L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.
In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.
Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.
In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell'esercizio delle sue mansioni, appartenga al datore di lavoro, si può ricavare il principio generale per cui (altro…)
L’art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell’evidente ratio di (altro…)