La denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione è applicabile alla società a responsabilità limitata in forza dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., introdotto dall’art. 379 d.lgs. 14/2019, che ne costituisce il fondamento normativo espresso e autonomo, e il richiamo di tale disposizione all’art. 2409 c.c., abrogato dal d.lgs. 47/2026, deve intendersi riferito all’art. 2396-quater c.c., che disciplina ora il medesimo istituto; il rimedio si affianca alla revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza sovrapporsi a essa, perché diversi sono la legittimazione e i provvedimenti che il tribunale può adottare.
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e amministratori non esclude la competenza del tribunale sulla denuncia di gravi irregolarità, perché il procedimento ha natura lato sensu cautelare e si conclude con provvedimenti inidonei al giudicato, mentre l’art. 818 c.p.c. attribuisce agli arbitri il potere cautelare soltanto se espressamente previsto dalle parti, e perché coinvolge anche interessi generali, come dimostra la legittimazione del pubblico ministero [clausola statutaria priva di previsioni sulla competenza cautelare degli arbitri].
Il ricorso per denuncia di gravi irregolarità non deve indicare la domanda di merito che si intende proporre, perché la natura cautelare del procedimento va intesa in senso lato, con riguardo alla funzione preventiva delle misure, e manca la strumentalità rispetto a un giudizio di cognizione, anche di responsabilità, la cui proposizione è meramente eventuale.
Le omissioni dell’amministratore rispetto alle richieste del socio di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non integrano gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario, perché non sono idonee a cagionare un danno diretto alla società e possono essere rimosse con il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Le irregolarità nella convocazione, nell’informazione preassembleare e nella verbalizzazione di una singola assemblea non giustificano il controllo giudiziario, perché le irregolarità rilevanti devono investire l’intera attività sociale e i singoli atti autonomamente impugnabili vanno censurati con l’impugnazione della deliberazione, salvo che la violazione delle norme di funzionamento sia ripetuta al punto da divenire abituale [avviso privo della data di seconda convocazione, documentazione economico-finanziaria non messa a disposizione dei soci e verbale asseritamente distorsivo].
La denuncia di una gestione imprudente che non individui specifiche condotte dell’amministratore, gli obblighi violati e le ragioni della manifesta imprudenza delle scelte non è sufficiente a fondare il sospetto di gravi irregolarità, perché l’ispezione assumerebbe una funzione meramente esplorativa [esposizione debitoria derivante da contenziosi in materia di responsabilità sanitaria, a fronte di bilanci in utile costante con crescita del valore della produzione e riduzione dell’indebitamento].
La compromissione del rapporto fiduciario tra il socio e l’amministratore e i conflitti familiari tra i soci non rilevano ai fini del controllo giudiziario, perché non riguardano atti compiuti in nome o nell’interesse della società e il procedimento non è strumento per dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori [amministratore unico, fratello del socio, che aveva preso posizione contro quest’ultimo in un procedimento familiare].
Il fondato sospetto di gravi irregolarità richiede l’allegazione e la documentazione di fatti dotati di riscontro obiettivo e non di meri sospetti o supposizioni, e le irregolarità rilevanti consistono in violazioni di regole giuridiche idonee a compromettere la corretta gestione, restando insindacabile il merito delle scelte gestorie salvo che appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti o compiute in conflitto di interessi, e devono essere gravi, attuali e idonee a cagionare alla società un danno anche solo futuro purché patrimonialmente rilevante, perché il controllo giudiziario ha finalità ripristinatoria e non sanzionatoria.
Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c., le irregolarità nella valutazione in bilancio di magazzino e crediti rilevano soltanto se sintomatiche di vere e proprie gravi irregolarità gestionali o organizzative, e restano prive di rilievo quando risulti con adeguata certezza che la società è dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati [sistemi informatici di gestione, procedure certificate, verifiche fisiche annuali del magazzino, monitoraggio dei crediti], perché il rimedio richiede l’emergere di un sistema di operazioni anomale, valutato attraverso un esame globale dell’attività sociale.
