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Tribunale di Milano, 25 Luglio 2025, n. 6222/2025
Intestazione fiduciaria di quote sociali: necessaria la prova univoca del pactum fiduciae
In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può,...

In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere dimostrato anche mediante presunzioni e prove indiziarie. Tuttavia, quando il fiduciante agisca per ottenere il ritrasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c., la domanda non può essere accolta ove gli elementi allegati non siano gravi, precisi e concordanti, e soprattutto non presentino il carattere dell’univocità quanto all’esistenza di un accordo fiduciario interno obbligatorio.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra una forma di interposizione reale di persona, nella quale il fiduciario acquista effettivamente la titolarità delle quote nei confronti dei terzi, obbligandosi però, in forza di un distinto rapporto interno con il fiduciante, a ritrasferirle a quest’ultimo o a un terzo al verificarsi di una determinata condizione, alla scadenza di un termine o al venir meno della ragione fiduciaria. Ne consegue che chi invoca l’esistenza del rapporto fiduciario deve provare non solo la formale intestazione delle quote in capo al fiduciario, ma anche l’accordo interno che imponga a quest’ultimo l’obbligo di ritrasferimento.

Non sono sufficienti per provare il patto fiduciario la sussistenza di un rapporto coniugale tra le parti, la pregressa esperienza professionale del preteso fiduciante nel settore di attività della società, l’asserita scelta degli amministratori sociali, la presenza di rapporti economici tra i coniugi o l’effettuazione di bonifici in favore del coniuge intestatario, quando tali circostanze risultino equivoche, prive di adeguato riscontro o compatibili con una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti. In particolare, la prova del pactum fiduciae deve ritenersi insussistente ove la convenuta dimostri documentalmente di avere conferito mandato fiduciario a una società fiduciaria per la costituzione della S.r.l., di avere versato con proprie disponibilità le somme destinate al capitale sociale, di avere successivamente acquistato le residue partecipazioni sino a divenire socia unica e di essersi rapportata con amministratori e professionisti quale effettiva titolare della partecipazione. In tale contesto, bonifici eseguiti dal marito in favore della moglie con causale “spese familiari”, anche se temporalmente prossimi a finanziamenti soci effettuati da quest’ultima, non provano la destinazione societaria delle somme né l’esistenza di un vincolo fiduciario. Parimenti, l’eventuale contributo del preteso fiduciante alla gestione operativa della società o la sua attività di supporto agli amministratori non è di per sé dimostrativa della qualità di socio effettivo, potendo essere compatibile con la posizione di dipendente, collaboratore o amministratore di fatto; quest’ultima, peraltro, richiede la prova del compimento stabile e significativo di atti gestori qualificanti. La qualità di amministratore di fatto, anche se provata, non implica automaticamente la titolarità sostanziale delle quote.

Tribunale di Bologna, 30 Aprile 2025, n. 1056/2025
Cessione quote in violazione di prelazione statutaria: effetti
La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l’efficacia reale, l’inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes)...

La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l'efficacia reale, l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio pretermesso.

La sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini” a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né al Conservatore del RI, in difetto di specifica domanda da parte dell’attore.

Tribunale di Ancona, 21 Dicembre 2024, n. 2246/2024
Operatività delle clausole di aggiustamento del prezzo nella cessione di quote di s.r.l.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di...

In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di vizi della cosa compravenduta e costituiscono garanzie a natura autonoma relative alla situazione debitoria della società o al valore del patrimonio netto dell’azienda, sulla premessa che la cessione delle partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, bene di secondo grado, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Le clausole di aggiustamento del prezzo, c.d. price adjustment, costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle partecipazioni, ove esso rappresenti l’espressione monetaria di un parametro patrimoniale o reddituale della società target, c.d. valore rilevante. Con siffatto meccanismo, le parti procedono a un’iniziale e provvisoria quantificazione del prezzo, al momento della stipulazione del contratto di cessione, sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata a una determinata data di riferimento; il corrispettivo viene poi definitivamente stabilito sulla base di una successiva situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale, che tenga conto della eventuale differenza positiva o negativa riscontrata tra il valore assunto a riferimento e il valore successivamente accertato. In tal modo, le clausole di aggiustamento del prezzo concorrono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore, consistente nel pagamento del prezzo.

Una clausola di adeguamento del prezzo è valida, giacché soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto, ed è conforme al canone di buona fede oggettiva in quanto preveda l’adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, ossia verificate dopo la cessione, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

Ciò comporta che è onere dell'acquirente che invochi l’operatività della clausola di aggiustamento del prezzo e il conseguente diritto alla riduzione del prezzo di cessione dimostrare: i) che le sopravvenienze passive e/o i debiti e/o le modifiche dello stato patrimoniale della società verificatesi nell’esercizio di riferimento non fossero altrimenti conoscibili dall’acquirente stesso; ii) che esse costituiscano mera emersione di passività pur sempre riconducibili a fatti societari antecedenti alla cessione.

Tribunale di Bari, 28 Maggio 2024, n. 2514/2024
Cessione di quote societarie e mancato pagamento del prezzo: natura dell’obbligazione e onere probatorio del maggior danno ex. art. 1224, secondo comma, c.c.
Nel caso di inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda...

Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.

