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Tribunale di Roma, 8 Settembre 2025
Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: finalità, presupposti delle gravi irregolarità e business judgment rule
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all’esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest’ultimo caso, incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina degli amministratori.

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

Quanto al fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale.

Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c. sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti; in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In altre parole, il limite derivante dalla business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (duty of care) quanto l’obbligo di fedeltà (duty of loyalty).

Tribunale di Ancona, 8 Maggio 2024, n. 942/2024
Responsabilità degli amministratori e business judgement rule
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato...

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l'impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell'attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (business judgement rule). In altri termini, se è vero che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è altrettanto innegabile, tuttavia che, in tale tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

Tribunale di Firenze, 13 Maggio 2025, n. 1709/2025
Responsabilità dell’amministratore e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie
In tema di responsabilità dell’amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi...

In tema di responsabilità dell'amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi ex ante, assolutamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie. Ai fini di tale giudizio, costituiscono indici rivelatori di avventatezza, a titolo esemplificativo: la mancata effettuazione di una due diligence adeguata prima di assumere impegni di rilevante entità, la sproporzione tra l'esborso effettuato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento della decisione, la disomogeneità dell'operazione rispetto all'attività concretamente svolta dalla società, nonché la realizzazione dell'operazione a vantaggio di soggetti riconducibili a parti correlate all'amministratore. Tali elementi, valutati complessivamente, escludono la protezione accordata dalla regola dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e fondano la responsabilità degli amministratori.

Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2025, n. 10060/2025
Amministratore di fatto e la responsabilità per mala gestio in conflitto di interessi
Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il giudice ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione,...

Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il giudice ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 293 c.p.c.; tale disciplina, applicabile anche al rito semplificato, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto realizza un ragionevole bilanciamento tra diritto di difesa, stabilità del contraddittorio, economia processuale e ragionevole durata del processo.

È configurabile la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto che, pur privo di formale investitura assembleare, si inserisca stabilmente e non occasionalmente nella gestione della società, esercitando autonomia decisionale interna ed esterna, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e intrattenendo rapporti con soci, amministratori, clienti e fornitori. La prova dell’amministrazione di fatto può essere desunta da indici sintomatici quali la partecipazione continuativa alla pianificazione commerciale e finanziaria, la definizione delle strategie di vendita, la gestione degli ordini, degli incassi, delle fatture e dei rapporti con i clienti, nonché l’utilizzo di un indirizzo e-mail riferibile alla società e la spendita del nome sociale nei rapporti esterni.

L’amministratore di fatto di una società di capitali risponde, al pari dell’amministratore di diritto, dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2476 c.c., nonché, in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 146 l. fall., quando la sua condotta gestoria violi i doveri di diligenza, correttezza e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale modello operativo, ove determini l’accumulo di crediti di fatto inesigibili verso il fornitore e di corrispondenti debiti verso i clienti rimasti insoddisfatti, comporta la responsabilità dell’amministratore di fatto per il danno arrecato alla società e ai creditori sociali, danno che può essere liquidato nell’importo delle passività generate dalla condotta gestoria negligente e causalmente riconducibili al dissesto societario. Integra mala gestio la condotta dell’amministratore di fatto che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi quale amministratore o dominus dell’unico fornitore della società, induca quest’ultima a concentrare la propria attività commerciale su tale unico fornitore estero, senza adeguata contrattualizzazione del rapporto, senza garanzie sull’adempimento, senza diversificazione delle controparti e mediante sistematico versamento anticipato delle somme incassate dai clienti.

In presenza di un conflitto di interessi tra l’amministratore di fatto e la società amministrata, il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non incontra i limiti ordinariamente derivanti dalla business judgment rule, potendo il giudice verificare più ampiamente la conformità delle decisioni assunte ai criteri di correttezza, diligenza, prudenza e ragionevolezza economica.

Tribunale di Ancona, 8 Gennaio 2024
Sulla denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Il potere ispettivo dell’amministrazione della società riconosciuto al Tribunale in virtù dell’art. 2409 c.c. mira al ripristino della legalità e regolarità della gestione societaria e presuppone il fondato sospetto di...

