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Corte di Cassazione, 3 Giugno 2026, n. 17699/2026
Determinazione giudiziale del compenso dell’amministratore e onere della prova
Il compenso degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall’organo societario competente al momento della loro nomina mentre, qualora ciò non accada, può...

Il compenso degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall’organo societario competente al momento della loro nomina mentre, qualora ciò non accada, può certamente essere oggetto anche di domanda di accertamento in sede giudiziale fondata sull’allegazione della prestazione professionale svolta. Ove non vi sia stata determinazione a opera dello statuto o al momento della nomina, non è la società che deve provare che l’amministratore formalmente nominato e con compenso predeterminato non ha diritto al pagamento del compenso, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio. La mera nomina alla carica di amministratore non è sufficiente a soddisfare tale onere della prova; invero, il compenso dell’amministratore di società di capitali, qualora come detto non predeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dai soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, non potendo essere automaticamente connesso alla mera attribuzione della carica. E qualità e quantità dell’attività svolta debbono essere compiutamente allegate nell’azione di adempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativa del compenso da parte del giudice.

Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2025, n. 8062/2025
La natura del rapporto sussistente tra una società di capitali e il suo amministratore
Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data...

Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente.

In applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l’entità del compenso dell'amministratore commisurandolo alla quantità e qualità dell’attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell’incarico e all’utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell’amministratore allegare e provare.

Risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. per paralizzare il pagamento del compenso dell'amministratore dopo la cessazione dell'incarico, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell’efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l’inadempimento delle prestazioni correlate. L’eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l’obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l’inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2025, n. 6784/2025
Disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore e condizioni per la sua liquidazione giudiziale
Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue...

Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la piena disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore.

Gli artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, c.c. rimettono alla volontà dei soci, espressa nello statuto o con deliberazione assembleare, la determinazione dell’eventuale compenso spettante agli amministratori, senza che da tali disposizioni possa desumersi un diritto inderogabile dell’amministratore alla remunerazione dell’incarico. Qualora lo statuto preveda il diritto dell’amministratore al solo rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio e attribuisca ai soci la mera facoltà di determinare un emolumento annuo e un’indennità di cessazione del rapporto, l’incarico deve ritenersi gratuito salvo diversa deliberazione assembleare.

La liquidazione equitativa del compenso dell’amministratore è possibile solo quando sia previamente accertata l’esistenza del diritto al compenso. In mancanza di un titolo statutario o assembleare che attribuisca tale diritto, il Giudice non può procedere alla sua determinazione equitativa. Il diritto al compenso dell’amministratore, essendo disponibile, può essere rinunciato anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti che rivelino in modo univoco la volontà dismissiva del diritto; rileva, in tal senso, anche lo svolgimento dell’incarico per molti anni senza avanzare alcuna pretesa economica.

Quando lo statuto attribuisce ai soci la mera facoltà di prevedere un’indennità per la cessazione del rapporto, il trattamento di fine mandato non spetta automaticamente all’amministratore, ma richiede una specifica determinazione dei soci.

Corte d'appello di Brescia, 13 Maggio 2013, n. 837/2025
Compenso variabile dell’amministratore delegato e limiti della spending review
In tema di compensi agli amministratori di società a partecipazione pubblica, il limite di cui all’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 va interpretato in modo conforme all’art. 36 Cost., considerando...

In tema di compensi agli amministratori di società a partecipazione pubblica, il limite di cui all’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 va interpretato in modo conforme all’art. 36 Cost., considerando il tetto in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, e non in base all’importo complessivo erogato nell’anno di riferimento, onde evitare una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. L’interpretazione letterale che ignori tale proporzionalità è pertanto da escludere, dovendosi privilegiare la lettura che garantisca il diritto alla giusta retribuzione conformemente al dettato costituzionale.

Tribunale di Milano, 23 Luglio 2025, n. 6148/2025
In Evidenza
Rapporto tra amministratore e società di capitali e profili sul compenso
Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o alla prestazione d’opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o...

Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o alla prestazione d'opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione. Va invece ricondotto ai rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003 data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, che può essere oggetto di rinuncia anche tacita.

Qualora lo statuto sociale rinvii all'art. 2389 c.c. per la disciplina dei compensi degli amministratori, il rapporto di amministrazione deve ritenersi oneroso. Il compenso per l'attività "ordinaria" di amministratore e quello per le "particolari cariche" (quale quella di consigliere delegato) costituiscono due forme di remunerazione separate e indipendenti. Mentre spetta all’assemblea dei soci la determinazione dell’ammontare del compenso che spetta agli amministratori, al consiglio di amministrazione compete la remunerazione degli amministratori investiti di “particolari cariche”.

La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli artt. 2369 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.