Il ricorso all’indebitamento bancario, anche ingente, costituisce una scelta gestoria non sindacabile in sede di controllo giudiziario, salvo che trasmodi in scelte azzardate estranee alla business judgment rule, quando la società paghi regolarmente i propri debiti e goda di elevata affidabilità creditizia.
L’indipendenza dei sindaci esula di per sé dal perimetro del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., che dà rilievo al comportamento effettivo dei sindaci e al loro contributo causale alle irregolarità gestionali, e non al mero pericolo di condizionamenti. Quando il sindaco appartenga al medesimo studio professionale di un consulente della società, l’incompatibilità ex art. 2399, lett. c), c.c. va valutata in concreto in base al peso dei proventi indiretti che derivano al sindaco dalla consulenza del collega rispetto al compenso sindacale, secondo i criteri delle Norme di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. l’onere delle spese dell’ispezione a carico dei soci richiedenti, previsto dal secondo comma, attiene alla sola fase iniziale e istruttoria del procedimento, nella quale le spese vanno anticipate per consentire lo svolgimento dell’ispezione. Quando il procedimento giunge alle fasi finali e l’ispezione abbia fatto emergere criticità nella gestione, anche le spese dell’ispezione seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e possono essere poste a carico degli amministratori, perché le parti si trovano comunque in posizione reciprocamente antagonista e l’onere di anticipazione trova definitiva soluzione nel provvedimento conclusivo del giudizio.
La revoca dei poteri del consiglio di amministrazione sino alla conclusione dell’incarico dell’amministratore giudiziario, nominato per un periodo determinato [al fine di predisporre adeguati assetti organizzativi], è riconducibile ai provvedimenti provvisori previsti dall’art. 2409, comma 4, c.c. ed è autonomamente reclamabile, perché idonea a incidere sugli assetti della società. Il tribunale che la dispone non provvede sulle spese del primo grado, mentre la corte d’appello provvede su quelle del reclamo, perché con il relativo decreto il giudizio di reclamo si conclude.
È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, il reclamo proposto avverso il decreto ex art. 2409 c.c. dall’amministratore unico che si sia dimesso nel corso del procedimento, prima della revoca degli amministratori successivamente nominati dall’assemblea, perché il provvedimento di revoca e sostituzione ha come destinatari soltanto coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia. Non fondano un interesse giuridicamente qualificato né l’esigenza di tutelare la propria immagine e reputazione, per essere le irregolarità riferite al periodo della sua gestione, né la prospettiva di una futura azione di responsabilità, perché il procedimento non ha natura sanzionatoria e la difesa dell’ex amministratore trova sede nel giudizio contenzioso.
Le dimissioni dell’amministratore denunciato e la nomina di un nuovo organo amministrativo non escludono l’attualità delle gravi irregolarità, e consentono la revoca anche dei nuovi amministratori e sindaci, quando il nuovo organo non offra sufficienti garanzie di voler verificare le irregolarità e adottare i provvedimenti conseguenti [persistendo rapporti promiscui e sbilanciati con una società correlata].
Non integra grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c. il finanziamento infragruppo disposto dall’amministratore in favore di altra società da lui amministrata [per l’investimento della liquidità in titoli], quando l’operazione sia palese e documentata, non abbia comportato occultamento o distrazione di somme, sia sostenibile in ragione delle liquidità della società e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale, perché il mero rischio di un futuro ed eventuale inadempimento della beneficiaria non configura un danno per la società. La successiva revoca di un’analoga operazione dopo la proposizione del ricorso non consente di presumerne né l’irregolarità né la dannosità.
Neppure integra grave irregolarità la cessione, da parte delle controllate alla società correlata, di crediti litigiosi verso banche per un corrispettivo assai inferiore al valore nominale, quando il corrispettivo sia stato integralmente pagato e manchino indizi di futuri inadempimenti, perché l’eventuale non convenienza dell’operazione attiene al merito delle scelte gestorie, sottratto al sindacato del tribunale, e il pagamento, sia pure tardivo, esclude l’attualità dell’irregolarità.
