In tema di responsabilità degli amministratori, ai fini della concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio, sussiste il fumus boni iuris ove risulti, sia pur nei limiti della cognizione sommaria, la prosecuzione indebita e non meramente conservativa dell’attività d’impresa dopo l’erosione del capitale sociale, per omessa rilevazione della perdita del capitale e mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter, comma 1, c.c.
Il periculum in mora è integrato dalla sproporzione tra l’entità del danno cagionato, determinabile secondo i criteri di cui all’art. 2486 c.c., che deve essere quantomeno pari alla differenza tra i netti patrimoniali, detratti i costi normalmente sostenuti, e il patrimonio degli amministratori, nonché dall’insufficienza oggettiva dei beni aggredibili rispetto al credito risarcitorio azionato, come risultante dalla documentazione prodotta.
Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.
L’uso effettivo di un marchio va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato. Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.
L'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.
Le attività relative ad un segno eventualmente condotte in via di fatto dopo la dichiarazione di fallimento si qualificano come impieghi del marchio invito domino e non possono pertanto in principio assumere rilievo al fine della prova dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso.
Le diffide e le contestazioni rivolte da un terzo al titolare del marchio sicuramente non pongono alcun impedimento oggettivo all’uso del marchio da parte del titolare e non configurano pertanto un motivo legittimo di non uso, dato che solo ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare del segno e tali da renderne l’uso impossibile possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire la decadenza.
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.
Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.
Nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza della perdita del capitale sociale, deve provvedere senza indugio agli adempimenti volti alla ricapitalizzazione (ai sensi dell’art. 2481 ter c.c.) ovvero alla messa in liquidazione della società (ai sensi dell’art. 2484 n. 4 e ss. c.c.); in mancanza, egli risponde del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività caratteristica, che andrà liquidato sulla base dei parametri di cui all’art. 2486, c. 3, c.c.
L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio.
L’azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la Holding che eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima.
Si tratta di un’azione parificabile all’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc. e quindi riconducibile alla tutela aquiliana ex art. 2043 cc. La prescrizione dell’azione ha in ogni caso durata quinquennale, come prescritto dall’art. 2949 cc in tema di rapporti societari. Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, nel caso dell’azione ex art. 2497 comma 3.. cc, il danno è quello cagionato dall’etero direzione all’integrità del patrimonio sociale e quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel in cui i creditori siano oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti. In ragione dell'onerosità della prova gravante su parte attrice, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l’eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
L’azione di responsabilità contro l’amministratore della società fallita proposta dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia sia l’azione sociale di responsabilità prevista per le s.r.l. dall’art. 2476, terzo comma, c.c. sia l’azione di responsabilità proponibile dai creditori della s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della s.r.l. fallita; patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Da ciò discende che il curatore fallimentare può invocare l’agevolazione probatoria che deriva dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società e tipica dell’azione sociale di responsabilità, cosicché è sufficiente che il curatore fallimentare alleghi specificamente l’inadempimento rimproverato all’amministratore, essendo poi onere di quest’ultimo dimostrare di aver svolto diligentemente il proprio incarico. Il curatore fallimentare, inoltre, avrà sempre e comunque l’onere di dimostrare il nesso di causalità e la sussistenza del danno.
L’azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. È altresì onere dell’attore quello di provare la sussistenza e l’entità del danno lamentato.
Nell’azione di responsabilità sociale promossa dal curatore della società fallita, qualora sia contestato all’amministratore il compimento di atti di natura distrattiva, è onere del curatore dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumono essere estranee ai fini sociali in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha infatti l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio in ambito contrattuale, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l’entità del danno stesso.
La società è tenuta ad assolvere innanzitutto, in modo puntuale, il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara gli addebiti di volta in volta imputati all’amministratore, dovendo chiarire – e provare – quale sia il comportamento che si imputa all’amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato. Da ciascuna condotta illegittima ascritta all’amministratore, deve poi essere individuato un pregiudizio causalmente riconducibile a tale condotta.
La quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla società è eziologicamente riconducibile alla specifica condotta posta in essere dall’amministratore. Il danno andrà pertanto quantificato ai sensi dell’art. 2486, c. 3, c.c. nel caso in cui la violazione consista nella falsificazione o errata iscrizione di alcune poste di bilancio, la cui corretta redazione avrebbe evidenziato la perdita del capitale sociale, e dall’avere conseguentemente violato i doveri imposti dagli artt. 2482 bis e ter c.c. e dall’art. 2485 e ss. c.c. e, in particolare, l’obbligo di proseguire la gestione della società in ottica meramente conservativa.
Le amministratrici di una società a responsabilità limitata che proseguano l’attività d’impresa nonostante la perdita integrale del capitale sociale violano il dovere di gestione conservativa imposto dall’art. 2486, comma 1, c.c., e sono responsabili, in solido, del danno arrecato al patrimonio sociale.
In caso di contabilità inattendibile o mancante, si presume che il danno sia pari al deficit accertato in sede concorsuale (art. 2486, ult. co., c.c.).
È responsabile anche l’amministratore di diritto che consapevolmente consenta l’esercizio di fatto del potere gestorio da parte di terzi.