La delibera del consiglio di amministrazione che revochi il compenso per l'attività delegata non può, senza il consenso dell'amministratore interessato, privarlo anche del compenso per l'attività ordinaria, ove questo sia riconosciuto dallo statuto. Tuttavia, laddove l'amministratore abbia riconosciuto il carattere onnicomprensivo del compenso percepito quale consigliere delegato, tale compenso deve ritenersi satisfattivo anche dell'attività ordinaria per il periodo in cui è stato corrisposto, senza che ciò integri una rinuncia al diritto. Il diritto al compenso per l'attività ordinaria permane, invece, per il periodo successivo alla delibera consiliare che abbia azzerato ogni emolumento, fino alla scadenza del mandato.

In tema di prescrizione, il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica ovvero dall'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, e può essere efficacemente interrotto con richiesta stragiudiziale di pagamento.

Tribunale di Bologna, 13 Settembre 2024, n. 2426/2024
Silenzio assembleare e compenso degli amministratori: il mandato si presume oneroso
Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall’assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita...

Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita alla società alcuna modifica unilaterale volta a trasformare il rapporto da oneroso a gratuito. In assenza di una delibera assembleare che fissi il compenso per un determinato esercizio, non si può presumere né la proroga automatica del compenso precedentemente stabilito, né la gratuità dell'incarico. Il mandato dell'amministratore si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e l’onere della prova della rinuncia al compenso grava sulla società.

Tribunale di Bari, 19 Febbraio 2025, n. 623/2025
Società a partecipazione pubblica e compenso dell’amministratore unico
La delibera adottata dall’assemblea di una società a partecipazione pubblica che determina il compenso dell’amministratore unico in misura eccedente il limite fissato dell’art. 1, comma 725 della L. 296/2006 è...

La delibera adottata dall'assemblea di una società a partecipazione pubblica che determina il compenso dell'amministratore unico in misura eccedente il limite fissato dell'art. 1, comma 725 della L. 296/2006 è radicalmente nulla e assolutamente inefficace nei confronti della società poiché il criterio di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica, conduce all'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti. Conseguentemente, la delibera adottata in violazione dei criteri di spesa pubblica, inderogabili da parte delle amministrazioni locali e come tale sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità e legittima pertanto l'esperimento da parte della società dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.  nei confronti dell'amministratore.

I rimedi restitutori quali l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento; tale termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti mensili degli emolumenti effettuati in favore dell'amministratore unico.

Corte d'appello di Bologna, 7 Maggio 2024, n. 928/2024
Onerosità dell’incarico e doveri dell’amministratore
L’amministratore è tenuto a rispettare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale e risponde personalmente degli eventuali inadempimenti. Ne deriva che grava sull’amministratore l’onere di allegare e provare...

L’amministratore è tenuto a rispettare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale e risponde personalmente degli eventuali inadempimenti. Ne deriva che grava sull’amministratore l’onere di allegare e provare la legittimità dei prelievi effettuati o dell’utilizzo di risorse sociali, fornendo adeguata documentazione e giustificazione delle attività svolte.

A seguito della riforma del diritto societario, l’amministrazione della s.r.l. può essere affidata anche a uno o più soci. Pertanto, al fine di dimostrare l’onerosità dell’incarico, è necessario provare l’esistenza di una clausola statutaria che demandi la gestione sociale ad un amministratore estraneo alla compagine sociale, nonché allegare la prova delle specifiche attività compiute.

L’amministratore non risponde dell’inadempimento del terzo, salvo il caso di dolo o colpa grave nella gestione; egli può tuttavia essere chiamato a rispondere delle somme anticipate dalla società in assenza di conformità agli accordi contrattuali.

Tribunale di Napoli, 7 Giugno 2024, n. 5883/2024
Rapporto tra amministratore e società e rinuncia al compenso
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di tipo...

Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.

L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.

(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).

Tribunale di Venezia, 27 Giugno 2024, n. 2232/2024
La natura onerosa dell’incarico di amministrazione
L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai...

L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai abbia deliberato sul punto. Spetta all’amministratore provare l’attività svolta, per fornire gli elementi di giudizio necessari a determinare il giusto compenso a lui spettante.

Tribunale di Venezia, 12 Febbraio 2024
La remunerazione degli amministratori nelle società di capitali
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l’art. 36 Cost. né l’art. 409, comma...

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c. in quanto i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse. Di conseguenza, l’onerosità dell’incarico non ha carattere inderogabile e, quella sancita all’art. 1709 c.c,  è una presunzione iuris tantum idonea a fondare la pretesa al compenso, fintantoché non si dimostri che le parti abbiano invece convenuto di dare luogo ad un rapporto a titolo gratuito.

Ai fini di individuare come sia regolamentato il rapporto della società con l’amministratore sotto il profilo economico occorre fare riferimento in primo luogo allo Statuto a cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, necessariamente aderisce, fermo restando che in presenza di gratuità dell’incarico, ovvero di compenso statutariamente subordinato alla volontà assembleare, l’amministratore ben può non accettare la nomina.

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