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Tribunale di Brescia, 25 Febbraio 2025, n. 795/2025
Sulla convocazione assembleare da parte del socio della s.r.l. e sull’annullabilità della delibera di revoca degli amministratori
Nella s.r.l., la disciplina dell’autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l’assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003, che ha differenziato fortemente la s.r.l. dalla s.p.a. valorizzando i...

Nella s.r.l., la disciplina dell'autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l'assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003, che ha differenziato fortemente la s.r.l. dalla s.p.a. valorizzando i profili personalistici, purché non si concretizzi in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo. La clausola statutaria che riserva al socio il potere di convocazione solo in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo è pertanto valida; di conseguenza, la convocazione dell'assemblea da parte del socio è illegittima qualora il consiglio di amministrazione, lungi dall'essere inattivo o ostruzionistico, si sia limitato a differire di sole due settimane la propria seduta per consentire ai consiglieri interessati dalla revoca di essere previamente informati delle contestazioni loro rivolte: tale comportamento non integra una colpevole inerzia dell'organo amministrativo.

La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare; il vizio che eventualmente inficia la convocazione rappresenta pertanto una causa di annullamento. La carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio), integra un vizio idoneo a giustificare la sanzione meno radicale dell'annullabilità.

Tribunale di Bari, 21 Febbraio 2024
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e intervento del Tribunale nella fase di scioglimento della S.r.l.
L’accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell’ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell’assemblea, come d’altra parte emerge chiaramente...

L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell'ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell'assemblea, come d'altra parte emerge chiaramente dal dettato degli artt. 2484 e 2485 c.c. che demandano agli amministratori, prima, ed al Tribunale, poi, un accertamento esclusivamente oggettivo del verificarsi della causa di scioglimento.

Accertata la causa di scioglimento dagli amministratori, il Tribunale può essere chiamato a provvedere alla nomina di un liquidatore della società laddove l’assemblea non deliberi in merito.

Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2025
Diritto agli utili e al dividendo: sulla derogabilità della competenza assembleare
Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue prerogative approvare o meno la proposta dell’organo gestorio rispetto alla...

Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue prerogative approvare o meno la proposta dell’organo gestorio rispetto alla distribuzione degli utili, ovvero modificarla. In proposito, l’art. 2433 co. 1 c.c. è ritenuta norma di natura imperativa, non potendo essere quindi derogata neppure per via statutaria la riserva alla competenza dell’assemblea circa scelta concreta ed effettiva di distribuire gli utili: l’inderogabilità deriva dalla ratio della disposizione, a garanzia della prevalenza dell’interesse della società di capitali, dei suoi creditori e degli altri soci, e del perseguimento dell’oggetto sociale rispetto alla soddisfazione economica individuale ed egoistico del singolo socio. L’interesse del socio alla distribuzione degli utili non può che assumere un rango inferiore rispetto a quello della Società al miglior esercizio della propria azienda. La delibera assembleare costituisce lo spartiacque tra il concetto di utile e di dividendo. Infatti, l’accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo. A tal fine è necessaria un’ulteriore statuizione dei soci, ai quali spetta valutare se re-investire l’utile conseguito o distribuirlo, totalmente o parzialmente, tra gli stessi soci sotto forma di dividendo. In sostanza, la decisione circa la distribuzione dell’utile è rimessa di volta in volta all’apprezzamento discrezionale della maggioranza degli azionisti, fermo il limite della buona fede e del divieto di abuso da parte della maggioranza a danno della minoranza. Pertanto, prima della deliberazione assembleare, l’azionista è titolare di una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile conseguito, potendo vantare un vero e proprio diritto al dividendo solo in seguito alla relativa statuizione del competente organo sociale.
La clausola statutaria che preveda l’attribuzione degli utili ai soci salvo diversa deliberazione assembleare, non può essere interpretata rendendo superflua la delibera assembleare che destini, con effetto devolutivo, gli utili a dividendi: rimane ferma l’inderogabile necessità della delibera, capace di trasformare il diritto proprietario della società in diritto particolare del socio alla distribuzione degli utili. Una tale clausola va intesa come regola di maggior favore verso la distribuzione degli utili a favore dei soci e fonte di un conseguente aggravamento dell’onere motivazionale nel caso in cui l'assemblea decida di re-investirli, non distribuendo in tutto o in parte i dividendi agli azionisti.

