L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgono in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. Nella prima delle due cause di scioglimento la paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscono la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci.
Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto configurabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni, circostanza ravvisabile in situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro, od in presenza di dissidio tra i soci irreversibile e definitivo, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.
La dichiarazione di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., può essere accertata dall’amministratore, che vi provvede, con le modalità del terzo comma dell’art. 2484 c.c. Il tribunale ha dunque potere di intervento, ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., solo in caso di omissione di tali adempimenti da parte degli amministratori, su istanza di singoli soci od amministratori o dei sindaci.
Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei confronti di più parti, si può stare in giudizio solo col ministero del difensore. La disposizione di cui all’art. 25 d.lgs. 5/2003, sebbene sia stata abrogata nel 2009, resta, infatti, valido criterio per accertare in quali procedimenti di volontaria giurisdizione sia o meno necessaria la difesa tecnica ai sensi dell’art. 82 c.p.c.
Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio (ovvero senza l’assistenza di un difensore) dall’amministratore giudiziario per la nomina di liquidatore ex art. 2487 c.c. di s.r.l. poiché il procedimento è senza dubbio destinato ad incidere sulla sfera di soggetti diversi dal soggetto richiedente che pertanto si pongono come contraddittori del ricorrente.
La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che la nomina del liquidatore avvenga ad opera del Tribunale. In particolare, la circostanza della mancata approvazione degli ultimi bilanci di esercizio rende opportuna la nomina di un soggetto terzo.
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente del Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, reclamabile in Corte d’Appello, che segue il rito di cui agli artt. 737 e ss. c.c. e che non assume carattere decisorio. Il presupposto per l'esercizio dell'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del Presidente del Tribunale è che non si raggiunga il consenso di tutti i soci per la nomina di uno o più liquidatori. Nelle società di persone, la ratio della nomina è da ricercare (come nelle società di capitali) nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, ed in presenza di disaccordi tra i soci, l'ente sociale non rimanga privo, per un periodo indeterminato di tempo, degli organi deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento (artt. 2274 e ss. c.c.). Tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma 2, e art. 2417, comma 1°, c.c.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nell'interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci. Pertanto, il decreto presidenziale può essere adottato in presenza di un contrasto tra le parti non solo sulla nomina del liquidatore, ma anche sullo stato di scioglimento, essendo in tal caso attribuito al Giudice di effettuare un accertamento incidentale, e pertanto sempre di natura non decisoria, circa la sussistenza di una delle cause legali di scioglimento, e sempre salvo il potere delle parti di revocare il liquidatore, con il consenso di tutti i soci, ovvero di agire in via contenziosa, per ottenere l’accertamento definitivo della causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. È quindi previsto un rimedio tipico, che consente al socio interessato di ottenere la nomina del liquidatore in tempi congrui, a seguito di un procedimento a cognizione sommaria, non essendo invece prevista una tutela cautelare che consenta di ottenere, in via anticipata e urgente, gli effetti di un provvedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di nomina ex art. 2275 c.c..
Ai sensi dell’art. 2260 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, regolati dalle norme sul mandato. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, in base ai principi generali che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, parte attrice può limitarsi ad allegare l'inadempimento , mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento dell’incarico.
Integrano causa di revoca, rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c., tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento; ed altresì le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi o comunque la violazione di norme che, per la loro frequenza o gravità, facciano venir meno la fiducia dei soci sull’operato degli amministratori. Integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca, la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. La nomina dell’amministratore da sostituire all’organo revocato non può essere effettuata dal Tribunale ma compete all’assemblea: non è consentito all’Autorità Giudiziaria intervenire a comporre eventuali contrasti tra soci che non consentano di addivenire a tale nomina, verificandosi, in tal caso, una causa di paralisi nel funzionamento della società che, qualora non risolta in seno alla società, dovrà necessariamente portare alla sua liquidazione, ma non potrà essere arginata con la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale né in sede di merito né in sede cautelare.
In presenza di un dissidio sostanziale tra soci di una società di persone sulla sussistenza della causa di scioglimento, il ricorso per la nomina di liquidatore ex art. 2275 c.c. non è ammissibile.
Non rilevano ai fini dell’affermazione della sussistenza di una causa di scioglimento la mera difficoltà economica della società né la presenza di addebiti gestori in quanto non costituiscono di per sé una causa di scioglimento, che richiede l'impossibilità assoluta e obiettiva di conseguire l'oggetto sociale.