Il potere ispettivo dell’amministrazione della società riconosciuto al Tribunale in virtù dell'art. 2409 c.c. mira al ripristino della legalità e regolarità della gestione societaria e presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di sé gravanti, nonché la possibilità che da tali irregolarità derivi un danno alla società (o a società controllate). In altri termini, la denunzia di cui all’art. 2409 c.c. è ammessa a tutela dell’interesse della società. Esulano dalle gravi irregolarità rilevanti le doglianze attinenti al merito o alla convenienza dei singoli atti di gestione posti in essere dagli amministratori; sono parimenti irrilevanti le irregolarità attinenti alla sfera personale degli amministratori. Pertanto, devono essere valutate ai fini che interessano le violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative, ovvero dello statuto sociale, nonché le violazioni dei generali doveri di diligenza, correttezza e fedeltà alla società concretatesi in scelte gestionali palesemente irragionevoli o negligenti, atte a provocare un danno al patrimonio sociale. E ciò in quanto il controllo dell’autorità giudiziaria sulle decisioni gestionali – da effettuare secondo una valutazione ex ante – è di legalità e regolarità della gestione, da intendersi quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione in modo conveniente dell’oggetto sociale. In altri termini, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Fermo restando che il Tribunale può porre a fondamento del proprio controllo non soltanto quanto denunciato nel ricorso introduttivo, bensì anche quanto emerso successivamente (come, tipicamente, nel corso dell’audizione obbligatoria dell’organo amministrativo o dei sindaci nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione), è bene osservare, a ulteriore delimitazione del perimetro applicativo dell’art. 2409 c.c., che le irregolarità idonee a determinare l’intervento giudiziario devono essere connotate da gravità, quali fatti gravi e deficienze non altrimenti eliminabili; esse devono poi involgere l’intera attività della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Le gravi irregolarità a cui la norma si riferisce sono esclusivamente quelle che sono tali da poter produrre un danno, anche potenziale, alla società e che riguardano il complesso della gestione che deve essere indagata in punto di legittimità, cioè di conformità alla legge o allo statuto, e non in punto di merito o di opportunità delle scelte gestionali, visto che la denunzia ex art. 2409 c.c. non ha finalità sanzionatorie. Lo strumento d’intervento di cui alla norma in commento ha natura residuale rispetto agli altri rimedi tipici esperibili nei confronti degli atti ritenuti pregiudizievoli, sicchè va ritenuto che il sindacato sulla gestione preteso dall’art. 2409 c.c. investa la globalità della stessa recuperando al sindacato giurisdizionale vicende che non hanno natura di atti impugnabili, ossia che sono diversi da delibere o atti autonomamente impugnabili, sicchè esulano dal suo ambito fatti ed atti rispetto ai quali l’ordinamento appresta reazioni specifiche. Detta conclusione è confortata dall’eliminazione dell’iniziativa del PM – per le società non quotate – di introdurre il ricorso ex art. 2409 c.c., visto che il venir meno di un interesse pubblico al controllo generalizzato della gestione di tale tipo di società, c.d. “chiuse”, conferisce all’art. 2409 c.c. la natura residuale di presidio volto ad eliminare le irregolarità gestionali che siano gravi e che non siano eliminabili in altro modo.