Tribunale di Catanzaro, 12 Novembre 2024
Competenza cautelare per la sospensione dell’esecuzione di deliberazione assembleare
Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi...

Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”, è però altrettanto vero che secondo la prima parte della medesima disposizione normativa “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cpc” . Inoltre, il tenore letterale dell’art. 669 quater cpc – secondo il quale, “quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”, vale a dire davanti al giudice avanti al quale pende la causa per il merito – impone di radicare la competenza a decidere sull’istanza cautelare dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso. Ne consegue che, ove pure fosse fondata l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri – che nel caso di specie postula la fondatezza di quella di giudicato sulla validità della clausola compromissoria – il giudice ordinario adito sarebbe comunque competente a decidere sul ricorso cautelare in corso di causa fino a quando non intervenisse la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito. Pertanto, in caso di provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice stessa", la competenza, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale.

Tribunale di Roma, 21 Febbraio 2024, n. 3252/2024
Mancata allegazione del foglio presenze al verbale e annullabilità della delibera assembleare
L’art. 2375 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’elenco dei partecipanti all’assemblea di una società per azioni, con l’indicazione dei voti espressi o dell’astensione di ciascuno deve essere contenuta nel...

L'art. 2375 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’elenco dei partecipanti all’assemblea di una società per azioni, con l’indicazione dei voti espressi o dell’astensione di ciascuno deve essere contenuta nel verbale o in un documento allegato che faccia corpo con il verbale, a pena di annullabilità della deliberazione. L’art. 2375 c.c., infatti, nel richiedere un allegato impone che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante: ciò si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale o quantomeno materialmente unito allo stesso.

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa che per la nomina delle cariche sociali si proceda a scrutinio segreto, trattandosi di materia funzionale a soddisfare i valori cooperativi.

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2024
Compromettibilità in arbitrato di impugnazione di delibere assembleari
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003....

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003. L’area della non compromettibilità per le impugnazioni di delibere assembleari è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili. Sono dunque compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleari soggette a termini di decadenza, mentre è configurabile l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.

La decisione sull'eccezione di arbitrato va resa con sentenza, posto che non si verte in materia di incompetenza territoriale e non trova quindi applicazione l'art. 38, co. 2, c.p.c.

Tribunale di Milano, 24 Marzo 2023
Conflitto di interesse degli amministratori di s.r.l. e difetto di rappresentanza
Ai fini dell’applicabilità del rimedio di cui all’art. 2475 ter c.c., dettato in tema di conflitto di interesse degli amministratori di una società a responsabilità limitata, è necessario che: (i)...

Ai fini dell'applicabilità del rimedio di cui all'art. 2475 ter c.c., dettato in tema di conflitto di interesse degli amministratori di una società a responsabilità limitata, è necessario che: (i) il conflitto di interessi sorga nel momento genetico-negoziale di un determinato atto, quando cioè l’amministratore, in relazione a una specifica operazione, si faccia concretamente portatore di un interesse personale, contrapposto e inconciliabile con quello della società, o comunque idoneo a cagionarle un pregiudizio tale per cui la creazione dell'utile per il primo si ottiene mediante il sacrificio della seconda; (ii) sia riscontrato un pregiudizio all’interesse sociale; (iii) la situazione di conflitto sia conosciuta o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

In assenza di una partecipazione dolosa del terzo, determinato dall’esigenza di danneggiare la società avvalendosi della limitazione stabilita dall’art. 2475 bis c.c., l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni convenzionali ai poteri degli amministratori, ancorché pubblicate, determina come conseguenza il fatto che l’eventuale inosservanza di dette limitazioni non potrà incidere sulla validità e l’efficacia degli atti compiuti, essendo questi inattaccabili e incontestabili nei rapporti con i terzi, ma potrà rilevare unicamente nei rapporti interni per esporre l’amministratore a responsabilità verso la società.

Tribunale di Firenze, 18 Ottobre 2023
I requisiti per la configurabilità dell’abuso di maggioranza ai fini dell’annullabilità della delibera
Gli elementi dell’abuso, che possono caratterizzare una decisione assembleare presa a maggioranza, sono da ritenere sussistenti laddove la delibera (i) comporti un pregiudizio ai soci di minoranza, (ii) senza alcun...

