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Tribunale di Roma, 29 Agosto 2024
Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e presupposti dell’azione ex art. 2476, co. 3, c.c.
La legittimazione attiva del socio di società a responsabilità limitata a proporre ricorso cautelare per la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. sussiste in capo a...

La legittimazione attiva del socio di società a responsabilità limitata a proporre ricorso cautelare per la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. sussiste in capo a chi risulti formalmente intestatario della quota al momento dell'esercizio dell'azione, non essendo ostativa la pendenza di un giudizio di accertamento della simulazione del negozio traslativo della partecipazione, il cui eventuale esito favorevole all'alienante costituirebbe soltanto un evento futuro e incerto, allo stato inidoneo a privare il ricorrente della titolarità della partecipazione.

La mancata impugnazione, nei termini di cui all'art. 2377 c.c., delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci non preclude al socio la possibilità di dedurre in sede cautelare le irregolarità contabili risultanti da tali documenti, qualora tale allegazione sia finalizzata non all'annullamento delle delibere, bensì alla dimostrazione della mala gestio degli amministratori a sostegno dell'istanza di revoca.

L'azione cautelare di revoca degli amministratori di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. è strutturalmente strumentale all'azione di responsabilità prevista dalla medesima norma, avendo la funzione di impedire l'aggravamento del danno di cui si intende chiedere il risarcimento nel giudizio di merito; non è configurabile un nesso di strumentalità rispetto a un'autonoma azione di revoca nel merito. Ai fini del fumus boni iuris dell'istanza cautelare di revoca, è necessario che i comportamenti imputati all'amministratore abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento per effetto della permanenza in carica dell'amministratore medesimo; in difetto di tale danno viene meno il presupposto dell'azione di responsabilità alla cui realizzazione la misura cautelare è finalizzata.

Quando la persona fisica di cui è chiesta la revoca sia titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società, è necessario, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, che alla persona giuridica venga nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., in ragione del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; l'omessa nomina costituisce vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La sostituzione dell'amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull'istanza di revoca. Il giudice che pronuncia la revoca ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. non è investito del potere di procedere alla nomina del sostituto, spettando tale determinazione esclusivamente ai soci.

Tribunale di Campobasso, 19 Dicembre 2025, n. 1079/2025
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano, in forma inscindibile, l’azione sociale di responsabilità disciplinata dagli artt....

In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano, in forma inscindibile, l’azione sociale di responsabilità disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e l’azione dei creditori sociali regolamentata dall’art. 2394 c.c. La ratio della legittimazione unitaria del Curatore risiede nel cumulo degli interessi che fanno capo allo stesso: da un lato, l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo quanto sottratto al patrimonio sociale; dall’altro, l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni mantengono, tuttavia, titoli distinti ed autonomi, avendo l’azione sociale natura contrattuale e l’azione dei creditori sociali natura extracontrattuale.

Relativamente alla distribuzione dell’onere della prova, la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società, o il Curatore nel caso in cui l’azione sia proposta ai sensi dell’art. 146 l.fall., è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l’osservanza dei predetti doveri.

In ipotesi di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione o dispersione delle risorse, mentre compete all’amministratore provare il proprio adempimento, dimostrando la destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria.

Nel caso di esercizio dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., avente natura extracontrattuale, l’onere della prova grava sul Curatore fallimentare secondo il modello dell’art. 2043 c.c.; in ogni caso, è onere del Curatore che agisce in giudizio provare la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento degli amministratori e il danno lamentato, dovendo l’inadempimento allegato essere qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il Curatore, ai sensi dell’art. 146 l.fall., è legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali anche in mancanza di un espresso richiamo all’art. 2394 c.c., previsto per le società per azioni ma applicabile in via analogica, tenuto conto che, a seguito della novella dell’art. 2476 c.c. introdotta dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è espressamente ammessa l’azione dei creditori sociali.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I poteri attribuiti agli amministratori devono essere individuati con riferimento agli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i loro poteri gli atti di disposizione o alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente. Ai fini della verifica della violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., occorre accertare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell’attività sociale.

Sussiste una differenza ontologica tra gli atti di gestione c.d. ultra vires e le operazioni che modificano in modo determinante l’oggetto sociale: i primi si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell’oggetto sociale, mentre le seconde incidono sulla stessa finalità economica della società e richiedono una volontà espressa dell’assemblea. Tali operazioni, se poste in essere autonomamente dall’amministratore, sono realizzate in assenza di potere, integrando il superamento di un limite legale inderogabile ai poteri dell’organo gestorio.