L’indagine ex art. 2409 c.c. non consente la deroga al principio del business judgment rule quale limite al sindacato giurisdizionale sull’amministrazione societaria anche se le scelte possano apparire inopportune o non convenienti, purchè non siano irrazionali o palesemente prive di senso economico. L’estrema invasività del controllo sulla società riconosciuto all’autorità giudiziaria dall’art. 2409 c.c. giustifica e impone che tale controllo sia esercitato soltanto in assenza di altri rimedi ordinamentali tipici. Ulteriore elemento necessario è quello della attualità delle gravi irregolarità, risultando di converso irrilevanti le violazioni superate da successive condotte degli amministratori stessi o che comunque abbiano esaurito i propri effetti, in quanto la finalità propria dell’istituto in commento è di ripristino della legalità e non sanzionatoria (a ciò mirando la diversa fattispecie dell’azione di responsabilità dell’amministratore). Inoltre, è esclusa l’applicazione del potere di controllo del Tribunale qualora vengano denunciate irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. Da ultimo, è richiesta l’idoneità delle irregolarità a cagionare danno alla società (con esclusione del danno afferente ai singoli soci, nonché ai creditori sociali o ai terzi). A tal riguardo, viene ritenuto sufficiente il mero pericolo di un danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società. Peraltro, la natura di volontaria giurisdizione del procedimento e la conseguente sommarietà della cognizione, pur legittimando la sussistenza di un danno meramente potenziale, non consentono di ritenere sufficiente un danno puramente ipotetico o semplicemente possibile, come si desume dal tenore della disposizione in commento, che esige l’esistenza del “fondato sospetto” non solo delle gravi irregolarità, ma anche del danno. L'espressa introduzione del requisito del danno, infatti, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società. In sostanza l’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita). Pur potendo la parte ricorrente non essere in condizione di dare prova piena di tali gravi irregolarità gestionali, la stessa ha nondimeno un onere minimo di allegazione quanto alla individuazione delle operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare, dato che l’intervento del Tribunale non può – per espressa previsione di legge - avere ad oggetto un generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta l’attività di amministrazione necessaria alla realizzazione dell’oggetto sociale, trattandosi di attività che rientrano nell’ambito della discrezionalità gestionale dell’organo amministrativo e sono esenti da controlli esterni finché non assumono quei connotati di grave irregolarità che è onere della parte che li denuncia al Tribunale quantomeno individuare.

Tribunale di Ancona, 10 Marzo 2025
Sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità verso l’ex amministratore di Spa
Per la concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio sia esattamente determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum...

Per la concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio sia esattamente determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore; la misura cautelare deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.

La responsabilità dell'amministratore di società di capitali ex art. 2392 c.c. ha natura contrattuale, con la conseguenza che alla società che agisce per il risarcimento del danno è sufficiente allegare e dimostrare l'inadempimento, mentre la colpa si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c.; spetta all'amministratore convenuto l'onere della prova dei fatti diretti ad escludere o attenuare la propria responsabilità, non essendo sufficiente la prova di una condotta diligente, ma occorrendo la dimostrazione che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sugli amministratori di società di capitali, quali gestori esclusivi della società e del suo patrimonio ai sensi dell'art. 2380-bis c.c., grava un generale obbligo di gestione e conservazione dell'attivo patrimoniale, quale corollario del dovere di diligenza qualificata stabilito dall'art. 2392, comma 1, c.c., configurandosi in capo ai medesimi una sorta di onere di custodia del patrimonio sociale, in ragione del quale essi sono responsabili in relazione ad ogni accadimento che investa il valore.

L'amministratore dotato di deleghe operative – e a fortiori colui che cumuli le cariche di amministratore delegato e direttore generale - risponde non già con la diligenza del mandatario, bensì in virtù della diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., ferma l'applicazione della business judgment rule, secondo cui le scelte gestorie sono insindacabili a meno che, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

Provata l'esistenza di ammanchi di magazzino risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (scritture ausiliarie di magazzino ex art. 14, lett. d), D.P.R. 600/1973), è onere dell'amministratore dimostrare esattamente "come" e "quando" la merce mancante sia stata impiegata nell'attività di impresa ovvero perduta, sottratta o distratta, in applicazione del principio per cui le scritture contabili redatte dall'organo amministrativo fanno prova contro l'amministratore stesso ai sensi dell'art. 2709 c.c.

L'iscrizione di una determinata posta nelle scritture contabili o nel bilancio d'esercizio, che devono rappresentare in modo chiaro e veritiero le operazioni sociali e la situazione economica e patrimoniale della società, sancisce, salva la sua falsità, l'esistenza di un valore nel patrimonio sociale. Ne consegue che, laddove tale iscrizione, ad un dato momento presente, venga espunta dalle scritture o dal bilancio in epoca successiva, è onere dell'amministratore offrire una puntuale spiegazione delle relative ragioni.