Gli elementi dell’abuso, che possono caratterizzare una decisione assembleare presa a maggioranza, sono da ritenere sussistenti laddove la delibera (i) comporti un pregiudizio ai soci di minoranza, (ii) senza alcun beneficio per la società, per la quale sarebbe stata indifferente l’adozione di una delibera alternativa, e (iii) senza che quella adottata trovi giustificazione in altro legittimo ed apprezzabile interesse della maggioranza: la ricorrenza di queste tre condizioni lascia fondatamente presumere che quella decisione sia stata adottata con l’unico scopo di arrecare danno ai soci di minoranza.

Tribunale di Torino, 3 Maggio 2023
In Evidenza
Il diritto di recesso del socio ex art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.
L’eliminazione dallo statuto di una previsione che impone il raggiungimento di un quorum rafforzato per la nomina dell’amministratore delegato e del presidente e l’eliminazione di una che fa riferimento alla...

L’eliminazione dallo statuto di una previsione che impone il raggiungimento di un quorum rafforzato per la nomina dell’amministratore delegato e del presidente e l’eliminazione di una che fa riferimento alla parità di genere all’interno del collegio sindacale sono modifiche non riguardanti direttamente i diritti di voto o di partecipazione che legittimano il socio, ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. g), c.c., ad esercitare il recesso dalla società. Entrambe le modifiche, infatti, migliorano la condizione soggettiva del socio, perché, nel primo caso, si consente più agevolmente di addivenire a una decisione in ordine all’elezione dei componenti cardine dell’organo amministrativo e, nella seconda ipotesi, viene ampliata la libertà di scelta dei componenti.

In tema di recesso dalle società di capitali, la delibera assembleare che muti il quorum per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto del socio al recesso ex art. 2437, lett. g), c.c., perché l’interesse della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio, che non vede inciso, né direttamente né indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili ed il suo diritto di voto a causa del mutamento del quorum.

Determina l’annullamento della deliberazione di modifica dello statuto sociale per mancato rispetto dell’art. 2437 ter, co. 5, c.c. la mancata informativa degli amministratori dovuta ai soci che hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle proprie azioni, ma non la mera inerzia degli amministratori, che comporta soltanto la possibilità per il socio di attivare il procedimento di cui al sesto comma dell’articolo.

La delibera assembleare di modifica dello statuto determinata esclusivamente dalla necessità di adeguare lo stesso a un nuovo testo normativo non fa sorgere il diritto di recesso.

L’abuso di maggioranza sussiste di fronte alla consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti che si concreta, quindi, nell’inosservanza del dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., rendendo annullabile la delibera adottata. Si tratta di deliberazioni formalmente consentite dalla norma, ma invalide per violazione di clausole generali (appunto, i principi di correttezza e buona fede) che, come tali, risultano residuali rispetto a fattispecie tipiche.

L’art. 2449 c.c. riconosce la possibilità che a singoli soci pubblici sia riservato il diritto di nomina di esponenti aziendali, ma non regola invece la diversa fattispecie in cui una clausola statutaria faccia riferimento (non a singoli soci individuati, ma più genericamente) a “soci pubblici”, senza ulteriore determinazione.

Tribunale di Milano, 10 Maggio 2023
La revoca cautelare dell’amministratore chiesta dal socio di s.r.l.
L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità...

L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini quanto meno il rischio di un pregiudizio imminente per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Sebbene la norma parli di irregolarità nella gestione della società, non è dubbio che possa farsi riferimento a tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto – quali la cura del patrimonio sociale e quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, quali tutti gli adempimenti e gli atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali –, ma è escluso che si possano ricomprendere in tale nozione le decisioni inerenti alle scelte meramente imprenditoriali, che attengono alla sfera della discrezionalità dell’attività d’impresa, con l’unico limite della irragionevolezza di tali scelte, che deve essere valutata con criterio ex ante.

Tribunale di Milano, 29 Maggio 2023
Inesistenza ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare: omessa convocazione dell’assemblea e falsificazione della sottoscrizione
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi...

Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.

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