In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre assembleare al fine di ordinare alla società e al presidente dell’assemblea di consentire al socio l’esercizio del diritto di voto, ove tale prerogativa sia stata illegittimamente compressa in ragione di un asserito conflitto di interessi.
Il presidente dell’assemblea non può, infatti, negare preventivamente il voto al socio asseritamente in conflitto, spettando all’ordinamento un rimedio ex post di tipo caducatorio qualora la deliberazione assunta risulti dannosa per la società.
La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela. In deroga al principio generale, per il quale il periculum in mora va valutato con riferimento alla posizione soggettiva di colui che chiede la cautela, l’art. 2378, comma 4, c.c., prevede, ai fini della delibazione sull’istanza di sospensione, che il giudice provveda valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione.
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.
Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.
In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all'interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.
In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in via automatica né dalla natura di bene mobile non registrato delle partecipazioni, con la correlata astratta applicabilità dell’art. 1153 c.c., né dal mero compimento di operazioni societarie di riorganizzazione (cambio di denominazione, trasferimento di sede, cancellazione da un diverso registro imprese, iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti fiscali), trattandosi di scelte compatibili con una gestione imprenditoriale fisiologica. L’“opportunità della custodia” richiesta dall’art. 670 c.p.c. deve emergere da specifici elementi, anche presuntivi, sintomatici di un concreto e attuale rischio di dispersione o depauperamento del bene o della partecipazione; non sono sufficienti, a tal fine, la dedotta spregiudicatezza dell’acquirente, le modalità della due diligence o la gestione dell’immobile tramite contratto di affitto, ove risultino invece significativi investimenti sul compendio e non sia prospettata una probabile dismissione a breve termine.
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..
La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.
In caso di mancato funzionamento della casella pec per causa imputabile al titolare della casella (nel caso di specie: la casella risultava piena), trova applicazione ai fini della notifica l'art. 3-ter co. 2 l. 53/1994, secondo il quale "se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata".
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall'art. 2476 ha natura potestativa e ha finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà. Tale diritto è esercitabile non solo al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l'onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva viene esercitata.
Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo.
Il periculum in mora non può essere desunto alternativamente da soli elementi oggettivi o soggettivi.
In sede di sequestro conservativo, il giudice può ridurre l’importo originariamente autorizzato ove, all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il credito azionato risulti solo parzialmente fondato, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti e delle contestazioni svolte. A tal fine, il giudice procede a una delibazione prima facie delle poste creditorie, rideterminando l’ammontare del credito cautelato sulla base degli elementi ritenuti allo stato sufficientemente provati, senza che ciò precluda la successiva verifica nel giudizio di merito.
In tema di revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., il fumus boni iuris consiste nell'esistenza del rischio di una reiterazione di condotte gestorie irregolari tali da compromettere il patrimonio sociale nel tempo necessario ad ottenere il medesimo risultato all'esito di un giudizio ordinario.
Non sussiste periculum in mora laddove il mancato deposito dei bilanci contestato con il ricorso cautelare sia stato sanato prima della decisione, in quanto il relativo pregiudizio consistente nel possibile danno dovuta alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese viene meno.
L'art. 2476, co. 2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo. Tale diritto attribuisce al socio la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all'amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l'amministrazione sociale: compresi pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, accordi, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi, pareri di professionisti, fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, registri tenuti a fini IVA.
Il diritto in questione non è peraltro incondizionato, dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.). Entro questi limiti, il socio può esercitare il suo diritto in qualunque momento, non essendo inoltre tenuto a fornire motivazione alcuna circa le richieste di informazioni e controllo, potendosi vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.
Quanto al requisito del periculum in mora, la giurisprudenza è pressoché costantemente orientata nel ritenerlo soddisfatto dall'ingiustificato procrastinarsi, per volontà degli organi sociali, della possibilità di esercitare il diritto da parte del socio. Il periculum è infatti da considerarsi in re ipsa, posto che il differimento all'esito del giudizio di merito della verifica della gestione sociale, da parte del socio, andrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.