Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., è esigibile nei confronti della società e consiste nel diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e/o di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società.
La disciplina delle s.r.l. ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un permanente sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori. L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore induce a ritenere che: a) tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; b) è tanto più necessario proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; c) abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; d) possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.
Deve inoltre riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio, in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (cd. abuso di diritto), con la conseguenza che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale. Parimenti risulta contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali e, in ogni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.
Ai sensi dell’art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L’art. 2476 co.2 c.c. nel riconoscere a tutti i soci che non partecipano all’amministrazione della società il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, prevede un diritto suscettibile di essere esercitato stragiudizialmente ed azionato in sede contenziosa nei confronti della sola società, quale unica legittimata passiva rispetto alla domanda di ostensione della documentazione societaria. Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede.
Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.
La tutela prevista dall'art. 2476, comma 2, c.c. non è sovrapponibile al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la prima garantisce il diritto potestativo di informazione e controllo del socio, mentre il secondo tutela l'integrità del patrimonio sociale in presenza di gravi irregolarità gestionali. Infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. conferisce al socio un autonomo e generale potere di controllo, funzionale sia all'esercizio consapevole dei propri diritti amministrativi sia al monitoraggio dell'operato degli amministratori, in modo da prevenire il verificarsi di quelle "gravi irregolarità" che legittimano invece l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Il controllo giudiziario presuppone, di contro, il fondato sospetto che la violazione dei canoni di corretta gestione da parte degli amministratori stia determinando un pregiudizio attuale non ai diritti dei singoli soci, ma all'integrità del patrimonio sociale. Dunque, in caso di irregolarità informative o meramente formali, che, per quanto gravi, non siano di per sé idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio sociale, il socio ha come unico strumento l'art. 2476, comma 2, c.c. Infatti, l'inerzia nella risposta all'istanza di accesso ai documenti sociali formulata da un socio non costituisce una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., poiché lesiva di un diritto individuale del socio.
In caso di impedimento od ostacolo all'esercizio del diritto del socio di consultare ed estrarre copia dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione ex art. 2476, comma 2, c.c., avendo questo come limite unicamente la buona fede, è ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., quale strumento idoneo a garantire l'effettiva attuazione di tale diritto.
Il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore dall'art. 2476, comma 2, c.c. ha natura potestativa e incondizionata ed è esercitabile senza che il socio sia tenuto a dimostrare l'utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza delle informazioni o dei documenti richiesti. Grava sugli amministratori il correlato dovere di consentire ai soci l'effettiva attuazione del diritto mediante l'accesso diretto ai libri sociali e alla documentazione societaria, salvo il limite dell'esercizio di tale diritto contrario a buona fede o lesivo degli interessi della società. Nel caso di richiesta emulativa, vessatoria o con un fine dilatorio od ostruzionistico, gli amministratori possono rifiutarsi legittimamente di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all'amministrazione dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce manifestazione di un potere di controllo individuale non subordinato alla dimostrazione di uno specifico interesse, essendo l'interesse al controllo sulla gestione assorbente in sé. Tale potere è ampio e consiste nel diritto di avere informazioni attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. Il diritto in questione spetta anche al comproprietario della quota che non rivesta la qualità di rappresentante comune della comunione, tanto più ove il rappresentante comune coincida con l'amministratore unico della società. Il periculum in mora è integrato dall'impossibilità di differire all'esito del giudizio di merito l'esercizio di un controllo che, per sua natura, deve essere attuale ed il cui differimento verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.
In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]
L'art. 2476, co. 2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo. Tale diritto attribuisce al socio la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all'amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l'amministrazione sociale: compresi pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, accordi, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi, pareri di professionisti, fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, registri tenuti a fini IVA.
Il diritto in questione non è peraltro incondizionato, dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.). Entro questi limiti, il socio può esercitare il suo diritto in qualunque momento, non essendo inoltre tenuto a fornire motivazione alcuna circa le richieste di informazioni e controllo, potendosi vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.