La cessione di una partecipazione di maggioranza può integrare un’operazione idonea a modificare in maniera sostanziale la struttura sociale, riservata alla decisione dei soci, quando determini il passaggio della società cedente da socio unico o di controllo a socio di minoranza, con conseguente perdita del controllo della società partecipata e radicale modificazione della propria posizione all’interno della stessa.

Tribunale di Campobasso, 20 Febbraio 2024, n. 208/2024
Azioni di responsabilità del curatore fallimentare e onere della prova
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art....

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.

La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.

Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.

La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.

Tribunale di Genova, 19 Maggio 2025, n. 1341/2025
Amministratore di fatto e direttore generale di fatto
Non è configurabile la qualità di amministratore di fatto in capo al dipendente che, ancorché qualificato come “direttore” nei verbali del consiglio di amministrazione e investito di mansioni di rilevante...

Non è configurabile la qualità di amministratore di fatto in capo al dipendente che, ancorché qualificato come "direttore" nei verbali del consiglio di amministrazione e investito di mansioni di rilevante contenuto tecnico-operativo, risulti destinatario di direttive impartite dall'organo collegiale e soggetto al potere disciplinare della società, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'inserimento organico nella gestione dell'impresa, il compimento di atti eterogenei, episodici o occasionali, né assumendo rilievo, in tal senso, la delega ad operare sul conto corrente sociale entro un limite di importo per operazione, ove giustificata da ragioni di mero snellimento gestionale.

Il regime di responsabilità previsto dall’art. 2396 c.c. è applicabile al direttore generale soltanto quando la relativa posizione derivi da una nomina formale dell’assemblea o del consiglio di amministrazione fondata su una previsione statutaria, non potendo tale presupposto essere sostituito, in via estensiva o analogica, dalle sole mansioni svolte.

L'ammissione del credito al passivo fallimentare non fa stato tra le parti al di fuori della procedura concorsuale, poiché il giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre esclusivamente la statuizione di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione, senza precludere l'esercizio, in altra sede, dell'azione di responsabilità fondata su un diverso titolo.

In assenza di imputazioni penali a carico del convenuto, l'azione di responsabilità è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo, distinto e successivo rispetto al momento della determinazione contabile della perdita del capitale sociale.

Tribunale di Bari, 4 Marzo 2024, n. 1072/2024
Azione ex art. 146 l.fall.: onere probatorio rafforzato e insussistenza di “società di fatto” nel gruppo familiare
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., le quali conservano i rispettivi presupposti e la...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., le quali conservano i rispettivi presupposti e la relativa disciplina. La curatela è tenuta ad allegare le specifiche violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori e a provare il danno effettivamente arrecato al patrimonio sociale e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio, mentre incombe sugli amministratori la prova della non imputabilità dell’inadempimento.

La sola esistenza di rapporti familiari tra i soci e di imprese riconducibili al medesimo nucleo familiare, anche operanti in settori comuni, non consente di imputare indistintamente a tutti i soggetti coinvolti le condotte depauperative, né è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una direzione unitaria o di una società di fatto, occorrendo la rigorosa prova del comune intento sociale e della gestione unitaria degli affari sociali.

La violazione dei doveri gestori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, della responsabilità risarcitoria, dovendo essere provati anche il deterioramento effettivo della situazione patrimoniale della società e la sua diretta riconducibilità causale alla condotta contestata. La liquidazione equitativa del danno è ammessa soltanto quando l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili impedisca l’accertamento degli specifici effetti dannosi.

Tribunale di Milano, 12 Novembre 2025
Azione di responsabilità e sequestro conservativo: inammissibilità del ricorso autonomo per fatti già dedotti nel merito
In tema di azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli ex amministratori, è inammissibile il ricorso ante causam volto a ottenere un sequestro conservativo qualora la condotta...

In tema di azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli ex amministratori, è inammissibile il ricorso ante causam volto a ottenere un sequestro conservativo qualora la condotta omissiva posta a fondamento della nuova richiesta (nella specie, il mancato versamento di ritenute fiscali) sia già stata dedotta all'interno di un giudizio di merito pendente tra le medesime parti; pertanto, l'introduzione di una nuova domanda cautelare autonoma comporterebbe un'inammissibile duplicazione di procedimenti in violazione dei principi generali del processo civile.