In assenza di evidenze di ammanchi nei bilanci degli esercizi precedenti — regolarmente approvati e non oggetto di contestazione — gli ammanchi risultanti dalle rettifiche inventariali registrate nell'ultimo esercizio di gestione dell'amministratore si presumono verificati nel corso di tale esercizio, con conseguente onere dell'amministratore di dimostrare che essi preesistevano alla data della sua nomina.

Integra colpa grave la condotta dell'amministratore delegato e direttore generale che, munito di ampie deleghe gestionali — ivi compresa quella relativa alla corretta applicazione delle norme contabili — ometta di dotare la società di un sistema adeguato di verifiche e controlli interni sulla gestione del magazzino (procedure di tracciamento, verifiche inventariali periodiche, sistemi di monitoraggio), in violazione degli artt. 2381 e 2086 c.c., allorché ne derivino ammanchi di proporzioni tali da non poter essere considerati fisiologici.

Le differenze inventariali, che per piccole quantità di modesto valore possono essere considerate un fenomeno fisiologico, specialmente in realtà produttive complesse, assumono natura patologica, suscettibile di arrecare grave danno all'impresa, allorché raggiungano proporzioni tali da non poter essere considerate frutto di meri errori scusabili e/o comunque fisiologici, tollerabili e giustificabili.

Integra autonomo profilo di colpa grave la condotta dell'amministratore che occulti ammanchi di magazzino mediante manipolazioni contabili, quali lo storno delle rettifiche inventariali negative e la creazione di magazzini fittizi inesistenti nei quali isolare contabilmente la merce non rinvenuta, in violazione dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e 2219 c.c. e del dovere di redigere il bilancio in maniera veritiera e corretta ai sensi dell'art. 2423 c.c.

L'amministratore delegato è tenuto a rapportarsi con il Consiglio di Amministrazione in merito ad ammanchi di magazzino e irregolarità contabili di rilevante entità, onde consentire all'organo collegiale di "agire informato" ai sensi dell'art. 2381 c.c.; la mancata o insufficiente informativa al CdA costituisce ulteriore elemento di colpa grave.

Non esonera l'amministratore delegato da responsabilità la circostanza di essersi affidato per la tenuta della contabilità di magazzino e la redazione del bilancio all'attività di soggetti delegati (direttore finanziario, controller), permanendo in capo all'organo gestorio l'obbligo di vigilanza e controllo sull'operato dei delegati, nell'ambito del generale dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.

L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria mala gestio, trovando applicazione i medesimi parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. e gravando sul direttore generale, in via principale, l'onere di predisporre il bilancio secondo i criteri stabiliti dalle norme inderogabili in materia.

La circostanza che la società di revisione non abbia formulato rilievi sul bilancio non esclude la responsabilità dell'amministratore, potendo la responsabilità del revisore al più concorrere con quella dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Sull'amministratore neo-nominato, in ragione delle deleghe conferitegli, grava il precipuo obbligo di procedere alla puntuale verifica del magazzino esistente al momento del suo insediamento e alla regolare tenuta delle relative scritture, anche al fine di correggere eventuali errori pregressi e di procedere ad una corretta redazione dei bilanci.

È valida ed efficace la transazione tra la società e l'ex amministratore che faccia espressamente salvi i casi di responsabilità per dolo o colpa grave, con la conseguenza che la società conserva l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'inadempimento, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in deroga ai principi generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Deve ritenersi valida ed efficace la rinuncia all'azione di responsabilità contro l'amministratore da parte della società, anche ove abbia un contenuto ampio e omnicomprensivo riferito ad ogni tipologia di azione di responsabilità per le condotte poste in essere in costanza della carica ricoperta, purché consti un'espressa deliberazione autorizzativa dell'assemblea ai sensi dell'art. 2393 c.c. L'unico limite alla validità della transazione è quello di cui all'art. 1972 c.c., che sancisce la nullità della transazione relativa a un contratto illecito e l'annullabilità per mancata conoscenza della nullità del titolo.

