Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice; analogo principio vale per l’azione di accertamento negativo dell’illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) della condotta di concorrenza sleale. L’interesse ad agire nell’azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un’espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l’invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente, uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo.
Ove due società concorrenti utilizzino nella propria denominazione sociale e marchio il medesimo patronimico – nella fattispecie, lo stesso cognome – differenziandosi solo per la presenza post adottata – in una – del nome di battesimo, l’ammissibilità dell’utilizzo del patronimico nei segni distintivi della seconda va valutata in concreto: sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto ai sensi dell’art. 2564 c.c., non operando nelle società di capitali il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale, e dell’eventuale integrazione di atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.; sotto il profilo della confondibilità dei marchi, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., non essendo sufficiente ad esonerare il giudice dall’esame della stessa – per differenza di natura dell’azione, presupposti ed oggetto – il precedente costituito dal rigetto di un’anteriore domanda di nullità del marchio. In generale, si deve escludere che un rischio di confusione sussista tra le due denominazioni ove le due società, pur operando nello stesso territorio e nello stesso settore merceologico, abbiano mantenuto una coesistenza pacifica per lungo tempo, tale da determinare nel pubblico una diffusa consapevolezza della differente identità delle due società, e così dei loro marchi. Inoltre, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo – per lo stesso genere di prodotti, nell’abito dell’uso fattone – senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire – nell’ambito locale – la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. In una tale ipotesi, il regime del c.d. marchio di fatto esclude che possa assumere alcuna rilevanza la possibilità di confondibilità tra il marchio (ancorché solo originariamente) di fatto e quello registrato successivamente, essendo anzi un rischio insito a questa dinamica. In ogni caso, ove il marchio di fatto venga successivamente registrato, il pericolo di confusione con il marchio registrato anteriormente viene meno per effetto del c.d. principio di preclusione per coesistenza di cui all’art. 20, co.1, lett. b. d.lgs n. 30 del 2005.
Il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.). La condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all'autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
Costituiscono indici sintomatici dell’illecito di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati).
Lo sviamento di clientela, posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest'ultimo, costituisce condotta anticoncorrenziale, ove trattasi di notizie che, sebbene normalmente accessibili ai dipendenti, non siano destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda, quando dal loro impiego consegua un indebito vantaggio competitivo, a prescindere che esse siano dotate dei requisiti di cui agli artt. 98 e 99 cpi. È comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
La sottrazione di informazioni, ove provata, integrerebbe un illecito concorrenziale, laddove si tratti di informazioni che superano la capacità mnemonica del singolo agente e che garantiscono un vantaggio competitivo, in quanto consentono di proporre ai clienti offerte tempestive e personalizzate, modellate sulle specifiche esigenze di questi ultimi.
Costituisce contraffazione del marchio e pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., il comportamento di una società che, tramite i propri emissari, si presenti alla clientela di una concorrente fingendosi suoi agenti o mandatari, fornendo poi informazioni parziali o non veritiere sulle politiche aziendali di quest'ultima e proponendo alternative commerciali apparentemente più vantaggiose. Tale condotta risulta idonea a indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza o natura dei servizi offerti, arrecando così danno all'impresa concorrente e sviandone la clientela.
L’accertamento della violazione di un disegno o di un modello comunitario registrato deve essere condotto avuto riguardo all’impressione generale ingenerata nel cd. “utilizzatore informato”, ove si considera “utilizzatore informato” la persona atta ad esercitare un’attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il disegno o il modello è destinato ad essere incorporato, distinguendosi così dal “consumatore medio”, da un lato, e dalla “persona dotata di competenze tecniche approfondite”, dall’altro. Pertanto, qualora le linee estetiche, più visibili, del prodotto e quelle dei modelli registrati risultino essere radicalmente differenti agli occhi dell’“utilizzatore informato”, bisognerà escludersi qualsiasi configurabilità di una medesima impressione generale e, perciò, della sussistenza di una violazione.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la capacità distintiva, che deve essere posseduta dalla forma estetica di un prodotto, rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1, è quella necessaria da consentire un immediato collegamento, in capo al cd. “utilizzatore di media esperienza”, tra tale forma e la provenienza del prodotto, proprio perché in caso di imitazione servile potrebbe insorgere, nello stesso, una confusione circa l’origine del prodotto nel mercato di riferimento. Invece la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, di cui all’art. 2598 c.c., n. 2, non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, delle forme estetiche già usate da un prodotto di un’altra impresa, che può dar luogo alla predetta fattispecie di concorrenza sleale, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio riconoscimenti, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La protezione offerta dal diritto d’autore appare doversi riservare ai soli oggetti che meritano di essere qualificati come “opere”, in quanto rivelino il requisito dell’originalità e siano altresì espressione della creatività dell’autore. Pertanto, dal momento che l’effetto estetico di un prodotto è il risultato di una sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza, percepita da chiunque sia chiamato ad osservarlo, esso non consente, di per sé, né di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività, né di conoscere se l’oggetto costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, soddisfacendo il predetto requisito dell’originalità.
La concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, è volta a tutelare l’attività d’impresa nella sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di determinati beni e servizi, con riferimento alla provenienza dei predetti prodotti rispetto a comportamenti che, invece, ingenererebbero equivoci, provocando uno sviamento della clientela. Vi si ricomprendono le due ipotesi dell’adozione di nomi e segni distintivi e dell’imitazione servile.
La fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile non esige la riproduzione pedissequa di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che ricade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a rendere originale quel prodotto, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti all’imitazione di forme comuni o standardizzate - salvo il caso che quest’ultime acquistino un valore individualizzante - ovvero di quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso. Inoltre è necessario che la comparazione tra i prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti gli stessi, ma mediante una valutazione sintetica dei beni e servizi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore di riferimento, al quale i prodotti in esame sono destinati, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa essere tratto in inganno e confonderla con quella di un suo concorrente.
La cessazione del comportamento spontaneamente attuato solo a seguito di notifica del ricorso cautelare e/o l’impegno a desistere dal comportamento non sono sufficienti a evitare l’assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare.
Il reclamo proposto nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado va dichiarato inammissibile nei confronti dei medesimi soggetti.
Affinché il requisito della c.d. "strumentalità" dell'istanza proposta in via cautelare sia soddisfatto, non è necessario che il ricorso riporti espressamente le domande del giudizio di merito, ma è sufficiente che queste siano sufficientemente desumibili, anche con un ragionevole sforzo, dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento d'urgenza.
L'applicabilità dell'art. 2598 c.c. non può essere esclusa per il fatto che entrambe le parti del giudizio siano degli enti privi di lucro, in quanto ciò che rileva è che i soggetti operino come imprenditori, e quindi esercitino un'attività economica organizzata al fine dello scambio dei beni e dei servizi ex art. 2082 c.c., intendendosi per "economica" non solo l'attività che tenda a conseguire un utile, ma anche quella che tende alla copertura dei costi con i ricavi.
In relazione alla valutazione circa il periculum in mora, il requisito dell'irreparabilità sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell'esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessuno modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).
Nel caso di violazione di marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell'illecito può senz'altro dirsi connotato dal carattere dell'irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato.
Con riferimento agli atti di concorrenza sleale consistenti nell'uso di segni distintivi analoghi e nella denigrazione dell'attività svolta da un concorrente, anche la prosecuzione o la reiterazione di tali condotte rischia di determinare uno sviamento della clientela e di far perdere all'impresa che subisce tali condotte delle quote di mercato.
Il sindacato del giudice in merito al corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’organo amministrativo nell'attività negoziale presuppone l’allegazione dell’assoluta irrazionalità della scelta gestoria (nel caso di specie rispetto alla conclusione di un contratto di locazione e di contratti di collaborazione con altre imprese a condizioni ritenute anomale e sfavorevoli).
La decisione dell’organo amministrativo di riconoscere compensi aggiuntivi o aumenti di stipendio a collaboratori o dipendenti può integrare mala gestio ove sia dedotta e provata l’irragionevolezza dei riconoscimenti avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società e alla posizione nell’organigramma dell’impresa dei beneficiati, non essendo altrimenti sindacabile la scelta di incentivare taluni collaboratori considerati strategici per l’impresa.
Il compimento da parte dell’amministratore di condotte concorrenziali a danno della società, in violazione dell’art. 2390 c.c., va valutato in termini di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione delle specifiche obbligazioni assunte con il mandato gestorio e, pertanto, esclude la configurabilità della fattispecie dell’illecito extracontrattuale di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).
