Ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 218/1995, la giurisdizione sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. L'art. 10 della medesima legge non esclude la giurisdizione del giudice italiano per i provvedimenti cautelari che devono essere eseguiti fuori dal territorio italiano quando il giudice italiano abbia giurisdizione nel merito.
L’istituto della litispendenza, quale espressione del principio "ne bis in idem", opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e, dunque, anche in tal caso, il giudice successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. L’art. 39 c.p.c. infatti, sembra supporre (altro…)
L'istanza di anonimizzazione di un provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 196/2003 (Codice della privacy), può essere presentata dalla parte che ne ha interesse prima che sia definito il relativo grado di giudizio. In caso di procedimento cautelare (altro…)
E' consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui il provvedimento di assegnazione conclude il procedimento esecutivo facendo passare il credito dal patrimonio del debitore esecutato a quello del creditore procedente, con conseguente totale indifferenza, al riguardo, della sottoposizione del debitore stesso (altro…)