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Tribunale di Roma, 13 Ottobre 2025
Marchio di fatto sui prodotti commissionati a un produttore terzo: titolarità del committente, registrazione in mala fede e limiti della tutela cautelare
Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su sue precise indicazioni quanto a caratteristiche, denominazione e confezione [nella...

Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su sue precise indicazioni quanto a caratteristiche, denominazione e confezione [nella specie, tre profumi], è riconducibile al committente e non al produttore: chi accetta di realizzare un progetto ideato da altri, in forza di un contratto concluso anche per facta concludentia, si pone quale mero esecutore e non può rivendicarne la paternità, ancorché abbia contribuito a delinearlo. Il preuso del segno, provato con fatture di vendita anche transnazionale e con la divulgazione tramite social network e piattaforme di e-commerce, non ha carattere puramente locale, tenuto conto anche della notorietà pregressa del committente nel proprio settore, che accelera la diffusione dei nuovi prodotti.

È verosimilmente in mala fede, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., la registrazione dei marchi chiesta dal produttore all’insaputa del committente, proseguendo con questi i rapporti commerciali e svelando la registrazione soltanto quando il committente decide di affidare ad altri la produzione; la declaratoria di nullità delle registrazioni non è tuttavia ottenibile in sede cautelare, richiedendo un giudizio a cognizione piena, mentre possono essere concessi l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio e la penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. La condotta del produttore integra un illecito più ampio di quello concorrenziale, di cui l’art. 2598 c.c. costituisce soltanto una modalità di attuazione, e la sua qualificazione resta assorbita.

Il rivenditore che, confidando nella collaborazione con il produttore, abbia venduto per breve tempo i prodotti recanti il marchio conteso può essere destinatario dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro, ma la sua stessa caduta in errore sulla titolarità del segno conferma il periculum in mora e giustifica la compensazione delle spese nei suoi confronti; la pubblicazione del provvedimento va negata in ragione della brevità della coesistenza dei prodotti sul mercato e della prossimità temporale delle registrazioni.

Tribunale di Genova, 20 Gennaio 2024, n. 157/2024
Opera dell’ingegno realizzata nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato: i diritti spettano ab origine al committente
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione...

Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato

Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.

I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.

Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.

Tribunale di Milano, 27 Maggio 2014
In Evidenza
Attività inventiva e prestazione di lavoro autonomo
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E' noto che l'art. 64, comma 2, cpi non introduca una disciplina specifica per le invenzioni realizzate nel corso di contratti d'opera o nell'ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, facendo espresso riferimento soltanto al lavoro subordinato. Nei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto (altro…)

Tribunale di Milano, 24 Dicembre 2015
Il diritto d’autore nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo
In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell’esercizio delle sue mansioni, appartenga al datore di lavoro, si può...

In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell'esercizio delle sue mansioni, appartenga al datore di lavoro, si può ricavare il principio generale per cui (altro…)

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