Tribunale di Catanzaro, 22 Settembre 2025
Trasferimento di quote di s.r.l.: libertà di forma e prova del contratto
Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto,...

Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a un contratto preliminare di cessione di quote non assume rilievo ai fini della prova dell’intervenuta stipula dello stesso.

Tribunale di Milano, 13 Dicembre 2024, n. 10779/2024
Cessione quota di s.r.l. con riserva di proprietà: rilevanza dell’inadempimento dell’acquirente
Secondo lo schema negoziale del contratto di compravendita con riservato dominio, ad essere sospensivamente condizionato è il solo effetto traslativo del diritto di proprietà, non anche l’effetto obbligatorio di pagamento...

Secondo lo schema negoziale del contratto di compravendita con riservato dominio, ad essere sospensivamente condizionato è il solo effetto traslativo del diritto di proprietà, non anche l’effetto obbligatorio di pagamento del prezzo; resta inteso che l’effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all’integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato. Ne deriva che il pagamento del corrispettivo non è un elemento accidentale del contratto, bensì attiene al sinallagma negoziale, impingendo la causa di scambio della compravendita con riservato dominio.

Il regime speciale in materia di vendita con riservato dominio ex art. 1525 c.c., secondo cui, nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto ed il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica; l’art. 1525 c.c. presenta uno spazio applicativo limitato all’inadempimento singolo (i.e. “una rata”) sotto-soglia (i.e. “non superi l’ottava parte del prezzo”). Pertanto, in caso di inadempimento plurimo - anche se complessivamente sotto-soglia - la conservazione del termine a favore del debitore va stabilita secondo le regole generali ex art. 1186 c.c..

Corte d'appello di Brescia, 28 Aprile 2023
Mancato avveramento di una condizione mista in un contratto di cessione di partecipazioni
Spetta alla parte interessata la prova che l’altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l’acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso...

Spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

Tribunale di Milano, 12 Maggio 2023
Validità ed efficacia della cessione di quote di s.r.l.
La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di...

La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l’iscrizione del trasferimento della titolarità della quota nel registro imprese e la pienezza degli effetti del trasferimento nei confronti della società e dei terzi.

Tribunale di Milano, 16 Giugno 2023
L’irrisorietà del prezzo di acquisto di quote sociali costituisce prova sufficiente della scientia damni da parte del cessionario
E’ ammissibile proporre nello stesso giudizio l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in...

E' ammissibile proporre nello stesso giudizio l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

Deve essere revocata la cessione di quote di s.r.l. oggetto di un contenzioso con un terzo quando per effetto di tale cessione si realizzi il mutamento in peius del patrimonio del debitore per effetto di tale atto in quanto comporti un peggioramento della garanzia patrimoniale del debitore, sotto il profilo qualitativo, per la sostituzione di un bene (le partecipazioni sociali risultanti da pubblici registri) con un altro (il denaro) di più difficile realizzazione esecutiva e facilmente occultabile e, sotto il profilo quantitativo, in quanto l’atto ha comportato una sensibile contrazione del patrimonio del debitore, giacché il corrispettivo della vendita delle quote sociali è di gran lunga inferiore al valore commerciale e di mercato della quota.

Negli atti a titolo oneroso ai fini della prova della scientia damni da parte del cessionario di una partecipazione sociale ai fini della revocatoria è sufficiente che questi sia consapevole dell’irrisorietà del prezzo di acquisto rispetto al reale valore di mercato delle quote stesse (anche ove lo stesso sia stato effettivamente corrisposto) - avuto riguardo al valore da esse posseduto al momento dispositivo - senza che sia necessario dimostrare una collusione tra le parti.

Tribunale di Milano, 2 Maggio 2022
In Evidenza
Risoluzione parziale di un contratto di cessione di partecipazioni sociali
La domanda di risoluzione parziale di un contratto avente ad oggetto la cessione del 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può trovare accoglimento per l’assorbente rilievo che le...

La domanda di risoluzione parziale di un contratto avente ad oggetto la cessione del 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può trovare accoglimento per l’assorbente rilievo che le partecipazioni dei soci di una s.r.l. - come delineate dall’art. 2468 c.c. - non solo indicano la quota di partecipazione al capitale sociale di regola proporzionale al conferimento, ma costituiscono altresì criterio di  attribuzione dei diritti sociali riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Il “peso” e di conseguenza “il valore” di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può essere considerato, in termini meramente aritmetici, quale multiplo del valore di una quota parti all’1%, attesa la rilevanza nell’ambito della compagine sociale di tale “quota di blocco” in considerazione delle regole statutarie e di legge che disciplinano l’operatività degli organi e che regolano l’esercizio di tutti i diritti amministrativi, in quanto ispirate al principio di maggioranza. Sicuramente il valore di una quota del 50% (percentuale di blocco) non può essere proporzionalmente pari al valore di una quota minore, assumendo una quota del 50% un valore dato dalla rilevanza di un socio di s.r.l. con una partecipazione pari al 50%, che non può essere disgregato attraverso procedimenti algebrici. Tali considerazioni comportano la non applicabilità al caso della cessione di partecipazioni sociali che rappresentano il 50% o più del capitale sociale, dell’istituto della risoluzione parziale di cui al primo comma dell’art. 1458, comma, c.c.

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