Quanto al requisito del periculum in mora, la giurisprudenza è pressoché costantemente orientata nel ritenerlo soddisfatto dall'ingiustificato procrastinarsi, per volontà degli organi sociali, della possibilità di esercitare il diritto da parte del socio. Il periculum è infatti da considerarsi in re ipsa, posto che il differimento all'esito del giudizio di merito della verifica della gestione sociale, da parte del socio, andrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.
Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest'ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.
In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.
Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari quanto il diritto alla consultazione dei libri sociali e della relativa documentazione, consiste in un diritto potestativo di ampia portata, il cui esercizio non richiede alcuna specifica motivazione né ammette limiti, salvo quelli tradizionali del rispetto del canone generale di buona fede e del necessario contemperamento con diritti parimenti meritevoli di tutela.
Il diritto di informazione non può essere oggetto di protezione laddove il suo esercizio sia animato da scopi meramente emulativi, integri un’ipotesi di abuso del diritto ovvero contrasti con un preminente diritto altrui; tuttavia, la richiesta di accesso alla documentazione sociale non può essere rifiutata per il solo fatto di essere sorretta dall’esigenza del socio di valutare il valore della partecipazione ai fini di una eventuale cessione o di verificare possibili profili di mala gestio, trattandosi di interessi patrimoniali qualificati che giustificano la facoltà di accesso a tutela delle aspettative liquidatorie.
L’esercizio del diritto di informazione non può tradursi in un aggravio ingiustificato dell’operato dell’amministratore, il quale non è tenuto a redigere bozze di bilancio prima del termine previsto per il deposito né a trasmettere periodicamente la documentazione sociale, ma è tenuto a consentirne l’ispezione e l’estrazione di copia, a spese del socio, a seguito di richiesta avente ad oggetto la specifica individuazione dei documenti di interesse.
In ragione della natura strumentale del diritto di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. rispetto all’esercizio degli ulteriori diritti sociali, sussiste il periculum in mora qualora la sua attuazione non avvenga nell’immediatezza o nell’assoluta prossimità temporale della vicenda che il socio necessita di conoscere, poiché il differimento alla definizione del giudizio di cognizione piena ne comprometterebbe l’effettività con un pregiudizio non riparabile o non agevolmente riparabile per equivalente.
Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l'esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l'iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l'invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.
L'eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all'approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l'invalidità.
Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.
L'iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.
Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.
Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé (diritto che si esplica in due direzioni, e segnatamente la richiesta di informazioni e l'accesso ai documenti).
Con particolare riferimento alle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale, devono rispettarsi i principi di buona fede e correttezza. In concreto, il socio ha diritto di consultare, ovvero di prendere visione, di esaminare, la documentazione sociale presso la sede sociale o dove la medesima è custodita, anche tramite professionisti di fiducia, previo appuntamento; se per la natura o le dimensioni della documentazione l’esame richiede tempo e la necessità di averne a disposizione una copia, la società è tenuta a consentire al socio l’estrazione di copia anche eventualmente su supporto informatico purché a spese del socio se il rilascio di copie. L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio solo nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé.
Il potere è ampio e si esplica in due direzioni, nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali, nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.
Il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl ha ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.
Non può affatto dirsi che un socio di assoluta minoranza non ha un reale interesse all’andamento dell’attività di impresa della società, di conoscere i fatti rilevanti della gestione e quindi che sue richieste ex art 2476 co 2 c.c. potrebbero essere strumentali ad altri interessi.
Il socio amministratore ha pregnanti diritti di ispezione e informazione, che trovano il loro fondamento nell’esercizio dell’attività gestoria a seguito dell’assunzione della carica di amministratore, che costituisce fonte di diritti ma anche di doveri, tra i quali va annoverato anche il diritto ed il dovere di agire informato a tutela dell’interesse non solo individuale come socio ma anche dell’interesse sociale.
Il diritto di informativa ben può essere fatto valere anche giudizialmente nel caso in cui esso venga negato e/o ostacolato, non potendo altrimenti l’amministratore adempiere con diligenza al proprio incarico gestorio. Il diritto di controllo del socio non ha ad oggetto solamente i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti riguardanti singoli affari, ossia tutta la documentazione non solo amministrativo-contabile, ma anche commerciale, non residuando spazio per interpretazioni restrittive.
A maggior ragione, la società non può opporre limiti alla consultazione al socio che sia anche amministratore.