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Tribunale di Roma, 8 Settembre 2025
Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: finalità, presupposti delle gravi irregolarità e business judgment rule
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all’esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest’ultimo caso, incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina degli amministratori.

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

Quanto al fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale.

Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c. sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti; in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In altre parole, il limite derivante dalla business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (duty of care) quanto l’obbligo di fedeltà (duty of loyalty).

Tribunale di Bari, 15 Gennaio 2024
Principi in tema di azione sociale di responsabilità contro gli amministratori
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. Deve peraltro aggiungersi che le scelte discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità, pur quando la relativa iniziativa imprenditoriale conduca ad insuccessi economici, ove risultino legittime, razionali e connotate dalla diligenza esigibile per l’attività svolta. Ed infatti, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Quanto ai danni ascrivibili agli amministratori, l’irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell’amministratore (art. 2219 c.c.), sebbene risulti solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società, potendo tali condotte rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tal caso il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

Tribunale di Ancona, 8 Maggio 2024, n. 942/2024
Responsabilità degli amministratori e business judgement rule
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato...

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l'impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell'attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (business judgement rule). In altri termini, se è vero che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è altrettanto innegabile, tuttavia che, in tale tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

Tribunale di Milano, 4 Novembre 2024, n. 9497/2024
Principi in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

In sede di verifica dell'adempimento da parte dell'amministratore al dovere di agire con la dovuta diligenza, comunque non possono essere sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali compiute dagli amministratori, sempre che si tratti di scelte relative alla gestione dell'impresa sociale e, pertanto, caratterizzate dall'assunzione di un rischio, quali la cessione del ramo d'azienda in quanto tale, rientrando questa nell’estrinsecazione della libertà di gestione aziendale, ma è consentito denunciarne le modalità, se pregiudizievoli [nel caso in esame è stata individuata la colpa grave degli amministratori nella loro azione sia con riferimento alle modalità di cessione sia con riferimento all’inerzia nell’incasso / recupero del prezzo].

Gli amministratori, tutti, sono chiamati a svolgere, tra le altre, una funzione di vigilanza (cfr. art. 2392, comma 2, c.c.) e rispondono dei danni derivanti alla società dall’omissione al tale dovere. La funzione di vigilanza deve essere svolta con particolare scrupolo dai membri del Consiglio di Amministrazione a cui non sono delegate attività gestorie.

Poiché la legge consente all’amministratore privo di deleghe, in attuazione della propria funzione di vigilanza, di esaminare i documenti relativi all’amministrazione, compiere atti di ispezione, chiedere agli amministratori delegati di riferire in consiglio in merito all’andamento della società, dal mancato compimento di alcuna di queste attività e dal mancato controllo dell'operato dell'amministratore con deleghe da parte degli amministratori non esecutivi, con conseguente mancata limitazione del pregiudizio al patrimonio sociale, consegue la responsabilità solidale di questi ultimi per omessa vigilanza ai sensi degli artt. 2476 e 2392, comma 2, c.c..

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