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Corte d'appello di Bologna, 29 Marzo 2024, n. 654/2024
Conseguente processuali della cancellazione della società e subentro del liquidatore
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della medesima, intervenuta dopo la costituzione in giudizio, costituisce un evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 300...

La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della medesima, intervenuta dopo la costituzione in giudizio, costituisce un evento interruttivo del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; pertanto,  l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta ovvero esercitata contro la medesima è inammissibile.

La responsabilità extracontrattuale del liquidatore in relazione al mancato soddisfacimento delle ragioni dei creditori a norma dell'art. 2495, comma 3, c.c. esclude che questi possa subentrare nella titolarità di un rapporto giuridico-obbligatorio altrui.

Tribunale di Venezia, 26 Maggio 2023
Cancellazione della registrazione del marchio nullo: il tribunale non può disporla
A norma dell’art. 123 c.p.i., la declaratoria di nullità delle privative, quando pronunciata con sentenza passata in giudicato, ha efficacia erga omnes, mentre le sentenze che dichiarano detta nullità sono...

A norma dell’art. 123 c.p.i., la declaratoria di nullità delle privative, quando pronunciata con sentenza passata in giudicato, ha efficacia erga omnes, mentre le sentenze che dichiarano detta nullità sono annotate a cura dell’UIBM nel registro, su comunicazione della Cancelleria, a norma dell’art. 122, co. 5 e 8, c.p.i., non potendosi disporre da parte del Tribunale alcuna cancellazione della registrazione del marchio nullo.

Tribunale di Catania, 26 Novembre 2020
Cancellazione d’ufficio della società ed effetti successori. Azioni del creditore sociale
L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui i debiti sociali, non liquidati in tale sede o sopravvenuti,...

L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui i debiti sociali, non liquidati in tale sede o sopravvenuti, non si estinguono (in quanto ne deriverebbe un ingiustificato sacrificio del diritto del creditore sociale) ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione se, pendente societate, erano limitatamente responsabili o illimitatamente, nel caso contrario; si trasferiscono altresì ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore il cui mancato esperimento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. civ., Sez. unite, n. 6071 del 2013).

Il fenomeno successorio si realizza anche in caso di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., co. VI, disposizione che rinvia espressamente agli effetti sanciti dalla norma generale sulla cancellazione della società di capitali di cui al 2495 c.c.

Quanto all’azione esercitata dal creditore nei confronti della società – e, di riflesso, sul socio beneficiario di una illecita distribuzione degli utili –, incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere di provare l’effettiva distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio, trattandosi di elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato.

In relazione all’azione del creditore nei confronti del liquidatore, quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, risponde in via aquiliana (lesione del diritto di credito del terzo); talché, l'onere probatorio relativo alla sussistenza di tali elementi grava sul creditore. Peraltro, il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che si dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.

Tribunale di Catania, 20 Febbraio 2018
Responsabilità di liquidatori e soci di s.r.l. ex art. 2495 ed ex art. 2476 c.c.
Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c. assorbe quella ex art. 2476 c.c.

Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c. assorbe quella ex art. 2476 c.c.

Tribunale di Milano, 10 Luglio 2017
Cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione di una cessione di quote inopponibile alla società
La cessione di quote conclusa in violazione di una clausola statutaria che attribuiva ai soci un diritto di prelazione su di esse è senz’altro inopponibile alla società. Ciò nonostante, l’accertamento...

La cessione di quote conclusa in violazione di una clausola statutaria che attribuiva ai soci un diritto di prelazione su di esse è senz'altro inopponibile alla società. Ciò nonostante, l’accertamento di tale inopponibilità deve avvenire giudizialmente (altro…)

Tribunale di Roma, 19 Febbraio 2016
In Evidenza
Natura della responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. e onere della prova del creditore
La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere

La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere (altro…)

Tribunale di Roma, 30 Settembre 2016
In Evidenza
Cancellazione della cancellazione per la contemporanea presenza di sopravvivenze attive e passive
Pur ricostruendo la Cassazione la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione...

Pur ricostruendo la Cassazione la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere (altro…)

Tribunale di Milano, 5 Agosto 2016
Iscrizione nel registro delle imprese e ordine di cancellazione contenuto in sentenza non definitiva
Ai fini della iscrizione nel registro delle imprese di ordini di cancellazione disposti con sentenza, non è necessario il passaggio in giudicato del provvedimento, essendo sufficiente la provvisoria esecutività.

Ai fini della iscrizione nel registro delle imprese di ordini di cancellazione disposti con sentenza, non è necessario il passaggio in giudicato del provvedimento, essendo sufficiente la provvisoria esecutività.

Tribunale di Roma, 16 Aprile 2016
In Evidenza
Cancellazione dell’iscrizione della cessazione di società di capitali per omesso svolgimento della fase liquidatoria
Purse alla cancellazione di società dal Registro delle imprese deve riconoscersi efficacia estintiva, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex...

Purse alla cancellazione di società dal Registro delle imprese deve riconoscersi efficacia estintiva, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a (altro…)

Tribunale di Milano, 3 Febbraio 2016
In Evidenza
Deposito del bilancio finale di liquidazione – Indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in merito all’iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di...

Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in merito all'iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione.

Si ringrazia per la segnalazione la dott.ssa Elena Riva Crugnola, Presidente della Sezione Imprese B del Tribunale di Milano.

Tribunale di Milano, 18 Settembre 2015
In Evidenza
Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese
Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c.,  solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far

Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell'art.2492 c.c.,  solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far (altro…)

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