È inammissibile l’istanza inibitoria ex art. 2599 c.c. di condotte vietate da un patto di non concorrenza che ha esaurito ogni effetto.
La tardività dell’inserimento nel fascicolo telematico delle buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio può rilevare solo ove effettivamente lesiva del diritto di difesa delle controparti ma non quando il superamento del termine perentorio nell’inserimento delle ultime buste di pochi secondi non abbia arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento del contraddittorio sul contenuto della produzione documentale [nella specie era stata eccepita la tardività del deposito per essersi perfezionato con le buste successive alla prima in un momento di pochi istanti successivo allo spirare del termine di legge].
La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell'imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta.
Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
In ragione dell’assenza di contestazioni per effetto della contumacia della convenuta in un giudizio di contraffazione, le registrazioni di design azionate nel medesimo giudizio godono della presunzione di validità stabilita dall’art. 85 comma 1, Regolamento n. 6/2002.
Dal momento che la violazione di diritti di proprietà industriale e l’accertata commercializzazione dei prodotti in contraffazione è attività di per sé certamente produttiva di un danno alla titolare del design registrato, per la sua quantificazione in via equitativa è possibile ricorrere ad elementi comunque desumibili dalla documentazione in atti.
Anche ove il convenuto non stia ancora operando sul mercato, sussiste comunque una sua responsabilità a titolo di concorrenza sleale, allorché si configuri una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente purché nei termini di rilevante probabilità, sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva.
L'illecito di concorrenza sleale per storno di dipendenti si ritiene sussitente al ricorrere di alcune circostanze oggettive e sintomatiche di un comportamento contrario ai principî di correttezza professionale, vale a dire: 1) il passaggio diretto dei dipendenti dal precedente datore di lavoro al concorrente che ha posto in essere lo storno; 2) il fatto che lo storno coinvolga un numero significativo di dipendenti; 3) il fatto che i dipendenti stornati rivestissero ruoli apicali all’interno dell’organigramma aziendale; 4) il fatto che lo storno di tutti i dipendenti sia avvenuto in un lasso di tempo limitato; 5) la difficoltà di sostituire questi dipendenti rapidamente; 6) il fatto di essersi avvalsi nella manovra di storno di metodi contrari alla correttezza professionale. A ciò va aggiunto che la concorrenza sleale è un illecito di pericolo per il quale non rilevano solo i trasferimenti effettivamente verificatisi, ma anche i tentativi di storno.
La misura della descrizione, con finalità di acquisizione probatoria, è prevista solo con riferimento ai diritti industriali e/o previsti dalla legge sul diritto di autore. Attesa la funzione probatoria, il fumus richiesto per la concessione della descrizione è dunque sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione o nella non pretestuosità della domanda, ma la concessione o comunque la conferma della misura non possono prescindere dalla verosimiglianza della titolarità, in capo a chi agisce, di un diritto industriale [nel caso di specie trattavasi di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 CPI e/o di una banca dati ex art. 2, n. 9, e 102 bis LdA].
Le misure di protezione ex art. 98, lett. c) cpi hanno il duplice scopo di impedire che coloro che detengono determinate informazioni (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.
Il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative. Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.
Non va considerata, al fine di valutare l’originalità della banca dati , la rilevanza del dato in quanto tale e nemmeno il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore (fattori rilevanti, invece, per la tutela della banca dati sui generis ex ar.t 102 LdA). Da ciò consegue che, qualora l'organizzazione dei dati si ispiri ed assolva a informative o gestionali, senza un apprezzabile gradiente di apporto intellettuale creativo, il carattere dell’originalità non sussiste.
Qualora si tratti di una banca dati di tipo dinamico, è nell’in sé della banca dati stessa che i contenuti si evolvano in continuazione, dal che non è possibile sostenere che le continue modifiche del contenuto dei dati attribuiscano all’investimento una portata qualificante e sostanziale, tale da far decorrere continuamente un nuovo termine quindicennale: seguendo tale impostazione, una tale tipologia di banca dati godrebbe di una tutela sui generis illimitata, e ciò si porrebbe in contrasto con la norma che, al contrario, precede che detta tutela sia accordata per un tempo determinato. Al fine di far decorrere un nuovo termine quindicennale, è dunque necessario un investimento di rilevante e sostanziale innovazione della banca dati, distinto dal mero aggiornamento dei dati contenuti nei listini prezzi.