In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta necessariamente la risolvibilità del contratto, in quanto il rendimento del conto non è né l’unico né il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato.
In caso di mancata contestazione dell’omesso invio del rendiconto durante lo svolgimento del rapporto, può desumersi l’esistenza di una prassi per cui le parti avevano deciso di non utilizzare lo strumento del rendiconto come mezzo per informare l’associato dell’andamento del rapporto e, pertanto, il mancato invio non integra di per sè un inadempimento grave del contratto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In capo all’associante non grava alcun obbligo di investire nell’operazione prevista capitali ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accordo. Pertanto, non può dirsi inadempiente l’associante che non partecipa alla ricapitalizzazione dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della stessa.
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.
In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].
Secondo il dettato dell'art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l'onere di provare il fatto estintivo - costituito dall'adempimento - del diritto azionato dal creditore.
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini a cui l’attività di gestione dell’affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.
Il principio espresso dall’art. 1458, co. 1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione.
In presenza di un contratto di associazione in partecipazione, avente ad oggetto la costruzione di unità immobiliari, la cui durata sia prevista sino "alla vendita di tutte le unità", il conferimento in una società del ramo di azienda comprensivo delle unità immobiliari invendute, costituisce vendita, trattandosi di trasferimento delle unità immobiliari a terzi.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti del fallito deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo sicché, a seguito della dichiarazione di fallimento, se la parte che (altro…)
In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l’unico né il principale adempimento cui è tenuto l’associante e l’omissione non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risoluzione del contratto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del criterio di cui all’art. 1455 c.c. (nel caso di specie, l’importanza dell’alterazione dell’equilibrio fra gli interessi delle parti contraenti provocata dall'inadempimento all'obbligo di rendimento del conto è stata desunta dal fatto che le parti hanno espressamente previsto obblighi di documentazione mensile dei costi di produzione e di rendicontazione semestrale degli importi derivanti dalla commercializzazione, con ciò manifestando la volontà di consentire alle associate un controllo più approfondito rispetto a quello previsto dall’art. 2552 c.c.).
Non può attribuirsi al tempo trascorso dall'inizio del comportamento inadempiente alla data in cui viene manifestata la volontà di risolvere il contratto una valenza univocamente sintomatica della scarsa rilevanza attribuita all'omessa presentazione dei rendiconti ove si consideri che, da un lato, non è previsto alcun termine entro il quale le parti possono esercitare la facoltà di risolvere il contratto e che, dall'altro lato, le diverse richieste di documentazione inviate dalle associate all'associante dimostrano il loro perdurante interesse all'adempimento della controparte.
I soci della società associante in partecipazione e la società stessa sono soggetti giuridici distinti. Pertanto l’associato in partecipazione può chiamare a rispondere la società associante in partecipazione per la condotta dei soci solo ove l’associante abbia preliminarmente promesso il fatto del terzo. (altro…)
L'omissione del rendiconto da parte dell'associante nell'associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l'unico nè il principale adempimento (altro…)