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Tribunale di Bologna, 17 Febbraio 2025
Della responsabilità del direttore generale
L’art. 2396 c.c. – unica norma esplicitamente dedicata alla figura di direttore generale – è contenuta nell’ambito della disciplina delle società per azioni, ma è opinione condivisa, in dottrina e...

L’art. 2396 c.c. - unica norma esplicitamente dedicata alla figura di direttore generale - è contenuta nell’ambito della disciplina delle società per azioni, ma è opinione condivisa, in dottrina e giurisprudenza, che possa applicarsi ed estendersi anche alle s.r.l.
In generale, ciò che caratterizza la figura del direttore generale è la spiccata autonomia finanziaria e funzionale, a prescindere dalla circostanza, pure non infrequente, che la medesima persona rivesta anche la qualità di lavoratore dipendente, legata da rapporto di lavoro subordinato all’interno della medesima società nella quale assuma poi l’incarico di direttore generale, sicché, tornando alla questione della competenza, per radicare la competenza presso il Tribunale delle Imprese occorra valutare se, nel caso concreto, l’azione esercitata attenga o meno al corretto svolgimento delle mansioni discendenti dal rapporto di lavoro subordinato facente capo al direttore generale medesimo. Ove così fosse, l’azione andrebbe proposta avanti al giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c..
il legislatore nell'art. 2396 c.c., non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. Al di fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità proprio della figura nominata di direttore generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca il tertium comparationis, perché, come s'è detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. Se, dunque, la norma deve intendersi di stretta interpretazione, atteso il rigoroso regime di responsabilità al quale il soggetto in posizione apicale viene ad essere sottoposto laddove le mansioni affidategli siano sussumibili nella nozione di direttore generale, appare chiaro che non è sufficiente un mero atto di conferimento generico dell’incarico, essendo altresì necessario un atto di delimitazione dei poteri. D’altronde, a sostegno della necessità di un ulteriore atto organizzativo, relativo alla delimitazione degli specifici poteri/mansioni conferite, si evidenzia come la presenza di questo funzionario, con competenza definita generale, presuppone una ripartizione dell’impresa in una pluralità di settori rispetto ai quali il direttore generale costituisce il vertice. Infatti, il direttore generale non dovrebbe essere l’autore del modello organizzativo, ma il controllore sulla sua idoneità funzionale; il modello dovrebbe essere elaborato dal consiglio d’amministrazione o dall’amministratore delegato e messo in opera dal direttore generale. La definizione degli indirizzi della gestione stessa compete in via esclusiva agli amministratori, mentre è propria dei direttori generali la loro attuazione, da un ruolo di vertice nella struttura organizzativa. L’assenza di tale atto organizzativo, volto alla concreta individuazione dei poteri e delle mansioni svolte dal direttore generale si riverbera, poi, sull’adempimento degli oneri probatori posti a carico della società. L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale, infatti, è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle specifiche violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

Tribunale di Genova, 23 Maggio 2023
Procedimento di descrizione del software: competenza del presidente della sezione specializzata in materia di impresa
Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941 n° 633 sul diritto di autore, ed in particolare dagli...

Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941 n° 633 sul diritto di autore, ed in particolare dagli artt. 161 e 162, il quale ultimo richiama, per i procedimenti di descrizione e perizia, le norme del codice di procedura civile in tema di istruzione preventiva.

Tali procedimenti sono quindi di competenza presidenziale e rientrano nelle materie affidate alla Sezione Specializzata in materia di impresa.

Tribunale di Venezia, 28 Maggio 2025, n. 2681/2025
Cessione di quote: competenza del tribunale delle imprese e prescrizione
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all’art. 3, comma...

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti
inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
L’art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali, trova applicazione solo ai diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale. Dal suo perimetro di applicazione va, quindi, escluso il diritto che non deriva da un rapporto sorto tra i soci in dipendenza diretta del contratto di società, e che non attiene nemmeno ai rapporti interni dell'organizzazione sociale, ma che discende dal negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali, estraneo ai “rapporti sociali” di cui all’art. 2949 cc. L’estraneità del trasferimento di partecipazioni societarie al rapporto sociale è confermata dal disposto dell’art. 3, comma 2, let. b) d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27 del 2012. Invero, se la cessione di partecipazioni attenesse al rapporto sociale il legislatore – che all’art. 3, comma 2, let. a) d.l. cit. ha attribuito alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti “relativi al rapporto societario” – non avrebbe ritenuto necessaria, per attribuire alla competenza delle stesse Sezioni la cognizione delle controversie in materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la previsione
espressa di cui all’art. 3, comma 2, let. b) cit. In tale caso, pertanto, trova applicazione l’ordinaria prescrizione decennale, con conseguente rigetto dell’eccezione de qua.

Tribunale di Venezia, 31 Maggio 2025, n. 1664/2025
Competenza delle Sezioni Specializzate in caso di controversie relative a contratti di finanziamento
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con...

