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Tribunale di Firenze, 27 Maggio 2025
Nomina dell’esperto ex art. 2473, comma 3, c.c.: oggetto del procedimento di volontaria giurisdizione e contestazioni sull’an del recesso
La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio...

La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato accordo sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione: non già una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì un’integrazione ab externo del contenuto del negozio a opera di un terzo esperto e imparziale, mentre il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata per i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. Il procedimento si definisce con un decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non statuisce sui diritti a definizione di un conflitto e non è idoneo al giudicato.

Poiché la devoluzione al perito della stima sul solo quantum debeatur presuppone, a monte, una convergenza di volontà sui restanti aspetti della vicenda negoziale, le contestazioni della società sull’esistenza stessa del diritto di recesso, sulla sussistenza di una delle ipotesi che ne legittimano l’esercizio e sulla validità ed efficacia della dichiarazione [nella specie, recesso ex art. 838-bis c.p.c. per soppressione della clausola compromissoria, contestato per inapplicabilità ratione temporis della norma, apocrifia della firma e inosservanza delle forme statutarie] esulano dall’oggetto legislativamente tipizzato della procedura camerale e non possono essere esaminate neppure incidenter tantum, implicando poteri istruttori e di cognizione non spettanti al collegio adito; in tal caso è inammissibile anche la richiesta di nomina dell’esperto, perché il disaccordo sul quantum richiesto dalla legge presuppone l’assenza di disaccordo sull’an, e quantomeno sulla circostanza dell’avvenuta fuoriuscita del socio dalla compagine, e la questione pregiudiziale va risolta con un giudizio di accertamento a cognizione piena introdotto con citazione. Il ricorrente che, già edotto delle contestazioni sull’an, introduca ugualmente il procedimento di volontaria giurisdizione soccombe sulle spese.

Tribunale di Venezia, 29 Maggio 2025, n. 2703/2025
Manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto: liquidazione delle partecipazioni da parte del tribunale
Ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c. (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c., alla perizia di stima redatta dall’esperto nominato dal tribunale in caso di liquidazione...

Ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c. (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c., alla perizia di stima redatta dall’esperto nominato dal tribunale in caso di liquidazione del socio receduto), il valore delle partecipazioni da liquidare può essere determinato dal giudice nel caso in cui la stima dell’esperto si riveli manifestamente iniqua o erronea.

Il requisito della manifesta erroneità è alternativo rispetto a quello della manifesta iniquità: si deve trattare di erroneità palese, consistente in una falsa conoscenza o utilizzazione degli elementi a disposizione dell’esperto che si traduca in un errore di calcolo o in una deduzione palesemente contraddittoria con le premesse della valutazione, riconoscibile ictu oculi alla luce delle comuni regole di tecnica ed esperienza; non è invece richiesto che l’errore si traduca anche in un’evidente sproporzione del valore. Infatti, a differenza di quanto accade nel caso di perizia in materia contrattuale, ove l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso in cui la stima verta sul valore della partecipazione societaria del socio receduto, l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell’accertamento del carattere manifesto o meno dell’errore che dovrà risultare evidente rispetto alla conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze. La natura manifesta dell’errore sussiste dunque ogni qualvolta l’errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell’ambito di conoscenza specifico dell’esperto, mentre si prescinde dal requisito dell’ultra dimidium, che viene invece in rilievo nel caso di determinazione manifestamente iniqua o che potrebbe, al più, soccorrere ad adiuvandum l’interpretazione del concetto di manifesta erroneità, solo nel caso in cui la determinazione fosse rimessa alla pura equità e non necessitasse il rispetto di regole tecniche di settore.

Tribunale di Bari, 30 Dicembre 2024
Conferma delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi
Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino...

Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.). Perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione e, addirittura, ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso. A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII.

Tribunale di Bologna, 4 Aprile 2025
Determinazione del valore della quota ex art. 2473 c.c.: limiti al sindacato giudiziale e determinazione del compenso dell’esperto
Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla relazione dell’esperto non può estendersi a profili valutativi tecnici, salvo...

Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla relazione dell’esperto non può estendersi a profili valutativi tecnici, salvo il caso in cui la stima risulti manifestamente iniqua o erronea ai sensi dell’art. 1349 c.c. Eventuali vizi della valutazione devono essere esaminati in sede contenziosa, restano preclusa una loro disamina in sede di volontaria giurisdizione.

Il compenso dell’esperto, quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., deve essere liquidato dal giudice secondo le modalità previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di spesa processuale in senso lato.

