Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l'incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall'amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all'art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore, occorre procedere con l'affidamento dell'incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l'incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.
Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato direttamente dall’art. 2308 c.c. e indirettamente dall’art. 2323 c.c.) e al contempo non vi sono più i soci accomandatari (art. 2323 .c.c.), queste due autonome fattispecie possono condurre ciascuna allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre successivo. In caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.
Le due disposizioni di cui agli artt. 2284 e 2272, n. 4, c.c. risultano compatibili, visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e che ciascuna di esse conserva un proprio ambito applicativo. Pertanto, anche in caso di morte del socio in una società costituita da due soli soci rimangono comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 2284 c.c. Ove i superstiti optino per lo scioglimento della società, su tale decisione gli eredi, o legatari, del de cuius non possono incidere, giacché la loro posizione non è quella di soci, non essendo subentrati in tale veste al de cuius, ma di meri creditori della quota di liquidazione del loro dante causa. In tale ipotesi, quindi, cessa immediatamente il diritto a vedersi liquidata la quota del proprio dante causa nell’arco dei sei mesi dalla sua morte, e al fine di conseguire il valore di detta quota essi dovranno necessariamente attendere la conclusione delle operazioni relative alla liquidazione della società. In tale sede gli eredi del socio defunto, unitamente ai soci superstiti, potranno partecipare alla divisione dell’eventuale attivo, quale residuerà dopo l’estinzione di tutte le passività sociali. Invero, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile. Gli eredi non assumono tuttavia la qualità di soci della società in liquidazione, partecipando solo alla distribuzione dell’eventuale attivo e, dunque, per converso, non dovendo anticipare le spese di liquidazione.
Il prezzo della compravendita è tale da determinare la carenza di causa del contratto solo laddove sia concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. Da ciò consegue che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale.
Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma (altro…)
E' insussistente il fumus relativo all'addebito di violazione della disciplina ex artt. 2491 e 2462 c.c. da parte del liquidatore che abbia disposto l'assegnazione pro quota ai soci di beni sociali a fronte del versamento pro quota da parte degli stessi soci di somme corrispondenti alle passività sociali. (altro…)
Il venir meno della categoria dei soci accomandatari e la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c. (altro…)
Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, (altro…)
Il mancato rispetto dei compiti minimi che discendono dalla qualità di socio accomandatario/amministratore, quali la non osservanza delle obbligazioni di natura tributaria, legittima il socio accomandante ad avvalersi dell'azione di responsabilità e ad esercitare (altro…)
Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell'impresa anche mediante l'esercizio provvisorio (altro…)
Qualora si accerti che il liquidatore e i soci, nonostante la redazione e l'approvazione formale di un documento denominato bilancio finale di liquidazione, non abbiano in realtà assolto in alcun modo il procedimento liquidatorio, avendo invece rinviato a data futura e incerta la liquidazione in senso proprio (nella specie, affidando a un trustee tali compiti in relazione al patrimonio aziendale oggetto di conferimento in trust), (altro…)
L'art. 115 l. fall. attribuisce al curatore o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore la facoltà di individuare, previa autorizzazione del giudice delegato, le modalità più opportune per il pagamento delle somme assegnate ai creditori in sede di riparto concorsuale. (altro…)
La notifica di decreto ingiuntivo alla società, di cui l'agente postale abbia provveduto ad inviare la relativa comunicazione di avvenuto deposito prevista dall'art. 8, comma 2°, l. 890/82 , si intende eseguita indipendentemente dal ritiro del plico da parte del destinatario, decorsi dieci giorni da tale formalità. (altro…)