La sopravvenuta esecuzione di una confisca obbligatoria in sede penale per i medesimi reati tributari non costituisce una nuova ed autonoma causa petendi, bensì un effetto legale riconducibile alla stessa condotta di mala gestio già oggetto di contestazione nel processo principale.

Corte d'appello di Ancona, 16 Maggio 2024, n. 760/2024
In Evidenza
Responsabilità degli amministratori e azione del curatore fallimentare
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore,...

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali; il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

Dalla natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità consegue che sull'attore – società o curatore fallimentare – grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e di dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.

L'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.

L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. Se non rileva l'erronea individuazione del termine applicabile ovvero del momento iniziale, i fatti sintomatici dell'anteriore insorgenza dell'incapienza patrimoniale non possono tuttavia fondare l'eccezione qualora richiamati per la prima volta in grado di appello e non dedotti nella comparsa di costituzione in primo grado.

Ai fini della non imputabilità dell'inadempimento dei doveri di diligente gestione non è sufficiente che gli amministratori invochino di essersi avvalsi dell'aiuto di professionisti ovvero di avere ricevuto l'avallo postumo alla propria gestione da parte di revisori e advisor; l'obbligo di provvedere alla diligente gestione aziendale viene meno solo nel caso di esercizio del potere di delega.

Il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. non elimina i profili di responsabilità degli amministratori per le condotte tenute; il compimento di atti di mala gestio nel periodo in cui essi dovevano astenersi dal porre in essere condotte esorbitanti il dovere di diligenza e di prudente gestione costituisce un elemento ulteriore di imputabilità.

Non può ritenersi sufficiente a giustificare i prelievi dell'amministratore, a titolo di compenso per prestazioni professionali, una scritturazione contabile di comodo, omnicomprensiva, in assenza di fattura emessa dal professionista.

Il pagamento di debiti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di ammissione al concordato, ma corrisposti dopo la domanda medesima, va qualificato come atto eccedente l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 167 l.fall., in palese contrasto con il principio della par condicio creditorum e difforme dai canoni di soddisfacimento concordatario; tali pagamenti, riferiti a debiti pregressi, avrebbero dovuto essere autorizzati dal giudice delegato e, in mancanza, devono considerarsi preferenziali, essendo irrilevanti sia la loro natura di crediti privilegiati sia l'esigenza di garantire la continuità aziendale. Il danno da pagamento preferenziale è costituito dalle somme ricevute dal creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale.

Integra grave inadempienza degli amministratori, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., la scelta gestoria di omettere sistematicamente il pagamento dei tributi, delle imposte e dei contributi al fine di sostenere i costi aziendali costituiti dalla retribuzione degli amministratori stessi, trattandosi di prassi illegittima da qualificarsi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa attraverso un implicito finanziamento pubblico. Il danno risarcibile non coincide con le imposte non versate, ma è pari all'importo delle sanzioni, spese esecutive ed aggi che non sarebbero stati applicati se l'amministratore avesse ottemperato tempestivamente all'obbligo di versamento, e va rapportato all'effettivo apporto causale della condotta.

La condotta consistente nel non aver ripartito le svalutazioni dei crediti nei vari esercizi, pur contraria alla legge, non può essere fonte di responsabilità risarcitoria se non nella misura in cui sia dimostrato che essa abbia comportato un depauperamento del patrimonio sociale.

Tribunale di Firenze, 13 Giugno 2025, n. 2073/2025
L’applicazione del criterio del deficit fallimentare in caso di omessa tenuta delle scritture contabili
In tema di responsabilità degli organi sociali, l’amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la documentazione societaria risponde dei danni cagionati al patrimonio sociale e...

In tema di responsabilità degli organi sociali, l'amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la documentazione societaria risponde dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori, non potendo invocare come esimente la perdita dei documenti per fatti esterni se non prova di aver adottato ogni cautela necessaria per la loro corretta custodia. In tali ipotesi di carenza documentale che precludano la ricostruzione analitica del movimento degli affari, la liquidazione del danno può essere legittimamente effettuata in via equitativa attraverso il criterio del cosiddetto "deficit fallimentare", ossia determinando il pregiudizio nella misura corrispondente alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.

