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Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025, n. 3875/2025
Società in accomandita semplice: conferimenti, divieto di concorrenza e ripartizione degli utili e delle perdite
Dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio...

Dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio obbligo di prestare la propria collaborazione nell’attività della società. Se così fosse, tutti i soci sarebbero tenuti (anche) ad un conferimento d’opera, che invece costituisce solo uno dei possibili contenuti che il conferimento può assumere. Tale considerazione trova conferma nel fatto che in generale non tutti i soci devono necessariamente partecipare all’amministrazione: ciò è tanto più vero e addirittura indefettibile nelle s.a.s., dove la dicotomia tra soci accomandatari e soci accomandanti si riflette non solo nel regime di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali ma anche nel ruolo e nei poteri gestori, sostanzialmente assenti in capo agli accomandanti.

Il divieto di concorrenza, imposto dall’art. 2301 c.c. a carico dei soci di s.n.c., nelle s.a.s. è applicabile esclusivamente al socio accomandatario, come si desume chiaramente dal fatto che l’art. 2318 c.c. estende ai soli soci accomandatari i diritti e gli obblighi previsti per i soci di società in nome collettivo: "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". È fatta salva la possibilità che per i soci accomandanti un divieto di concorrenza venga introdotto con apposita previsione del contratto sociale. Quand’anche fosse configurabile in capo al socio accomandante un divieto di concorrenza, troverebbe comunque applicazione l’art. 2301, co. 2 c.c., secondo cui il consenso degli altri soci allo svolgimento di attività in concorrenza – che impedisce l’insorgenza dell’obbligazione negativa – si presume se tale attività era preesistente alla stipula del contratto sociale ed essi ne erano a conoscenza.

Per le società di persone l’art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. A differenza dei soci di società di capitali, i soci di società di persone sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione dell’utile, che sorge a fronte della mera produzione di ricavi in misura maggiore rispetto ai costi, come accertato in sede di rendiconto. Fermo il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), gli utili e le perdite sono ripartiti secondo le previsioni del contratto sociale. In mancanza, trovano applicazione i criteri legali suppletivi di ripartizione, secondo cui utili e perdite si presumono i) proporzionali ai conferimenti ovvero ii) uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato nell’atto costitutivo.

È indebita la sovrapposizione tra i) la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, che riguarda i rapporti tra il socio e i creditori sociali e ii) la ripartizione delle perdite, che invece riguarda i rapporti tra socio e società. Inoltre, prima dello scioglimento della società le perdite hanno un rilievo solo indiretto, perché impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Tribunale di Cagliari, 3 Giugno 2024, n. 1423/2024
La distribuzione degli utili nelle società di persone
A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili, per le società di persone l’articolo 2262 del codice civile...

A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili, per le società di persone l’articolo 2262 del codice civile prevede che, una volta approvato il rendiconto, il socio maturi il diritto di credito a percepire la propria quota di utile dell’esercizio. La società è quindi obbligata al pagamento dell’utile che rappresenta parte del patrimonio sociale solo fino a quando non interviene la delibera di approvazione del bilancio o del rendiconto che lo accerta. Per di più, la prestazione correlata al diritto all’utile è una prestazione di “dare” e non una prestazione di “fare” ascrivibile all’amministratore, motivo per cui il soggetto tenuto all’obbligo di distribuzione degli utili è sempre e solo la società.

Nelle società di persone opera il meccanismo della tassazione per trasparenza, in virtù del quale la ricchezza prodotta dalla società viene direttamente imputata ai soci e da essi dichiarata a fini fiscali. Tuttavia, il reddito derivante dalla partecipazione societaria non coincide con l’utile civilistico desumibile dal rendiconto poiché lo Stato, nella tassazione della ricchezza, determina il reddito imponibile secondo regole proprie che variano in aumento o in diminuzione rispetto all’utile civilistico. Pertanto, al fine di determinare la misura del diritto di credito del socio, occorre fare riferimento esclusivamente all’utile dell’esercizio risultante dal rendiconto economico finanziario regolarmente approvato, senza che su di esso incida la diversa determinazione del reddito effettuata a fini impositivi.

Tribunale di Venezia, 5 Maggio 2025, n. 2214/2025
Esclusione del socio accomandatario e azione di risarcimento dei danni per mala gestio
Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, non solo, la relativa revoca...

Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, non solo, la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente, potendo la violazione dei doveri del socio essere dedotta da comportamenti che minano l’affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo.

Nelle società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica.

Costituendo le società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.

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