Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quote societarie nel caso in cui sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare sia emersa la non riferibilità della firma digitale apposta sull’atto di cessione all’apparente amministratore della società cedente per effetto di un possibile furto d’identità e dell’utilizzo di un dispositivo di firma rilasciato sulla base di documentazione falsa e vi sia così il rischio che durante il tempo del giudizio di merito la gestione della società sia affidata ad un soggetto non legittimato, essendo opportuna la nomina di un custode delle quote societarie
In difetto di una disposizione di legge o di un provvedimento dell'autorità amministrativa esula dal perimetro dei poteri assegnati alla Autorità Giudiziaria la richiesta di imporre l'adesione alla Piattaforma Piracy Shield così come costituita a seguito dell’entrata in vigore della legge 93/2923. Le iniziative idonee per consentire un accreditamento di tutti gli operatori alla Piattaforma Shields, che nelle more è stata attivata, spettano esclusivamente all’AGCOM, in difetto di una specifica disposizione di legge.
Non rientra fra i poteri del giudice quello di stabilire a priori la implementazione delle misure inibitorie che la Società debba adottare. Il giudice non è onerato della necessità di individuare le specifiche modalità tecniche da adottare per l’adempimento dell’ordine impartito, risultando la scelta e la predisposizione di tali misure nella disponibilità della parte inibita salvo eventuale verifica dell’efficienza delle misure adottate. D’altra parte, appare evidente che solo il prestatore dei servizi conosce pienamente la struttura e le potenzialità dei sofisticati software che governano l’esecuzione delle prestazioni rivolte alla loro clientela e che la verifica del corretto e leale adempimento degli ordini impartiti dal giudice non può che essere verificato in relazione al conseguimento effettivo delle finalità cui essi sono rivolti.
Non rientra fra i poteri del giudice individuare, anche in astratto, le specifiche modalità tecniche che una società deve adottare per impedire la commissione di illeciti di pirateria che si possono verificare attraverso i servizi offerti che di per sé sono pienamente leciti e legittimi, quali quelli di CDN (Content Delivery Network, consistente in una rete di server geograficamente distribuita, che permette di migliorare le prestazioni web, riducendo i tempi di caricamento delle pagine e ottimizzando la distribuzione dei contenuti), di DNS Autoritativo (Domain Name System Autoritativo, che rappresenta l’autorità finale nel processo di risoluzione DNS, la quale memorizza le informazioni relative al nome dominio che si desidera visitare, compreso il suo indirizzo IP; il resolver ricorsivo, poi, ottiene l’indirizzo IP e lo rimanda al computer, indirizzandolo al sito) e di Reserve Proxy (attraverso cui la Società agisce da intermediario tra i clienti e il server di destinazione, con conseguente oscuramento dell’indirizzo IP reale del serverweb e protezione DDoS). Non spetta all’autorità giudiziaria individuare le soluzioni tecniche che, in astratto, deve essere adottata per limitare l’eventuale sfruttamento dei suoi servizi/prodotti da parte di terzi per finalità illecite, essendo rimessa tale valutazione all’Autorità amministrativa dell’AGCOM previa disposizione di legge o al legislatore, al quale solo spetta ogni scelta discrezionale al riguardo.
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione
La declaratoria di inefficacia di un primo sequestro non preclude la riproposizione di nuova istanza cautelare, a condizione che siano sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, ove la Liquidatela abbia fatto valere l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore, ha l’onere di dimostrare l’inadempimento (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno verificatosi, mentre sull’amministratore incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Se è imputato all’organo amministrativo il mancato incasso d’un credito, maturato dalla società in bonis prima del fallimento, non è sufficiente allegare l’inerzia degli amministratori nella riscossione di esso, occorrendo anche allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella inerzia (cfr. Corte appello Venezia, Sentenza n. 823 del 06/03/2019).
Il requisito del periculum in mora richiede, invece, la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. 2081/2002; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996).
Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.
Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).
Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.
Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:
In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).
L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.
In tema di s.r.l., in caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale ricostituzione, il socio ha facoltà di esercitare il diritto di opzione anche in misura parziale, sottoscrivendo una quota del nuovo capitale inferiore a quella precedentemente detenuta, previo ripianamento delle perdite nei limiti del capitale di rischio originariamente conferito. Deve escludersi, in assenza di una previsione normativa o statutaria espressa, l’esistenza di un obbligo per il socio di partecipare alla ricostituzione del capitale in misura corrispondente alla quota anteriormente posseduta, poiché ciò comporterebbe una responsabilità per perdite eccedente il conferimento, in contrasto con il principio della responsabilità limitata. È pertanto illegittimo il diniego della società volto a non riconoscere come valido l’esercizio parziale dell’opzione, con conseguente esclusione del socio dalla compagine sociale. In presenza di una controversia sulla titolarità della quota e del rischio di sua circolazione nelle more del giudizio di merito, è ammissibile e giustificato il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c., sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, inteso quale esigenza di custodia e gestione temporanea del bene conteso.
Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.
Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.
Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.
La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.
Va rigettata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società qualora il creditore non abbia precisamente ricostruito gli aspetti temporali in cui si sono succeduti i vari amministratori, i singoli atti, commissivi ed omissivi, dagli stessi compiuti, il nesso causale tra gli atti e il danno, nonché il danno stesso, rappresentando l’art. 2394 c.c. una fattispecie speciale della ordinaria azione ex art. 2043 c.c. per responsabilità extracontrattuale.
In tema di responsabilità degli amministratori, ai fini della concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio, sussiste il fumus boni iuris ove risulti, sia pur nei limiti della cognizione sommaria, la prosecuzione indebita e non meramente conservativa dell’attività d’impresa dopo l’erosione del capitale sociale, per omessa rilevazione della perdita del capitale e mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter, comma 1, c.c.
Il periculum in mora è integrato dalla sproporzione tra l’entità del danno cagionato, determinabile secondo i criteri di cui all’art. 2486 c.c., che deve essere quantomeno pari alla differenza tra i netti patrimoniali, detratti i costi normalmente sostenuti, e il patrimonio degli amministratori, nonché dall’insufficienza oggettiva dei beni aggredibili rispetto al credito risarcitorio azionato, come risultante dalla documentazione prodotta.
Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.
Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.
Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.
La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.
Il fumus della descrizione va apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova ed è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione.
Le misure di protezione richieste dall'art. 98, lett. c), c.p.i, devono assolvere al duplice scopo di impedire che coloro che le detengono (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa. Le misure di protezione devono essere oggettivamente idonee a prevenire il compimento di atti illeciti non solo da parte di soggetti terzi, ma anche da parte di coloro che, per la funzione svolta, abbiano acceso ai dati di cui si lamenta la sottrazione. È inoltre fondamentale provare che il dipendente sia stato adeguatamente informato sulla segretezza dei dati ed abbia assunto l’obbligo di non divulgarli a terzi, e l’accettazione di tale obbligo deve essere tanto più specifica e consapevole quanto più alto è il livello di accesso, da parte del dipendente interessato, delle informazioni di cui si lamenta la sottrazione.
L'uso di dati personali non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa. Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio.
Per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n.3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento di clientela occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.