Ai fini della sussistenza del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore rispetto all'entità del credito, senza che sia necessaria la prova che il debitore stia ponendo in essere o possa porre in essere attività di dispersione patrimoniale.

La cessione di quote societarie a familiari dell'amministratore, intervenuta in prossimità temporale della contestazione formale degli addebiti, costituisce elemento significativo ai fini della valutazione del periculum in mora, in quanto indicativa della facilità con cui il debitore può disporre del proprio patrimonio nelle more del giudizio ordinario, ferma restando la sufficienza del solo criterio oggettivo dell'incapienza patrimoniale.

Nella valutazione del rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, non è sufficiente l'idoneità del patrimonio a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.

Qualora la società creditrice abbia legittimamente scelto di agire nei confronti di un solo coobbligato solidale ex art. 2055 c.c., la valutazione della consistenza patrimoniale ai fini del periculum va condotta con esclusivo riferimento al patrimonio del soggetto convenuto, senza tener conto della capacità patrimoniale degli altri eventuali corresponsabili.

Tribunale di Bologna, 7 Giugno 2024, n. 1636/2024
La business judgment rule
Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano nella cosiddetta business judgment rule. In sintesi, si tratta di...

Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano nella cosiddetta business judgment rule. In sintesi, si tratta di merito, di scelte imprenditoriali non censurabili; il tribunale non può in ogni caso inserirsi in una valutazione di merito, rispetto a scelte gestorie che appaiono: a) coerenti con l’oggetto sociale, b) non rovinose dal punto di vista economico.

Tribunale di Bologna, 6 Settembre 2024, n. 2380/2024
Condizioni dell’azione di responsabilità e sua prescrizione, amministratore di fatto, business judgment rule e debito risarcitorio
L’autorizzazione dell’assemblea all’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata d’ufficio dal giudice e che, come tale,...

L’autorizzazione dell’assemblea all’esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata d’ufficio dal giudice e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

La legittimazione del liquidatore giudiziale sussiste laddove il credito fatto valere rientri nel perimetro del piano concordatario.

Il termine quinquennale previsto nell’art. 2393, co. 4 c.c. va qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza. Più precisamente, la disposizione va considerata quale sintesi, in relazione all’azione sociale di responsabilità, dei principi affermati in termini generali dagli artt. 2935, 2941, n. 7 e 2949 c.c. Da ciò le seguenti conseguenze: a) il termine ha natura prescrizionale e durata quinquennale; b) lo stesso può essere validamente interrotto con il compimento di atti a tal fine idonei ex art. 2943 c.c., secondo le regole generali della prescrizione; c) l’art. 2393, co. 4 non deroga all’art. 2935 c.c., ma ribadisce quanto affermato dall’art. 2941, n.7 in termini generali. Ciò significa che il dies a quo in caso di azione sociale dovrà computarsi dalla data del fatto dannoso, e con la sospensione prevista dall’art. 2941, n.7 c.c., in ragione del rapporto fiduciario che intercorre tra l’ente ed il suo organo gestorio.

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa.

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza.

L’estensione della disciplina prevista per gli amministratori ai sindaci non opera in modo completo, non trovando applicazione la causa di sospensione della prescrizione sancita dagli artt. 2941, n.7 e 2393, co. 4 c.c. Per tale motivo, il dies a quo dell’azione sociale di responsabilità va individuato secondo le regole ordinarie, e quindi a partire da quando il danno è divenuto percepibile dalla società. Occorre distinguere tra i danni manifestatisi prima del 2010 rispetto a quelli successivi, applicando ai primi la disciplina dell’art. 2409-sexies c.c. ed ai secondi il dettato dell’art. 15 del D. lgs. 39/2010.

La nettezza dell’atto introduttivo – sanzionata con la nullità dello stesso, nel caso in cui non sia rispettata – ha una funzione essenzialmente garantistica; di consentire, cioè, ai convenuti, una piena difesa, rispetto a fatti chiaramente indicati.

