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Corte d'appello di Milano, 15 Dicembre 2025, n. 3435/2025
Infedeltà patrimoniale e nullità della delibera assembleare
L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c. Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle...

L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c. Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società. Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l’azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall’assemblea e l’attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati – anche laddove sussistano violazioni di “norme imperative” – e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.

L’art. 2634 c.c. è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere ”generale” (come ad esempio, l’interesse del mercato, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici (pubblici o privati), dei creditori, ecc.…). Difatti, ai sensi del comma quarto dell’art. 2634 c.c., “per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma si procede a querela della persona offesa”, così condizionandosi alla valutazione di quest’ultima la procedibilità dell’azione penale: si tratta quindi di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.

Tribunale di Milano, 20 Novembre 2023
Azione sociale di responsabilità, infedeltà patrimoniale e sviamento di clientela
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 1, c.c., ha natura contrattuale; conseguentemente, quanto al riparto dell’onere della prova, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del...

L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 1, c.c., ha natura contrattuale; conseguentemente, quanto al riparto dell’onere della prova, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento. In particolare, spetta alla società attrice allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

La valutazione in sede giudiziale della convenienza delle scelte gestionali è riservata in linea generale alla discrezionalità dell’amministratore (c.d. business judgment rule), essendo il sindacato del merito di tali scelte limitato ai casi di palese irragionevolezza delle stesse, desumibile dal fatto che l’amministratore non abbia usato le necessarie cautele e assunto le informazioni rilevanti. Si tratta, peraltro, di una valutazione da condurre necessariamente ex ante, non potendosi affermare l’irragionevolezza di una decisione dell’amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata ex post economicamente svantaggiosa per la società.

L’art. 2634 c.c. sanziona penalmente gli amministratori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. Con specifico riferimento alla situazione di conflitto di interessi, onde ritenere configurata la predetta fattispecie, si richiede che vi sia un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile, tra l’agente e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica che deve essere deliberata, si trova obiettivamente in una posizione antitetica rispetto a quella dell’ente, tale da pregiudicarne gli interessi patrimoniali.

Il tentativo di sviare la clientela rientra nel normale gioco della concorrenza; un dato comportamento può essere considerato illecito allorché lo sviamento sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. L’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa (più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite), deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. La fisiologia del passaggio, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo.

Tribunale di Torino, 27 Febbraio 2015
In Evidenza
Responsabilità degli amministratori per la creazione di c.d. “fondi occulti” asseritamente impiegati nell’interesse sociale, prova del danno e interpretazione della clausola arbitrale contenuta in statuto
Nell’interpretazione della clausola arbitrale statutaria, in ossequio all’art. 1362 c.c., il giudice è tenuto a ricercare la comune intenzione delle parti senza arrestarsi al mero esame del senso letterale delle...

Nell’interpretazione della clausola arbitrale statutaria, in ossequio all’art. 1362 c.c., il giudice è tenuto a ricercare la comune intenzione delle parti senza arrestarsi al mero esame del senso letterale delle parole, ma pur sempre rispettando il valore semantico del linguaggio; sicché (altro…)

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