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Tribunale di Milano, 27 Dicembre 2024, n. 11115/2024
Operatività della clausola compromissoria in caso di azione fondata sulla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e di opposizione a decreto ingiuntivo
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale...

La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse"  al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie  relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.

In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.

La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.

Tribunale di Milano, 27 Maggio 2024, n. 5451/2024
I rimedi contrattuali applicabili alla cessione di una partecipazione azionaria
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale...

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

L'oggetto immediato della vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale, sia perché è indiscutibile, sul piano giuridico, la alterità oggettiva tra la partecipazione oggetto di contratto ed il patrimonio della società, che appartiene ad altro soggetto giuridico e sul quale il socio non vanta diritti – sorgendo i suoi diritti non solo amministrativi ma anche patrimoniali rispetto alla società come soggetto giuridico altro da sé -, sia perché, sul piano economico, le parti del contratto di cessione ben possono tutelare i propri interessi inserendo apposite clausole di dichiarazioni e garanzie eventualmente anche ad effetto risolutivo, sia perché la prassi degli affari ha ormai da tempo individuato acconce clausole capaci di tutelare pienamente il cessionario, sia perché diverse impostazioni ermeneutiche finiscono inevitabilmente per aprire spazi di incertezza applicativa particolarmente disfunzionali in questa delicata materia.

Tribunale di Roma, 9 Febbraio 2023
Omissioni sulla situazione patrimoniale della società nel contratto di cessione di quote
Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del contratto di compravendita (e tanto soprattutto in relazione alle garanzie...

Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del contratto di compravendita (e tanto soprattutto in relazione alle garanzie per “i vizi della cosa venduta”, siccome enucleate dall’art. 1497 c.c.). Nello specifico, la cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione e come oggetto mediato la quota-parte del patrimonio sociale (quindi attività e passività) che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, la carenza o i vizi relativi alle caratteristiche o al valore dei beni ricompreso nel patrimonio sociale e di riverbero alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare l’attivazione di diversi rimedi contrattuali (la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c., o l’annullamento del contratto per error in obiecto, attinenti ai diritti e agli obblighi che la partecipazione sociale è idonea a trasferire e non il suo valore, solo se il cedente abbia prestato idonea garanzia) tra cui l’annullamento per dolo quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società sono accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.

Non è sufficiente, perché possa ritenersi integrato il dolo contrattuale, una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici e raggiri o anche semplici menzogne, purché abbiano una efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest’ultima. Ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.

Tribunale di Milano, 26 Aprile 2022
Sulla difformità del valore del patrimonio della società nella cessione di quote di s.r.l.
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Il giuramento decisorio deferito all'altra parte non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché la sua formula deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l' an iuratum sit per poi ‘geometricamente’ accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

Tribunale di Torino, 15 Gennaio 2020
Annullamento del contratto di cessione di quote societarie per falsa rappresentazione delle garanzie previste da parte del cedente
E’ annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., il contratto di cessione di quote societarie allorquando il cessionario abbia falsamente rappresentato l’esistenza di garanzie senza le quali il cessionario non avrebbe...

E' annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il contratto di cessione di quote societarie allorquando il cessionario abbia falsamente rappresentato l'esistenza di garanzie senza le quali il cessionario non avrebbe concluso il contratto.

Tribunale di Milano, 27 Marzo 2020
Compravendita di quote sociali e garanzia su eventuali passività c.d. occulte
Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l’assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto...

Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l'assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione può essere validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l'effettivo danno subìto. A tal fine non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, ma è necessario provare l'esborso degli acquirenti per far fronte alle passività sottaciute nel contratto.

Per l'accertamento di passività sociali ulteriori a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione di quote sociali è richiesta la prova sulla circostanza che le passività contestate siano effettivamente diverse e ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili sulla base delle quali si è perfezionato l'accordo.

Tribunale di Roma, 19 Giugno 2017
Garanzia della consistenza e caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto,...

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta (altro…)

Tribunale di Milano, 17 Maggio 2016
Contratto di cessione di quote sociali e garanzie offerte dal cedente
In un contratto di cessione della totalità delle quote di una società, nel quale i venditori hanno rilasciato un ampio spettro di garanzie a favore dell’acquirente volte ad assicurare la...

In un contratto di cessione della totalità delle quote di una società, nel quale i venditori hanno rilasciato un ampio spettro di garanzie a favore dell’acquirente volte ad assicurare la consistenza del patrimonio della società oggetto di cessione, in assenza di specifiche pattuizioni di garanzia il cessionario non può (altro…)

Tribunale di Milano, 10 Marzo 2016
In Evidenza
Competenza funzionale del giudice investito del merito a pronunciarsi sulla domanda cautelare
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere...

La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria e anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

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Tribunale di Milano, 10 Giugno 2016
In Evidenza
Criteri di interpretazione in caso di divergenza nel contenuto tra contratto preliminare e contratto definitivo di compravendita di partecipazioni sociali
Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell’atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi...

Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell'atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi stipulati (e da provarsi) ai sensi dell'art. 2722 c.c.- che le garanzie inizialmente pattuite siano state  superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi, sicchè è precluso a entrambe le parti il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare.

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Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2016
Nuova pronuncia in tema di cessione di partecipazioni e vizi del patrimonio sociale
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di...

Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente alla statuts di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicché (altro…)

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