In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. Essere sottoposti a sanzioni tributarie è un danno per la società; esporre la società a sanzioni tributarie è senza dubbio una condotta colposa degli amministratori.

La scelta tra più modalità di finanziamento, tra loro eterogenee, da parte dell’impresa rientra all’interno della discrezionalità riconosciuta agli amministratori. In linea con i principi generali che ne regolano la responsabilità, solo qualora tale scelta appaia del tutto illogica e inutilmente costosa per la società, è possibile ravvisare la responsabilità degli amministratori per inadempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della società.

Nonostante la modifica dell’art. 2381 c.c. avvenuta nel 2003 abbia effettivamente ristretto gli obblighi gravanti sugli amministratori privi di deleghe la cui violazione è fonte di responsabilità, è rimasto fermo il principio per cui questi sono tenuti ad “agire in modo informato”. Tale principio si declina tanto in un dovere di attivarsi, qualora emergano i cd. segnali di allarme o anomalia nell’ordinaria gestione societaria, quanto di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Il debito risarcitorio cui è tenuto l’amministratore per violazione dei propri doveri sociali dà, infatti, luogo ad un debito di valore, funzionale alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. E ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima indica unicamente l’entità del danno patrimoniale subito dal danneggiato.

Le transazioni su singole quote di obbligazione solidale esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 1304 c.c. (a differenza della transazione sull’intero debito) ed alle stesse non è possibile aderire per esimersi da responsabilità. Occorrerebbe poi accertare se l’importo della singola transazione sia superiore o inferiore all’astratta quota di debito gravante sul singolo debitore solidale. Nel caso in cui la transazione sia conclusa per un importo inferiore rispetto alla quota ideale di debito, infatti, andrà comunque detratta quest’ultima dal debito residuo e non la somma effettivamente percepita dal creditore tramite le transazioni.

Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2025
In Evidenza
Sulla competenza arbitrale nell’azione di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori
L’art. 3, comma 52, d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha modificato l’art. 818 c.p.c. introducendo l’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, laddove, invece, la previgente formulazione dell’art. 818 c.p.c....

L’art. 3, comma 52, d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha modificato l’art. 818 c.p.c. introducendo l’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, laddove, invece, la previgente formulazione dell’art. 818 c.p.c. non consentiva agli arbitri di concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari. Alla luce di quanto indicato all’art. 1, comma 15, lettera c), l. 26 novembre 2021, n. 206 e tenuto altresì conto del fatto che l’arbitrato irrituale ha natura solo negoziale, il nuovo art. 818 c.p.c. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari [nel caso di specie, un sequestro conservativo] possa essere attribuita ai soli arbitri rituali. Inoltre, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri rituali unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.

 

L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo.

 

L'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Sul convenuto incombe, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, in modo specifico, l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto al patrimonio sociale e la riconducibilità del danno al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato ed è altresì tenuta a dimostrare l'entità del danno stesso.

 

Ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l’altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l’accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. L’onere della prova incombente in capo a parte ricorrente non si esaurisce quindi nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implichi violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

 

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Tribunale di Venezia, 21 Febbraio 2025, n. 547/2025
Della responsabilità degli amministratori: natura dell’azione proposta dal curatore della liquidazione giudiziale, onere della prova a Business Judgment Rule
L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i.i. contempla tanto l’azione sociale di responsabilità, quanto l’azione dei creditori, la prima di natura contrattuale e la...

L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i.i. contempla tanto l’azione sociale di responsabilità, quanto l’azione dei creditori, la prima di natura contrattuale e la seconda di natura extracontrattuale. Ai fini del riparto dell’onere della prova, il curatore può avvalersi del più favorevole regime previsto per l’azione sociale di responsabilità, che impone alla società l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità verso la società di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Tuttavia, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio.

L’art. 2467 cc prevede la postergazione del credito del socio relativo ad un finanziamento concesso in condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento. I finanziamenti costituiscono, dunque, prestiti la cui postergazione opera automaticamente, per cui il credito del socio non è esigibile in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. La società e, per essa, l'organo amministrativo può, ed anzi deve rifiutare il rimborso del prestito, sino a quando non siano venute meno le predette condizioni, ossia fino a che non sia stato superato lo squilibrio patrimoniale e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione.