La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettera e la ratio della norma si concretano da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli alti soci. Per converso, laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato. La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori – investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che hanno ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al Tribunale delle imprese. Benché invochi la violazione dell’art. 2358 c.c., la domanda di accertamento della validità o meno di contratti di finanziamento collegati all’acquisto azionario introduce una controversia che non ha come precipuo oggetto un rapporto di natura societaria tra socio e società (nemmeno in considerazione di un ruolo semplicemente finanziario del socio), ma unicamente la sussistenza o l’insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari e non può pertanto reputarsi appartenente alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese. Le domande di accertamento di nulla dovere in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento ex art. 2358 c.c. non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare e ben possono essere coltivate in sede ordinaria.

Tribunale di Milano, 7 Novembre 2024, n. 9633/2024
Rapporti tra socio e società cooperativa: applicabilità del codice del consumo e competenza del Tribunale delle Imprese
Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione...

Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione delle spese di gestione, è rapporto attinente ad un settore specifico che ha ad oggetto la struttura dell’ente collettivo, non riconducibile alla relazione consumatore-professionista, quindi non si applica la disciplina a tutela del consumatore.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.

Tribunale di Venezia, 14 Settembre 2024, n. 3175/2024
Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

Tribunale di Catanzaro, 17 Febbraio 2025, n. 333/2025
Patti parasociali atipici e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la...

Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.

 

Tribunale di Milano, 26 Settembre 2024, n. 8338/2024
Assegnazione di quote di s.r.l. al creditore pignoratizio e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione “privata” prevista dall’art....

Il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione “privata” prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.

Il giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore pignoratizio di assegnazione della cosa in pagamento fino alla concorrenza del debito (art 2798 cod. civ.) è il giudice competente in sede di cognizione ordinaria e non il giudice dell’esecuzione forzata.

Se il pegno ha ad oggetto quote di una s.r.l. ed è stato costituito in seno ad un accordo volto a determinare la cessione delle quote di una s.r.l., trova indubbia applicazione l’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le controversie relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” a queste ultime, per le quali il Tribunale decide in composizione collegiale.

L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dal terzo con l’intento di sottrarre all’esecuzione il bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale. Mediante l’opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno.

Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2024, n. 47/2024
Domande connesse e competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa
Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, D. Lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento di inesistenza del credito che ha ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito presupposto...

Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, D. Lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento di inesistenza del credito che ha ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito presupposto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2476, sesto comma, c.c., avanzata nei confronti dell’amministratore, viene attratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in quanto connessa con la domanda di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.

Tribunale di Venezia, 26 Luglio 2024, n. 2389/2024
Incompetenza della sezione imprese per cause aventi ad oggetto la validità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle...

L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Da ciò deriva l’incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di controversia che abbia come oggetto la presunta violazione dell’art. 2358 c.c. e la relativa validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, in quanto l’oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria nella società e i diritti inerenti, ma unicamente la asserita insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali ad acquisti azionari.

Tribunale di Roma, 15 Settembre 2020
Concorrenza sleale (confusoria) ‘interferente’: la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del...

Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.

Tribunale di Venezia, 5 Febbraio 2024
In Evidenza
Il socio di fatto nelle società di capitali. L’atto costitutivo non è interpretabile secondo l’intenzione dei contraenti
La società di fatto si ha quando la costituzione del rapporto non risulta da una prova scritta e questa non sia richiesta dalla legge ai fini della validità del rapporto...

La società di fatto si ha quando la costituzione del rapporto non risulta da una prova scritta e questa non sia richiesta dalla legge ai fini della validità del rapporto sociale. Se è così, non è predicabile l’esistenza della figura del socio cofondatore o del socio di fatto all’interno di una società si capitali, giacché il legislatore richiede per la costituzione di questa tipologia di enti e per l’acquisto della qualità di socio delle formalità e delle attività che non sono surrogabili per fatti concludenti.

Le formalità imposte per la costituzione della società e per l’acquisto della qualità di socio sono richieste per ragioni di certezza del traffico giuridico e di tutela dei terzi. Tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, sono quelle che emergono dal sistema di pubblicità, con la conseguenza che l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi: le esigenze di tutela di questi ultimi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico, che vive di vita propria, agisce e risponde dei propri atti in via autonoma, quale che sia stata la volontà dei soci sottostante alla formazione del contratto.

L’amministratore di fatto è un istituto concepito al fine di estendere il regime di responsabilità civile e penale previsto per gli illeciti gestori degli amministratori di diritto al soggetto che, pur senza rivestire formalmente tale qualità, si ingerisca con una certa stabilità e continuità nella gestione della società. L’amministratore di fatto non ha alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione della sua carica, in quanto è privo di una formale investitura proveniente dall’assemblea e, in assenza di tale adempimento, non è nemmeno logicamente configurabile una revoca ai sensi dell’art. 2383 c.c.

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