Tribunale di Milano, 17 Aprile 2019
In Evidenza
L’accertamento della natura manifesta dell’errore nella determinazione del valore delle quote societarie ai sensi dell’art. 2473 terzo comma c.c.
L’accertamento della natura manifesta dell’errore segue criteri differenti a seconda che l’art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto, o nel diverso caso...

L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale (altro…)

Tribunale di Milano, 21 Luglio 2016
Sommatoria di elementi noti e altezza inventiva del brevetto
La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea...

La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea ad attribuire (altro…)

Tribunale di Milano, 24 Novembre 2015
In Evidenza
Natura contenziosa dell’impugnazione avente ad oggetto la determinazione del valore della partecipazione sociale ex art. 2473 c.c.
L’accertamento della manifesta iniquità o erroneità della valutazione dell’esperto nominato ex artt. 2473 e 2473-bis c.c. ha natura contenziosa, richiedendo

L'accertamento della manifesta iniquità o erroneità della valutazione dell'esperto nominato ex artt. 2473 e 2473-bis c.c. ha natura contenziosa, richiedendo (altro…)

Tribunale di Roma, 20 Aprile 2015
Scissione non proporzionale di srl: valutazione del valore della quota del socio di minoranza recedente
In caso di scissione non proporzionale di srl, ai sensi dell’art. 2506 bis, quarto comma, c.c., al socio di minoranza, che abbia votato contro l’approvazione del progetto di scissione, è...

In caso di scissione non proporzionale di srl, ai sensi dell’art. 2506 bis, quarto comma, c.c., al socio di minoranza, che abbia votato contro l’approvazione del progetto di scissione, è riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato in quel momento sulla base dei criteri stabiliti per il recesso, ex art. 2473, terzo comma, c.c., con indicazione specifica nel progetto di scissione del socio o del terzo nei cui confronti è posto l’obbligo di acquisto. In forza dell’art. 2473, terzo comma, c.c., in caso di disaccordo sul valore della quota la determinazione è compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349 c.c., in base al quale, se non risulta che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio di quest’ultimo, il terzo deve procedere con equo apprezzamento che si risolve in valutazioni comunque ancorate a criteri obiettivi, suscettibili di dare luogo a un controllo giudiziale circa la loro applicazione, nel caso in cui siano inique o (altro…)

Tribunale di Milano, 27 Giugno 2014
In Evidenza
Metodi di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso e compenso spettante all’esperto
Ai fini dell’impugnazione della relazione dell’esperto per manifesta iniquità o erroneità in sede di determinazione del valore della partecipazione azionaria non è sufficiente allegare l’utilizzo da parte dell’esperto stesso del...

Ai fini dell'impugnazione della relazione dell'esperto per manifesta iniquità o erroneità in sede di determinazione del valore della partecipazione azionaria non è sufficiente allegare l'utilizzo da parte dell'esperto stesso del mero criterio patrimoniale semplice, in quanto detto modello teorico, in piena conformità alle prescrizioni di legge, è in grado di tener conto sia del profilo patrimoniale che di quello reddituale, (altro…)

Tribunale di Genova, 13 Novembre 2013
In Evidenza
Rinuncia preventiva al diritto di recesso ex art. 2437 c.c. Manifesta iniquità o erroneità della determinazione del valore della quota da parte dell’esperto. Pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea,...

Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea, all’adozione della decisione legittimante il recesso ovvero (altro…)

Tribunale di Milano, 2 Settembre 2013
In Evidenza
Recesso del socio e impugnazione della determinazione del valore ai sensi dell’art. 2437-ter ult. co.
Dopo la riforma societaria il recesso del socio di s.p.a. deve essere considerato, per il socio di minoranza dissenziente rispetto a vicende sociali significative, come una ipotesi di disinvestimento alternativa alla...

Dopo la riforma societaria il recesso del socio di s.p.a. deve essere considerato, per il socio di minoranza dissenziente rispetto a vicende sociali significative, come una ipotesi di disinvestimento alternativa alla cessione delle azioni sul mercato. In quest'ottica, secondo una lettura costituzionalmente orientata (altro…)

Tribunale di Milano, 23 Aprile 2013
In Evidenza
Determinazione del compenso dell’esperto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Ai sensi dell’art. 2473, comma 3°, c.c. il Tribunale provvede sulle spese relative all’esperto, determinando a carico di quale parte devono essere sopportate. Deve invece ritenersi che non rientri tra...

Ai sensi dell'art. 2473, comma 3°, c.c. il Tribunale provvede sulle spese relative all'esperto, determinando a carico di quale parte devono essere sopportate. Deve invece ritenersi che non rientri tra i poteri del Tribunale la liquidazione delle spese, (altro…)

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