La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 2533 c.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione che deve essere idonea a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione e consentirgli di difendersi. La società nel giudizio di opposizione resta vincolata ai fatti dedotti nella delibera che, per giustificare l’esclusione, devono essere connotati da colposità e gravità ed essere idonei ad arrecare pregiudizio alla società; in assenza di specifiche fattispecie delineate nello statuto spetterà al giudice la valutazione della specifica gravità del comportamento del socio e del concreto pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. In questo quadro, va considerata illegittima l’esclusione del socio che abbia reso testimonianza in un giudizio penale nei confronti del legale rappresentante della cooperativa laddove detta testimonianza non sia risultata rilevante nel giudizio e, comunque, non sia stata accertata come falsa in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza la delibera di esclusione del socio è invalida e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa deve essere ripristinato ex tunc.
Ai sensi dell’art. 2533 c.c., contro la deliberazione di esclusione del socio, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. In sede di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società -che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore- l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato (Cass. civ. 26.9.2013 n.22097).
Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell’art. 2527 c.c., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione. Pertanto, anche l’eventuale incompletezza o la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento (potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica), divenendo, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.