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Tribunale di Firenze, 10 Dicembre 2025, n. 3996/2025
Limiti al diritto del socio non amministratore di accesso alla documentazione ai fini dell’approvazione del bilancio
Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede...

Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede di approvazione del bilancio, non tutti i documenti sociali assumono rilevanza e che defatiganti richieste di accesso non possono valere a paralizzare l’attività sociale.

Tribunale di Ancona, 14 Luglio 2025
Impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea: rapporti con la delibera di approvazione del bilancio
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 3) c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 3) c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce, quindi, una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. In tale contesto, la causa di scioglimento in parola ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.
La mancata approvazione del bilancio assume rilievo come causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c. solo qualora si protragga per almeno due esercizi, non essendo altrimenti idonea a dimostrare una definitiva impossibilità dell’assemblea di adottare decisioni fondamentali per la vita societaria. La richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni dati di bilancio testimonia la presenza di una dialettica tra organi societari indicativa del funzionamento dell’assemblea e del compiuto esercizio del diritto di voto da parte dei soci e impedisce di ritenerne impossibilitato il funzionamento.

Tribunale di Napoli, 27 Febbraio 2025
Denunzia ex art. 2409 c.c.: requisiti di attualità e potenzialità dannosa delle irregolarità
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la denunzia introduce un rimedio di volontaria giurisdizione volto al riassetto amministrativo e contabile e presuppone irregolarità imputabili agli organi sociali, attuali e gravi,...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la denunzia introduce un rimedio di volontaria giurisdizione volto al riassetto amministrativo e contabile e presuppone irregolarità imputabili agli organi sociali, attuali e gravi, nonché idonee a determinare un pregiudizio, almeno potenziale, per la società o per le controllate. La sopravvenuta approvazione dei bilanci nelle more del procedimento esclude l’attualità dell’irregolarità fondata sul mancato deposito o approvazione degli stessi e comporta il rigetto del ricorso, ove il pregiudizio denunciato sia allegato in modo generico e non circostanziato.

Tribunale di Cagliari, 17 Luglio 2025
Gravi irregolarità nella gestione di s.r.l.: omessa redazione dei bilanci, mancata informativa al socio e mancato incasso dei decimi
L’omessa predisposizione dei bilanci, il mancato deposito presso il Registro delle imprese, la mancata informativa al socio ex art. 2476, co. 2, c.c. e l’inerzia nel richiedere il versamento dei...

L’omessa predisposizione dei bilanci, il mancato deposito presso il Registro delle imprese, la mancata informativa al socio ex art. 2476, co. 2, c.c. e l’inerzia nel richiedere il versamento dei decimi ancora dovuti costituiscono gravi irregolarità tali da giustificare la revoca cautelare degli amministratori. È irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la dedotta interferenza di un amministratore di fatto, poiché gli amministratori formali restano titolari degli obblighi di vigilanza e gestione.

Tribunale di Brescia, 4 Luglio 2025, n. 2846/2025
Annullabilità della delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo
L’art. 2423 c.c. stabilisce il principio fondamentale (valido per tutte le società di capitali) in forza del quale la redazione del progetto di bilancio è atto tipico dell’organo amministrativo. Da...

L’art. 2423 c.c. stabilisce il principio fondamentale (valido per tutte le società di capitali) in forza del quale la redazione del progetto di bilancio è atto tipico dell’organo amministrativo. Da tale regola discende che, quando l’organo sia collegiale, detto progetto debba essere discusso e approvato da tale organo, nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo statuto. Da ciò deriva che la mancata riferibilità del progetto di bilancio all’organo amministrativo integra una violazione nell’iter procedimentale di approvazione del bilancio di esercizio, che l'amministratore - il cui diritto a discutere e votare l’approvazione della bozza di bilancio di esercizio è stato ingiustificatamente pretermesso - è  certamente portatore della legittimazione e dell’interesse a far valere.

Tribunale di Bologna, 22 Ottobre 2024
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed inerzia dell’amministratore: competenza del tribunale a dichiarare la causa di scioglimento
Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i bilanci d’esercizio, l’amministratore ha il dovere di accertare il verificarsi...

Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i bilanci d’esercizio, l’amministratore ha il dovere di accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c..

Ove l’amministratore non provveda, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento con decreto che dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 2485, comma 2, c.c..

Considerate le ragioni dello scioglimento e cioè l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, è necessario procedere immediatamente alla nomina dei liquidatori senza convocare l’assemblea in quanto è stato dimostrata l’incapacità della stessa ad operare.

Tribunale di Milano, 26 Novembre 2024
Società cooperativa e bilancio di esercizio: sull’impossibilità di depositare a Registro Imprese un bilancio non approvato dall’assemblea dei soci
Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci; prima dell’approvazione da parte dell’assemblea il documento non è un...

Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci; prima dell'approvazione da parte dell'assemblea il documento non è un bilancio ma un progetto di bilancio, documento contabile privo del valore e dell'efficacia del bilancio ai sensi del codice civile, il quale pertanto non può essere depositato presso il registro delle imprese. La tipicità degli atti pubblicati nel registro delle imprese non consente deroghe quanto alla pubblicazione del progetto di bilancio in luogo del bilancio, al fine di garantire uniformità, organicità e completezza dell'informazione realizzata con il registro delle imprese.

La circostanza che una società cooperativa in liquidazione si trovi nell'impossibilità di presentare bilanci pubblicabili al registro delle imprese non esclude la prosecuzione di una corretta attività liquidatoria, che il liquidatore potrà documentare con le scritture contabili e i progetti di bilancio e, alla fine, con il bilancio finale di liquidazione che non necessita di approvazione dell'assemblea (ex art. 2492 c.c.).

Tribunale di Venezia, 25 Gennaio 2025
La sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio
Nell’ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione...

Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.

Tribunale di Cagliari, 15 Febbraio 2024
Accertamento causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
Nell’accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi indicati dalla legge: in particolare, egli non può escludere la...

Nell'accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi indicati dalla legge: in particolare, egli non può escludere la sussistenza di una causa di scioglimento della società sulla base del fatto che questa sia addebitabile ad uno dei soci.

In questa ottica, pertanto, anche il reiterato comportamento ostruzionistico di uno o parte dei soci, a cui lo statuto attribuisca un potere di blocco sulle delibere assembleari, è suscettibile di integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

Tribunale di Venezia, 10 Gennaio 2024
Il diritto del socio alla percezione degli utili. Competenza territoriale e legittimazione ad agire
Affinché un socio di una società di capitali possa lamentare la lesione del suo diritto alla percezione degli utili è necessario che tale diritto sia effettivamente sorto a seguito dell’approvazione...

Affinché un socio di una società di capitali possa lamentare la lesione del suo diritto alla percezione degli utili è necessario che tale diritto sia effettivamente sorto a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio da cui risulti un utile e della decisione dell’assemblea dei soci di destinare l’utile alla distribuzione e non ad altre finalità.

In  tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, il convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito.

La legittimazione attiva va intesa come titolarità astratta dal lato attivo del rapporto giuridico e vi è nel momento in cui il soggetto che agisce in giudizio si prospetta come titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l’attore dichiara di agire a tutela di un diritto che egli stesso prospetta come altrui, salve le ipotesi in cui l’ordinamento ammette la c.d. sostituzione processuale. Allo stesso modo, la legittimazione passiva va intesa come titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico e vi è nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come controparte titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, cosicché in quest’ultimo caso l’azione sarà inammissibile in rito. Questione diversa, invece, è se il soggetto che agisce in giudizio e che si afferma come titolare del rapporto sostanziale e/o il soggetto che viene convenuto in giudizio e che viene indicato dall’attore come controparte del rapporto sostanziale siano effettivamente tali, perché questi aspetti non attengono all’ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza. Da ciò discende che nel caso di mancata coincidenza tra attore e titolarità concreta della pretesa dal lato attivo e/o tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito.

Tribunale di Milano, 15 Marzo 2024
Sostituzione di delibera invalida, finanziamento soci e versamento in conto capitale
L’art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione...

L’art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l’attore, la delibera impugnata essendo già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Vero è poi che ex art. 2377 c.c. tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia stata presa in conformità della legge e dello statuto, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui al primo comma sempre dell’art. 2377 c.c., se prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, la loro eventuale invalidità essendo poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall’art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c., con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario.

Se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno l'interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace. Pertanto, nel giudizio relativo all’impugnazione della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni relative all’invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore: la valutazione ex art. 2377, co. 8, c.c. del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.

La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione, neppure da parte dell’assemblea dei soci. Il rapporto tra la società e l’amministratore va, infatti, ricondotto nell’ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l’articolo 3, co. 2, lett. a, d.lgs. 168 del 2003. Da tale inquadramento del rapporto negoziale deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore.

Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale non assume rilevanza determinante la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale, in quanto sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali, e non viceversa; in altre parole, l’iscrizione a bilancio di un debito inesistente non può far nascere tale passività se manca un suo titolo giustificativo. Piuttosto, la prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

Tribunale di Milano, 15 Febbraio 2024
Principio di veridicità del bilancio e redazione dell’ordine del giorno
L’illegittima appostazione a bilancio di un fondo rischi generico non verificabile nella sua genesi, rilevazione e stima si traduce in un grave difetto di chiarezza del bilancio che ne determina...

L’illegittima appostazione a bilancio di un fondo rischi generico non verificabile nella sua genesi, rilevazione e stima si traduce in un grave difetto di chiarezza del bilancio che ne determina la nullità.

L’appostazione di un credito verso l’erario di consistenza diversa da quella dichiarata all’agenzia delle entrate, rende nullo il bilancio per la violazione del principio di veridicità e chiarezza.

L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.

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