Non integra grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. la sottoscrizione, da parte della società holding, di un accordo di postergazione del proprio credito verso la controllata, funzionale alla rinegoziazione dei finanziamenti bancari di quest’ultima e alla riduzione della sua esposizione debitoria, anche quando la scadenza del credito sia fissata oltre il termine di durata della società, perché tale termine può essere prorogato con delibera assembleare e non ne deriva un danno attuale e concreto. L’accordo di postergazione, che esprime soltanto il consenso del creditore a essere soddisfatto dopo un altro creditore, non costituisce erogazione di finanziamenti né prestazione di garanzie e non ricade, pertanto, nella clausola statutaria che riserva tali decisioni all’assemblea dei soci.
Il mandato conferito dagli amministratori, di natura meramente esplorativa, a individuare, contattare e negoziare con potenziali investitori la cessione della partecipazione nella controllata, inidoneo a impegnare la società alla cessione, non rientra nella clausola statutaria che riserva all’assemblea dei soci gli atti dispositivi sulle partecipazioni, né fa sorgere un obbligo di informarne i soci, sicché la sua mancata comunicazione non integra una grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c.
Le delibere assunte dall’assemblea dei soci, e non dall’organo gestorio, non integrano di per sé gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., tanto più quando [risalgano a quasi due anni prima del ricorso e] siano già state impugnate dal socio di minoranza con gli ordinari rimedi, perché in pendenza dei giudizi di impugnazione non trova spazio un ulteriore sindacato del tribunale. Il procedimento ex art. 2409 c.c. non può infatti essere utilizzato in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso, né per risolvere motivi di controversia tra i soci, e richiede irregolarità gravi, attuali e idonee ad arrecare danno alla società.
Ai fini del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. rileva soltanto il danno, anche potenziale, alla società, e non quello eventualmente subito dal socio di minoranza, sicché restano irrilevanti gli scopi asseritamente abusivi di una delibera di aumento di capitale che non abbia arrecato pregiudizio al patrimonio sociale. Il mero ritardo degli amministratori nell’iscrizione nel registro delle imprese dei lodi di annullamento delle delibere, o nell’adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 2377, comma 7, c.c., integra a sua volta una semplice irregolarità priva del requisito della gravità, quando gli amministratori si siano comunque attivati e dal ritardo non sia derivato danno alla società.
Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., la denunzia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. spettante al trust quale socio, perché durante l’esecuzione del trust non vanta un credito nei confronti del trustee, avendo diritto soltanto all’attribuzione del fondo al suo scioglimento, e perché la surrogatoria presuppone diritti e azioni a contenuto patrimoniale.
La denunzia ex art. 2409 c.c. mira infatti a verificare l’attività gestoria a tutela degli interessi della società o delle controllate, restando estraneo all’istituto il danno che possa subire il socio, e la legittimazione è attribuita dalla norma a soggetti tassativamente indicati; la tutela del beneficiario resta affidata agli strumenti propri della disciplina del trust, come la richiesta di rimozione o revoca giudiziale del trustee, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 24 Cost.
L’art. 2409 c.c., nel riferirsi al fondato sospetto di «gravi irregolarità nella gestione», sanziona soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare il pericolo di un danno, anche futuro purché patrimonialmente rilevante, per la società o per le controllate. Le irregolarità devono essere attuali, e non rilevano quelle che abbiano esaurito i loro effetti, né i danni ai singoli soci, ai creditori o ai terzi, né le denunce pretestuose o di mero disturbo della minoranza.
La disciplina riformata, che privilegia i rimedi endosocietari e fa dell’intervento giudiziale l’extrema ratio, si inserisce nella tendenza del diritto societario a escludere le misure sanzionatorie quando la società, in una logica di ravvedimento operoso, rimedi alle conseguenze delle irregolarità. La sospensione del procedimento prevista dal terzo comma non è obbligatoria, e il tribunale può respingere il ricorso quando, sostituito l’amministratore con un professionista estraneo alla vicenda, abbia verificato con appositi rinvii l’approvazione dei bilanci arretrati e il regolare pagamento dei debiti fiscali rateizzati.
