L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e temporalmente scindibili l’una dall’altra (nella specie: una pluralità di spettacoli dal vivo), non può essere sollevata dal manager per sospendere l’adempimento di obbligazioni corrispondenti a prestazioni già eseguite dalla controparte (nella specie: pagamento dei corrispettivi per gli spettacoli già effettuati), pur a fronte del lamentato inadempimento degli artisti a contratti discografici collegati.
Una volta rilevato che il rapporto contrattuale non è più in vigore tra le parti, il giudice non può ordinare, in via anticipatoria, effetti o condotte negoziali prive di un contenuto volitivo predeterminato dalle parti, pena la violazione del divieto sancito dall’art. 2908 c.c. di (altro…)