In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre assembleare al fine di ordinare alla società e al presidente dell’assemblea di consentire al socio l’esercizio del diritto di voto, ove tale prerogativa sia stata illegittimamente compressa in ragione di un asserito conflitto di interessi.
Il presidente dell’assemblea non può, infatti, negare preventivamente il voto al socio asseritamente in conflitto, spettando all’ordinamento un rimedio ex post di tipo caducatorio qualora la deliberazione assunta risulti dannosa per la società.
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di (altro…)
Non è ipotizzabile un conflitto di interessi tale da necessitare la nomina di un curatore speciale nel caso in cui l'amministratore non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società. Il curatore speciale, infatti, non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore (altro…)