Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2026
Tutela cautelare atipica per l’esercizio del diritto di voto
In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre assembleare al fine di ordinare alla società e al presidente...

In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre assembleare al fine di ordinare alla società e al presidente dell’assemblea di consentire al socio l’esercizio del diritto di voto, ove tale prerogativa sia stata illegittimamente compressa in ragione di un asserito conflitto di interessi.
Il presidente dell’assemblea non può, infatti, negare preventivamente il voto al socio asseritamente in conflitto, spettando all’ordinamento un rimedio ex post di tipo caducatorio qualora la deliberazione assunta risulti dannosa per la società.

Tribunale di Milano, 4 Luglio 2025
Responsabilità della controllante e degli amministratori tra direzione e coordinamento e mala gestio
L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento...

L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento e la riconducibilità degli atti dannosi a specifiche direttive della controllante, poste nell’interesse proprio o di terzi; è onere del danneggiato provare tali presupposti.

Ai fini della responsabilità ex art. 2497 c.c., la mera coincidenza degli organi gestori della controllante e della controllata e il controllo totalitario non sono sufficienti a dimostrare l’esercizio illecito dell’attività di direzione e coordinamento, occorrendo la prova del collegamento tra gli atti di mala gestio e il perseguimento di un interesse proprio della controllante o del gruppo.

Il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2476 sesto comma c.c. quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento del credito, dovendo provare la propria posizione creditoria, la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno.

Integra mala gestio la condotta degli amministratori che, mediante inadempimenti verso i creditori, mancata difesa nei giudizi e assenza di iniziative a tutela del patrimonio sociale, consenta il depauperamento del patrimonio della società, rendendolo incapiente rispetto alle pretese creditorie.

Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere desunto anche da una valutazione prognostica negativa circa la capacità del debitore di conservare il proprio patrimonio con la necessaria prudenza, desunta da una pregressa condotta gestoria negligente e pregiudizievole per i creditori.

Tribunale di Bari, 27 Agosto 2024
Requisiti del ricorso cautelare: strumentalità, fumus boni iuris e periculum in mora
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità...

In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.

Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.

Tribunale di Milano, 13 Giugno 2025
Tutela cautelare di inibitoria in materia di diritto d’autore: presupposti
La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il fumus boni iuris ricorre in presenza di una narrazione fattuale e...

La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Il fumus boni iuris ricorre in presenza di una narrazione fattuale e giuridica da cui emerga la verosimile esistenza del diritto violato e, dunque, la probabile fondatezza della pretesa azionata; deve essere valutato dal giudicante con un certo rigore ed in presenza di elementi chiari e lineari, atteso che in un procedimento quale quello cautelare, a cognizione necessariamente sommaria, le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono attenuate.

Il periculum in mora, invece, ricorre in presenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; tale requisito deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra il momento in cui i fatti oggetto di giudizio sono divenuti noti al Ricorrente ed il momento in cui questi si è determinato ad agire in giudizio.

Tribunale di Milano, 4 Novembre 2025
In Evidenza
Inadempimento al contratto di opzione su quote sociali e tutela cautelare
L’esercizio dell’opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell’obbligazione di concludere il definitivo, da cui scaturisce il credito al...

L'esercizio dell'opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell'obbligazione di concludere il definitivo, da cui scaturisce il credito al pagamento del corrispettivo. Tale credito è altamente probabile, e quindi assistito da fumus boni iuris, pur in difetto di accordo sul risultato derivante dall'applicazione del criterio contrattuale di determinazione del prezzo, ove la misura delle quote e i criteri di calcolo del corrispettivo risultino pattiziamente predeterminati.

Ove sia convenuto che il diritto di opzione put sia esercitato congiuntamente da tutti i titolari di quote di minoranza ed abbia ad oggetto il trasferimento della medesima percentuale della rispettiva quota, il credito dei venditori al pagamento del prezzo ha natura solidale.

È ammissibile l’azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti di un contratto non concluso, anche laddove il contratto da eseguire coattivamente sia un contratto di opzione. In particolare, è possibile assimilare – quando il contratto lo consente - il patto di opzione, quando essa sia stata esercitata, ad un contratto preliminare con la conseguente possibilità da parte del Giudice di pronunciare sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in ragione dell’inadempimento della parte che aveva l’obbligo di stipularlo.

La tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. strumentale all'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. tutela l'esigenza di salvaguardare l’utilità della futura decisione di merito nell’ottica, non tanto di anticipare gli effetti del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto di anticipare gli effetti degli obblighi ad esso connessi. Si potrà ricorrere alla tutela d’urgenza non per costituire il rapporto negoziale, quanto piuttosto al fine di ottenere l’esecuzione anticipata delle obbligazioni ad esso connesse. Affinché il Giudice possa pronunciare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è necessario che il contratto da eseguire sia completo, cioè tutti gli elementi essenziali che lo connotano siano determinati. L'incompletezza contrattuale non può infatti essere rimediata in sede cautelare e cioè in via solo provvisoria e per effetto di una cognizione giudiziale solo sommaria.

Il sequestro conservativo, avendo a presupposto il fumus boni iuris quale non manifesta infondatezza della pretesa creditoria, può essere concesso a tutela anche di crediti condizionali o futuri, purché determinabili e non meramente eventuali, non incidendo la determinabilità del quantum sull'ammissibilità della tutela conservativa del diritto.

Tribunale di Milano, 22 Agosto 2025
Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prova del depauperamento patrimoniale
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in...

Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.

Tribunale di Milano, 7 Agosto 2025
In Evidenza
Recesso consensuale del socio di s.r.l.: vincolatività e tutela cautelare
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in...

È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.

Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.

Tribunale di Perugia, 23 Luglio 2025
Diritto di controllo nella S.r.l.: i confini tra legittima informazione e abuso strumentale nell’accesso ai documenti sociali
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non...

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.

Tribunale di Perugia, 13 Luglio 2024
Sequestro conservativo e azione di responsabilità: la quantificazione presuntiva del danno ex art. 2486 c.c. quale parametro per la valutazione oggettiva del periculum in mora
In tema di sequestro conservativo richiesto dal liquidatore giudiziale nei confronti dell’amministratore per l’esercizio dell’azione di responsabilità, la totale assenza delle scritture contabili assume una funzione plurima ai fini della...

In tema di sequestro conservativo richiesto dal liquidatore giudiziale nei confronti dell'amministratore per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la totale assenza delle scritture contabili assume una funzione plurima ai fini della delibazione dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. Oltre a costituire un grave indizio di mala gestio idoneo a integrare il fumus boni iuris, tale mancanza legittima l'applicazione, già in sede cautelare, del criterio legale di quantificazione presuntiva del danno previsto dall'art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c., pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Di conseguenza, il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in via meramente oggettiva, qualora l'ingente ammontare del credito, così presuntivamente determinato, risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla consistenza patrimoniale del debitore, integrando di per sé il fondato timore di incapienza e di futura infruttuosità dell'esecuzione.

Tribunale di Roma, 8 Aprile 2024
Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prosecuzione dell’attività in presenza di causa di scioglimento e mala gestio
In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile,...

In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile, cumulando profili contrattuali ed extracontrattuali. Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova dell’inadempimento e del nesso causale, mentre incombe sugli amministratori dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso o l’adempimento diligente.

Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale, quando non limitino la gestione a fini meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.

Tribunale di Venezia, 1 Luglio 2025
Procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c.: presupposti e natura
Il procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto...

Il procedimento cautelare per la revoca dell'amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore: il termine “altresì”, contenuto al terzo comma dell'art. 2476 cod civ, deve essere inteso non come volto a subordinare l'esercizio dell'azione cautelare alla pendenza di un'azione di merito di responsabilità, ma come attributivo di un potere aggiuntivo ai soci legittimati.
La misura cautelare invocata può inoltre reputarsi sia come strumentale ad un'azione risarcitoria, nella misura in cui tale strumentalità venga intesa come preordinata non tanto ad assicurare al ricorrente il risarcimento del danno già verificatosi (per la quale ben potrebbe soccorrere il sequestro conservativo ex art. 671 cpc), quanto piuttosto a prevenire il compimento di ulteriori futuri danni e quindi di preservare il patrimonio sociale, sia come anticipatoria rispetto ad un'azione di merito che abbia ad oggetto esclusivamente la revoca dell'amministratore. Tale orientamento può essere ribadito anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, che ha esteso alle società a responsabilità limitata la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in seno al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. sono più ampi.
Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere carattere di stabilità.

Al fine dell’adozione del rimedio cautelare ai sensi dell'art. 2476 terzo comma, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, il compimento di gravi irregolarità nella gestione. Si deve trattare di irregolarità che presentino carattere di serietà e che possono essere anche non attuali ma, in tale caso, devono essere valutate con particolare rigore ed assumere connotati di gravità tali da denotare la propensione dell'amministratore a violare reiteratamente gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto.
Deve poi sussistere l'ulteriore requisito del periculum in mora, e cioè il pericolo che la permanenza in carica dell'amministratore nel tempo necessario alla definizione del giudizio a cognizione piena sia tale da provocare ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.

logo