Tribunale di Catanzaro, 7 Gennaio 2025, n. 7/2025
Il regime della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall. ha carattere unitario e inscindibile e assomma in sé i presupposti sia dell’azione sociale (art. 2393 cod. civ.)...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall. ha carattere unitario e inscindibile e assomma in sé i presupposti sia dell’azione sociale (art. 2393 cod. civ.) che dell’azione dei creditori (art. 2394 cod. civ.). Seppur promosse unitariamente dal curatore, tali azioni non perdono comunque la propria originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile. In particolare, l’azione sociale (che ha natura contrattuale) differisce dall’azione dei creditori sociali (che ha natura extracontrattuale) quanto alla distribuzione dell’onere della prova, ai criteri di determinazione del danno risarcibile e al regime della prescrizione. Con riferimento a tale ultimo aspetto, entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell’art. 2949 cod. civ. Tuttavia, nell’azione sociale il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data del fatto dannoso; inoltre, nell’azione sociale si applica la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, cod. civ. (con la conseguenza che la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché essi sono in carica). Diversamente, nell’azione ex art. 2394 cod. civ. il dies a quo coincide con il momento in cui i creditori hanno potuto avere contezza dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti

In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte gestorie trova un limite nella ragionevolezza delle stesse. La valutazione circa la ragionevolezza delle scelte di gestione va compiuta “ex ante”, secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della adozione (o meno) da parte dell’amministratore delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta del tipo di quella assunta, nonché tendo conto della diligenza mostrata dall’amministratore nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione poi compiuta

In forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa sia stata resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa

Tribunale di Milano, 30 Maggio 2024, n. 5543/2024
Responsabilità degli amministratori e Business Judgement Rule
Nell’ambito degli obblighi che gravano sugli amministratori, dalla cui violazione discende la loro responsabilità, si possono individuare gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già precisamente determinato dalla legge...

Nell’ambito degli obblighi che gravano sugli amministratori, dalla cui violazione discende la loro responsabilità, si possono individuare gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già precisamente determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel novero di tali obblighi si colloca certamente quello di rispettare le norme interne di organizzazione relativa alla formazione ed alla manifestazione della volontà della società. Oltre a tali specifici obblighi, la legge prevede due doveri, identificati attraverso clausole generali e cioè l’obbligo di amministrare con diligenza (art. 2392, comma 1, c.c.) e l’obbligo di amministrare senza conflitto di interessi (art. 2391 c.c.). Trattandosi di clausole generali, le norme non specificano la condotta che l’amministratore deve tenere ed è, quindi, necessario stabilire, di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso concreto, quando vi sia violazione. Quanto all’obbligo di amministrare con diligenza, vige il principio di insindacabilità dell’opportunità e convenienza delle scelte gestionali. Tale principio muove dalla distinzione tra controllo di legittimità e controllo di merito e conduce ad escludere che gli amministratori possano essere chiamati a rispondere degli errori di gestione. In questa prospettiva, discrezionalità significa libertà di identificare le scelte, senza esonerare l’amministratore dall’osservanza del dovere di diligenza. Pertanto, se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita. In proposito, il discrimine va individuato nel fatto che mentre la scelta tra il compiere o meno un atto di gestione, ovvero di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze, non è suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, al contrario la responsabilità può essere generata dall’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a quel tipo di scelta. In altre parole, il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte di gestione, ma il modo in cui esse sono compiute. Il limite alla sindacabiità delle scelte gestorie, identificato sinteticamente nell’espressione business judgement rule, circoscrive significativamente gli atti gestori sindacabili dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un giudizio di responsabilità, escludendo dal vaglio giudiziario l’opportunità economica di operazioni che, in ultima analisi, è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo consentito censurare solo le decisioni manifestamente avventate e imprudenti. Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione (le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), invece, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge.

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