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Tribunale di Roma, 8 Settembre 2025
Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: finalità, presupposti delle gravi irregolarità e business judgment rule
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all’esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest’ultimo caso, incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina degli amministratori.

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

Quanto al fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale.

Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c. sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti; in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In altre parole, il limite derivante dalla business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (duty of care) quanto l’obbligo di fedeltà (duty of loyalty).

Corte d'appello di Roma, 29 Novembre 2024
In Evidenza
Spese di ispezione a carico dell’amministratore revocato e onere di anticipazione a carico del socio richiedente
L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase del procedimento di acquisizione delle prove e degli elementi di...

L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase del procedimento di acquisizione delle prove e degli elementi di giudizio finalizzati alla decisione sul se rimuovere o meno l’amministratore in carica e nominare l’amministratore giudiziario.

Se a seguito dell’ispezione emergono criticità nella gestione della società e, quindi, il ricorso è accolto e l’amministratore è revocato, non trova applicazione l’art. 2409, co. 2, c.c., bensì il regime generale di cui all’art. 91 c.p.c., ossia il principio di soccombenza, con riferimento a tutte le spese del procedimento, sicché le spese dell’ispezione devono porsi a carico dell’amministratore revocato. [nel caso di specie la Corte di Appello ha riformato la decisione del giudice di prime cure che aveva posto definitivamente a carico del denunciante le spese di ispezione, nonostante l'accertamento delle gravi irregolarità denunciate nel ricorso introduttivo].

Tribunale di Trieste, 3 Ottobre 2024
Ispezione giudiziale: le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali
In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti...

In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.

Tribunale di Roma, 26 Agosto 2024
Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. e fase liquidatoria della società
Lo strumento di cui all’art. 2409 c.c., volto a consentire al Tribunale di intervenire qualora siano denunziate gravi irregolarità di gestione della società, pur facendo testuale ed esclusivo riferimento alle...

Lo strumento di cui all'art. 2409 c.c., volto a consentire al Tribunale di intervenire qualora siano denunziate gravi irregolarità di gestione della società, pur facendo testuale ed esclusivo riferimento alle sole irregolarità commesse dagli amministratori, trova senz’altro applicazione al caso in cui queste siano commesse direttamente dai liquidatori della società.

La questione della compatibilità tra denunzia al tribunale e fase liquidatoria - che potrebbe porsi avendo riguardo al dettato dell’art. 2487 c.c. che, in ipotesi il liquidatore compie gravi irregolarità, prevede la possibilità della sua revoca da parte del tribunale per giusta causa - va risolta in senso positivo, stante la latitudine dell’art. 2409 più ampia di quella dell'istituto di cui all'art. 2487 c.c., giacché volta a regolarizzare la gestione sociale, mentre il rimedio di cui all'art. 2487 c.c. suppone la sola esistenza delle irregolarità e non mira a detto fine.

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