L'art. 2489 c.c. va interpretato nel senso che il liquidatore è tenuto a compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, salva diversa disposizione statutaria o adottata in sede di nomina, dal che discende che i poteri del liquidatore devono ritenersi di attribuzione legale e che all'assemblea sia conferito un potere sussidiario, di modularli o circoscriverli, senza tuttavia potersi discostare dallo scopo liquidatorio (e fermo restando il potere dell'assemblea di revocare la liquidazione, sussistendone i presupposti).
Salvo che lo statuto, la delibera di nomina del liquidatore o l’assemblea non vietino espressamente la cessione dell’azienda, il liquidatore è autorizzato a disporla, in fase di liquidazione, in base al generale disposto dell’art. 2489 c.c. L’alienazione dell’unica azienda o di un ramo di azienda deve ritenersi come atto modificativo dell’oggetto sociale solo nell’ipotesi in cui la società stia operando in continuità e secondo gestione caratteristica. Infatti, una volta deliberata la liquidazione, la vendita o cessione dei beni e degli assets societari costituisce la principale modalità di attuazione dello scopo liquidatorio e pertanto non integra un mutamento dell’oggetto sociale tale da richiedere la necessaria autorizzazione assembleare, così come non va a integrare una rilevante modificazione dei diritti riservati ai soci nella fase liquidatoria.
Nel caso in cui la nomina del liquidatore avviene ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c., al tribunale, che non svolge un'attività meramente suppletiva di natura eccezionale, deve essere riconosciuto non solo il potere di nomina del liquidatore ma anche quello di determinare i poteri di quest'ultimo e le regole della liquidazione.
La legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori da parte degli eredi del socio defunto, pure esclusa in via di principio qualora essi non abbiano acquisito la qualità di socio, può tuttavia essere ricavata in via surrogatoria, tenuto anche conto del regime previsto dall’art. 2270 c.c. a tutela dei creditori del socio e del loro diritto di chiedere la liquidazione della quota dello stesso, dalla disciplina dell’art. 2900 c.c., attivabile, anche in via di urgenza, dagli eredi del socio ogni qual volta non residuino soci superstiti che possano agire per la revoca di liquidatori negligenti ovvero esercitare l’azione risarcitoria nei loro confronti, non quali soci della s.n.c., non essendo subentrati nella società in tale veste ex art. 2284 c.c.
Anche quando la s.g.r. è posta in l.c.a. ed ha subito la revoca dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio, ogni diritto inerente ai beni dei fondi gestiti non può che essere esercitato dalla s.g.r. stessa (che ne è titolare formale, sostanziale e processuale, e poi tenuta a riversare al fondo gli effetti sostanziali della gestione a guisa di un mandatario). Secondo l’art. 57, co. 3-bis t.u.f., la liquidazione va condotta dal gestore posto in liquidazione, nella persona dei suoi commissari, e i partecipanti hanno diritto a vedersi liquidare il residuo netto di liquidazione. Tale disciplina implica necessariamente la conservazione in capo al gestore dei suoi poteri e dei suoi diritti “formali e sostanziali e processuali” sui beni del fondo, anche se da esercitare nell’ottica liquidatoria.
Il provvedimento ex art. 78 c.p.c. di nomina di un curatore speciale del fondo comune di investimento non estende il suo effetto fino al punto di assegnare al fondo (affinché li potesse esercitare il curatore speciale) poteri e diritti che per legge il fondo non avrebbe comunque potuto esercitare, e in particolare poteri e diritti non appartenenti al fondo, ma alla s.g.r. che lo gestisce. Il provvedimento ex art. 78 non è atto a conferire poteri, ma solo provvede alla nomina di un rappresentante, che eserciti i poteri stabiliti dalla legge all’ente rappresentato. In questo senso il provvedimento non è esistente nella parte in cui esso assegna al fondo l’esercizio dei diritti di un soggetto diverso [nel caso di specie, una delibera di s.r.l. partecipata interamente dal fondo era stata approvata con il voto del curatore speciale e non della s.g.r.].
Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.
Deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società a responsabilità limitata per l'accertamento dello stato di scioglimento della società e la nomina giudiziale del liquidatore, difettando in tale fattispecie il presupposto normativo per l'adozione del provvedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c. rappresentato dall'omissione degli amministratori, posto che proprio l'amministratore di s.r.l. è il soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all'accertamento della causa di scioglimento della società. Cosicché, non può ravvisarsi una "competenza sostitutiva" dell'Autorità Giudiziaria a fronte di un'omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare, accertando la causa di scioglimento dell'ente amministrato, convocando poi l'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso, ricorrendo poi al Tribunale per la nomina giudiziale del liquidatore.