Non integra causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale l’asserita inoperatività di una società titolare di un patrimonio immobiliare potenzialmente redditizio, e la denuncia dell’inadeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell’art. 2086 c.c. richiede l’allegazione delle ragioni per cui l’organizzazione esistente non sarebbe idonea rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Resta salva l’azione risarcitoria del socio, estranea al procedimento.
In presenza di gravi irregolarità accertate ai sensi dell’art. 2409 c.c., la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario sono riservate ai casi più gravi e non sono giustificate quando il pregiudizio possa essere evitato con provvedimenti meno invasivi ma idonei a eliminare le irregolarità denunciate, secondo la gradualità prevista dal quarto comma della norma; è irrilevante che la maggioranza dei soci non muova rilievi all’operato dell’amministratore, perché la denunzia tutela l’interesse della minoranza alla corretta gestione.
Va pertanto revocato, in sede di reclamo, il decreto che abbia sostituito l’amministratrice unica di una s.r.l.s. di dimensioni modestissime, che aveva negato informazioni al custode giudiziario della propria quota sequestrata e approvato il bilancio in un’assemblea non convocata nei suoi confronti, sostituendolo con l’ordine di fornire al custode le informazioni e la consultazione dei libri sociali e con la convocazione giudiziale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, così evitando alla società il costo dell’amministratore giudiziario, sproporzionato rispetto ai suoi ricavi; la sussistenza delle irregolarità giustifica la condanna della resistente a metà delle spese.
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha funzione riparatoria e non sanzionatoria e presuppone gravi irregolarità attuali e potenzialmente dannose, sicché non rilevano condotte che abbiano già esaurito i propri effetti, come le forniture a una società dei familiari dell’amministratore cessate da anni e chiuse con la sua liquidazione, per le quali resta al socio l’azione di responsabilità.
I rapporti commerciali della s.r.l. con imprese riferibili ai familiari dell’amministratore unico non integrano di per sé un illecito né un conflitto di interessi immanente: la violazione dell’art. 2475-ter c.c. richiede la prova che l’interesse dell’amministratore sia stato perseguito a danno di quello sociale mediante condizioni irragionevoli o fuori mercato, e una società partecipata dai figli dell’amministratore non è necessariamente parte correlata in difetto di prova di un’influenza significativa, e la prova contraria è offerta dai prezzi allineati a quelli di riferimento comunali e dalle condizioni imposte alla cliente, come termini di pagamento uguali a quelli degli altri clienti e un limite massimo di esposizione oltre il quale le forniture si interrompono. Il dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi non impone un divieto generalizzato di contrattare con parti correlate, né l’amministratore unico risponde della mancata istituzione di un consiglio di amministrazione con deleghe ai componenti non in conflitto, scelta riservata ai soci.
La legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., anche quando proposta nei confronti di una cooperativa ai sensi dell’art. 2545-quinquiesdecies c.c., spetta ai soci che rappresentano la quota di capitale prevista dalla norma e deve sussistere al momento del deposito del ricorso: difetta di legittimazione, e il ricorso va respinto, il socio escluso dalla compagine sociale con delibera assembleare anteriore alla presentazione della denuncia, come l’esclusione deliberata all’unanimità due mesi prima, quando il ricorrente non abbia contestato l’eccezione. La rinuncia al ricorso non accettata dai resistenti non consente di dichiarare l’estinzione del procedimento.
L’impossibilità di applicare direttamente l’art. 91 c.p.c. al procedimento camerale, per la mancanza di una sentenza idonea al giudicato, non impedisce l’applicazione analogica della norma, che esprime un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità: le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. sono quindi poste a carico del ricorrente privo di legittimazione, secondo il principio della soccombenza.