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Tribunale di Catania, 9 Giugno 2025, n. 6145/2024
Delibera negativa e abuso o eccesso di potere
Deve ritenersi senz’altro ammissibile l’impugnazione della delibera a contenuto negativo. Ove il giudice accolga l’impugnazione, dovrà emettere una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale in presenza della relativa domanda,...

Deve ritenersi senz'altro ammissibile l'impugnazione della delibera a contenuto negativo. Ove il giudice accolga l'impugnazione, dovrà emettere una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata.

Ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 2, rileva il solo conflitto tra l'interesse della società e quello perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale. Il conflitto di interessi, in particolare, è un vizio rilevante per l'annullamento di una delibera assembleare solo qualora la scelta del voto sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno della società.

L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L'attore, in questo caso, ha l'onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio fraudolento del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi.

Tribunale di Roma, 13 Aprile 2018
In Evidenza
Legittimazione degli amministratori all’impugnativa e sospensione della deliberazione negativa di approvazione del bilancio
La legittimazione all’impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria

La legittimazione all'impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria (altro…)

Tribunale di Milano, 25 Settembre 2015
In Evidenza
Mancata impugnazione di delibera negativa e interesse ad agire
La delibera assembleare con la quale viene rigettata la proposta di “revoca” o di “annullamento” di una precedente determinazione dell’assemblea rappresenta una delibera (negativa) autonomamente impugnabile, con la quale l’assemblea...

La delibera assembleare con la quale viene rigettata la proposta di “revoca” o di “annullamento” di una precedente determinazione dell’assemblea rappresenta una delibera (negativa) autonomamente impugnabile, con la quale l’assemblea conferma, con effetto sostitutivo, la propria precedente statuizione.

(altro…)

Tribunale di Milano, 28 Novembre 2014
Delibera negativa, effetti dell’annulamento e abuso del diritto di voto
La delibera negativa è da ritenere senz’altro una delibera assunta dall’assemblea, come tale imputabile alla società, e dunque suscettibile di essere impugnata come quelle positive nelle forme e nei limiti

La delibera negativa è da ritenere senz’altro una delibera assunta dall’assemblea, come tale imputabile alla società, e dunque suscettibile di essere impugnata come quelle positive nelle forme e nei limiti (altro…)

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