Le società cooperative, oltre che al generale principio di correttezza e buona fede, devono anche adeguare i loro comportamenti alla status di riconosciute “organizzazioni di produttori”, regolato a livello comunitario, che prevede come dette compagini debbano adeguarsi al principio di assenza di discriminazione tra gli aderenti, funzionamento democratico, proporzionalità delle sanzioni in caso di inosservanza dei regolamenti interni [il tribunale, nel caso di specie, in applicazione del detto principio, ha ritenuto illegittima la delibera del CdA di esclusione di un socio cooperatore alla luce della mancata esclusioni di altri soci che si trovavano nella medesima circostanza, e precisamente che partecipavano in altre società astrattamente concorrenti].
Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la corretta qualificazione dei rapporti mutualistici nelle società cooperative, l’obbligo di conferimento, incombente sul socio di una cooperativa agricola di conferimento e di trasformazione, deve essere qualificato come oggetto di un separato ed autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa (c.d. tesi dualista) e non, invece, come una prestazione riconducibile al contratto sociale (c.d. tesi monista).
In relazione ai profili di responsabilità imputati agli amministratori in riferimento alla cd azione sociale di cui all’art. 255, n. 1 CCII, va premesso che ai sensi dell'art. 2476 c.c., conformemente a quanto previsto, in materia di s.p.a., dall'art. 2392, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni che la società subisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, con una presunzione di responsabilità in capo agli amministratori, che sono onerati di fornire la prova liberatoria in ordine all'assenza di colpa, e quindi dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta ai sensi dell'art. 1172 comma 2 c.c., o in alternativa di aver fatto constatare il proprio dissenso rispetto all'operazione che si stava per compiere. Spetta quindi all'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Quanto all’azione spettante ai creditori sociali ex art. 255 n. 2 CCII, questa costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.
La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione ex art. 2394 c.c. (disposizione riproposta anche per le srl con l’art. 2476 comma 6 c.civ.) ne esclude, poi, qualsivoglia carattere surrogatorio, attesa la non riconducibilità al novero degli effetti di un mero fenomeno surrogatorio di un così radicale mutamento del titolo di responsabilità, da contrattuale (art. 2392, 2393) ad extracontrattuale (art. 2394), con la conseguenza che, se l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli art. 2392 e 2393 c.c. comporta la devoluzione del risultato utile di essa in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio sociale (mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente beneficio), ciò non è a dirsi in caso di azione proposta ex art. 2394 c.c., ove il danno subito dai creditori costituisce anche (ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire e ciò nei limiti della somma che il creditore, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto. Condizione indefettibile per l’utile esercizio dell’azione in questione è che il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare il credito, da intendersi quale condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall’art. 5 l.f. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l’opposto, vale a dire che l’impresa presenti una eccedenza del passivo sull’attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). Quanto agli altri elementi costitutivi dell’azione sociale in esame, essi vanno individuati nell’ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio della persona giuridica.
Quanto al divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dall’art. 2485 c.civ. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento non potendosi sic et simpliciter applicare il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante la procedura di liquidazione giudiziale per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate.
L’impegno – specificamente assunto dal socio di società cooperativa assegnatario di un alloggio in proprietà indivisa nel relativo atto di assegnazione in godimento – a versare un contributo annuale per le spese di gestione e per l’attività della società cooperativa nella misura determinata anno per anno dal consiglio di amministrazione costituisce la regolamentazione negoziale di un obbligo già gravante sull’assegnatario dell’alloggio in ragione della sua qualità di socio che ne sancisce l’obbligo di pagare il contributo nella misura stabilita di anno in anno dal consiglio di amministrazione, così che mentre la società può esigere il contributo annuale solo nella misura in cui è stato legittimamente determinato di anno in anno dal consiglio di amministrazione, il socio, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, può solo contestare la divergenza tra le determinazioni degli organi sociali e la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla cooperativa, mentre deve muovere le sue censure avverso le decisioni assunte in materia dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea mediante l’impugnazione delle relative delibere.
La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) non è dettata al fine di garantire i rapporti fra privati, e in particolare non pone a carico della Banca un obbligo giuridico di impedire gli eventi quali la generazione di insolvenza o la prosecuzione indebita di attività di impresa in stato di perdita di capitale; la sussistenza di un tale obbligo è requisito indispensabile per potere costruire, sulla base della violazione di una norma, la responsabilità omissiva del soggetto agente per le conseguenze dannose. La normativa antiriciclaggio è invece posta a presidio dell’interesse pubblicistico a impedire la circolazione di denaro di provenienza illecita [nel caso di specie il Tribunale ha, quindi, ritenuto insussistente la responsabilità ex artt. 2043 e 2055 c.c. delle banche per non aver impedito all’amministratore di una società cooperativa, poi fallita, di effettuare prelievi in contanti dai conti intestati alla società, dato che anche a voler qualificare tali operazioni come “sospette”, ciascuna banca avrebbe avuto il solo obbligo di effettuare una segnalazione all’UIF, senza avere il potere, né il dovere, di impedire i prelievi].
Il termine per il socio di cooperativa per opporsi all’esclusione di cui all’art. 2533 c.c. è perentorio e la mancata opposizione gli preclude di contestare, anche solo in via di eccezione in altro giudizio, il fondamento e la regolarità del procedimento di esclusione.
