L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera.
Non sussiste violazione dei diritti economici se la concessione del diritto di “condividere” sui social la fotografia non era sottoposta a condizioni né ad esclusiva ed era a titolo gratuito.
Sussiste il presupposto cautelare del grave pregiudizio nel ritardo per concedere la tutela inibitoria di cui all'art. 163 l.d.a. in un caso in cui la diffusione incontrollata e incontrollabile sul web di immagini protette dal diritto d'autore e da un diritto di sfruttamento economico in esclusiva - senza alcuna indicazione dei relativi titolari - rende le immagini potenzialmente accessibili a titolo gratuito ad un numero indeterminato di utenti, poiché essa comporta, da un lato, il continuo protrarsi e aggravarsi nel tempo della lesione del diritto di sfruttamento economico delle immagini in esame, in termini di costante perdita di valore commerciale delle fotografie poiché introduce un elemento di forte dissuasione all’acquisto da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e, dall’altro, l’estrema difficoltà di una successiva quantificazione del danno da ristorare per equivalente.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.
Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all'uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore per le fotografie semplici.
[così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore].
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione. Inoltre, la (altro…)
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea (altro…)
E' illecita e fonte di risarcimento del danno la pubblicazione di fotografie su un sito internet con usurpazione della paternità.
A norma dell’art. 88 l.a. i diritti di utilizzazione delle fotografie spettano di regola al committente, fatto comunque salvo il patto contrario. E' idonea ad integrare il patto contrario (altro…)
Il "carattere creativo" delle opere fotografiche richiede necessariamente un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo, che si ravvisa quando la modalità di riproduzione del fotografo trasmette un messaggio ulteriore e (altro…)
Delle fotografie semplici, raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, in relazione alle quali non sia dimostrata la presenza di uno stile personale del fotografo né di elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, non (altro…)