Integra una grave violazione dei doveri gestori l'omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenziali che comporti un aggravio ingiustificato del passivo per sanzioni e interessi, nonché la mancata attivazione di coperture assicurative o di fondi rischi a fronte di passività probabili derivanti da eventi lesivi avvenuti durante la gestione, dei quali l'amministratore sia a conoscenza.

Tribunale di Ancona, 2 Aprile 2024, n. 683/2024
Azione promossa nei confronti dei commissari prefettizi e incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento,...

Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell’utile di impresa derivante da quel contratto, l’azione di responsabilità proposta dalla società nei confronti dei commissari non appartiene alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione promossa, non avverso l’organo amministrativo della società, ma contro professionisti, persone fisiche, nominati dal Prefetto. Non sussistendo fra la società attrice e i suddetti professionisti alcun rapporto societario, gli atti dannosi riferibili ai commissari prefettizi non sono posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società né trovano fondamento nel rapporto organico, ma sono esclusivamente svolti in esecuzione dell’incarico pubblico ricevuto e sono relativi alla sola gestione del o dei contratti oggetto di commissariamento.

Tribunale di Bari, 9 Dicembre 2025, n. 4489/2025
Responsabilità degli amministratori per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati
I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell’amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni...

I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell'amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni trovino adeguato riscontro nella contabilità sociale.

La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non soltanto nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Ai fini della quantificazione del danno da restituzione di finanziamenti postergati, ove i finanziamenti soci siano caratterizzati da continui versamenti e restituzioni di breve durata, deve aversi riguardo alla massima esposizione registrata dalla società verso i soci e non alla sommatoria progressiva delle singole restituzioni.

Tribunale di Bari, 15 Gennaio 2024
Principi in tema di azione sociale di responsabilità contro gli amministratori
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. Deve peraltro aggiungersi che le scelte discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità, pur quando la relativa iniziativa imprenditoriale conduca ad insuccessi economici, ove risultino legittime, razionali e connotate dalla diligenza esigibile per l’attività svolta. Ed infatti, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Quanto ai danni ascrivibili agli amministratori, l’irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell’amministratore (art. 2219 c.c.), sebbene risulti solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società, potendo tali condotte rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tal caso il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

Tribunale di Ancona, 28 Febbraio 2024, n. 437/2024
Azione del socio ex art. 2395 c.c. e assegnazione di alloggi ai soci nelle cooperative edilizie
La fattispecie contemplata dall’art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. e dell’obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati...

La fattispecie contemplata dall'art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c. e dell'obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati "contra ius" a terzi con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l'amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaura tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione, secondo statuto e legge, della società, tale per cui il dovere dell'organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento, anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova, è regolato dagli art. 1218 e 1176 cpv c.c., il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l'amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita, anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza, nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria.

L'assegnazione di un alloggio costruito da una cooperativa nell'ambito di un programma di edilizia residenziale non può essere ricondotta all'istituto della compravendita, giusta l'inesistenza del prezzo. Infatti, dalla lettura dalle norme del T.U. n. 1165 del 1938, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed il socio, deriva che l'acquisto della proprietà in favore del socio si realizza all'esito di un procedimento complesso a formazione successiva, che trova perfezionamento con il frazionamento del mutuo assunto dalla cooperativa e la stipula del contratto individuale da parte del socio assegnatario. L'assegnazione, la quale consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio attribuendogli il diritto di godimento dell'alloggio stesso, rappresenta il termine iniziale dell'obbligazione gravante sull'assegnatario di pagare le quote di ammortamento del mutuo. I rapporti fra socio e società sono, da un lato, attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno e della realizzazione degli alloggi; ove il socio assegnatario ritenga che il prezzo di assegnazione dell’alloggio sia stato artificiosamente maggiorato mediante l’imputazione di oneri spettanti ad altri soci precedentemente assegnatari deve contestare e impugnare l’atto di assegnazione, anche con riguardo alla propria posizione. L’eventuale danno derivante da una protratta e negligente o dolosa gestione della cooperativa ha natura meramente riflessa e non può essere fatto valere mediante azione di responsabilità ove l’assegnazione sia stata accettata, ancorché controvoglia per non perdere i propri diritti, senza essere stata tempestivamente impugnata per errore, violenza o dolo.

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