Nel contratto di locazione e nei contatti affini, come l'assegnazione in godimento di un alloggio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, i vizi della cosa che pregiudicano la qualità del godimento dell'immobile da parte del conduttore non implicano la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, ma attengono esclusivamente all'adempimento (inesatto) delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. Soltanto quando i vizi della cosa locata comportino una causa di inagibilità e si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili (sicurezza degli edifici, prevenzione incendi ecc.), il contratto deve ritenersi nullo per impossibilità dell'oggetto, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, l'eventuale conoscenza e accettazione dei vizi da parte del conduttore, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative.
Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa rientra l'obbligo per il socio escluso di corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile concessogli in godimento dalla società a decorrere dalla delibera di esclusione e fino al rilascio dell'immobile stesso, oltre agli interessi legali e alle spese che la società ha sostenuto per la delibera di esclusione. In via analogica, a tale fattispecie si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di locazione, ai sensi della quale il conduttore in mora è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell'immobile, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
L'onere della prova relativa all'avvenuto pagamento del canone di godimento dell'alloggio assegnato al socio di società cooperativa a proprietà indivisa, calandosi nel contesto di un'azione risarcitoria, incombe sul socio stesso, potendo la società creditrice limitarsi a provare l'esistenza del titolo e ad allegare la circostanza del preteso inadempimento.
Le controversie afferenti ai rapporti societari intercorrenti tra un socio e una società cooperativa rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
In tema di cooperative, il rapporto sociale, di carattere associativo, deve essere tenuto distinto da quello di scambio, di natura sinallagmatica; tali rapporti, infatti, seppur collegati, hanno causa giuridica autonoma. Il pagamento di una somma eseguito dal socio a titolo di prenotazione di un immobile deve essere ascritto al rapporto di scambio, perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
L’impiego di risorse finanziarie nuove, ancorché destinato a copertura dei debiti scaduti o in scadenza, non implica sempre ed automaticamente la presenza di una situazione di insolvenza, e cioè di stabile e tendenzialmente irreversibile incapacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con strumenti normali, né può far presumere, da solo, la presenza di una riduzione del patrimonio tale da rendere necessaria, in assenza di apposita ricapitalizzazione, la messa in liquidazione della società. La percezione di somme a titolo di anticipi salvo buon fine in eccedenza rispetto al dovuto, che realizza una forma atipica e irrituale di finanziamento, può sì essere accompagnata dall’insolvenza o dalla perdita del capitale sociale, ma ciò rappresenta soltanto una possibilità.
Nelle società cooperative, è legittima la comunicazione dell'esclusione inviata al socio a mezzo raccomandata in cui sono esposte le ragioni poste a fondamento dell’esclusione, in quanto l’art. 2533 c.c. prevede semplicemente che la deliberazione di esclusione debba essere comunicata al socio, ma non richiede la trasmissione in forma autentica e integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l’opposizione.
L’eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentirgli un’opposizione tardiva o non specifica, e diviene, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
La comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall’art. 2527 c.c., ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l’adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio del contenuto e delle ragioni del provvedimento, per porlo, conseguendosi in tal modo le finalità previste dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese.
La valutazione giudiziale circa la legittimità dell’esclusione del socio di società cooperativa deve limitarsi a verificare la sola regolarità formale della decisione, accertando che la motivazione della delibera rientri tra quelle elencate nello statuto sociale, senza entrare nel merito delle cause del provvedimento e senza pronunciarsi sulla eventuale inopportunità sottostante la delibera di esclusione adottata dal consiglio d’amministrazione. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione resta sottratta al giudice ogni valutazione sull’opportunità dell’esclusione, in quanto la decisione assunta dall’organo societario e relativa all’estromissione del socio è puramente privatistica ed attinente ad una politica societaria interna, vertendosi in tema di scelte discrezionali della società.
La delibera di esclusione del socio, che risulti adottata dalla assemblea di una società cooperativa nel concorso di una situazione che l’atto costitutivo prevede come giustificativa dell’esclusione medesima, non può essere impugnata in relazione a pretesi abusi di potere, ovvero disparità di trattamento, tenuto conto che essa integra un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, né in relazione ad una pretesa inosservanza di principi di solidarietà e buona fede, la quale non può di per sé configurarne ragione di illegittimità, a fronte del disconoscimento, nella suddetta situazione, del diritto del socio di continuare a far parte della società.
Il socio di una cooperativa riveste un doppio ruolo: da un lato ha la qualifica di socio con il correlato obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società, dall’altro ha anche la qualifica di parte contrattuale – autonoma ed indipendente dalla cooperativa– nel momento in cui decide di acquisire i beni e i servizi che produce la cooperativa, sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa. Proprio questa doppia posizione del socio della cooperativa (di socio e di autonoma parte contrattuale per gli acquisti dei beni prodotti dalla medesima cooperativa) diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio, liquidazione che si comporrà di due elementi: la liquidazione della quota sociale e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa.
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
Nelle cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà ai soci, in caso di recesso avvenuto prima dell’assegnazione dell’alloggio prenotato, il socio ha diritto alla restituzione dell’intera somma anticipata in conto di costruzione, in virtù della posizione di creditore verso la cooperativa che il socio ha acquisito.