La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina, su istanza ex art. 2487, comma 2, c.c.. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.
Ove venga richiesta all'autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l'incapacità dell'assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l'autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.
La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno carattere di indispensabilità ed essenzialità, tali da impedire all’assemblea di esercitare le proprie funzioni essenziali. Rientrano tra tali decisioni l’approvazione del bilancio e la revoca o conferma dell’organo di gestione.
In presenza di una paralisi decisionale derivante da un conflitto paritetico tra soci e dall’inerzia dell’amministratore nell’accertare lo scioglimento, il tribunale deve accertare e dichiarare la causa di scioglimento ex art 2485, comma 2, c.c. e nominare il liquidatore, senza convocare un’assemblea ormai incapace di deliberare.
Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.
Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l'incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall'amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all'art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore, occorre procedere con l'affidamento dell'incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l'incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.
Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore sociale, vi provvede il Tribunale ex art. 2487 comma 2 c.c. in sostituzione dell'assemblea.
Sussistono i presupposti per la nomina del liquidatore della società ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c. in caso di continua inattività dell'assemblea ed impossibilità di suo funzionamento ex art. 2484, n. 3, c.c. per conflitto insanabile tra i soci determinate dalla reiterata mancata partecipazione del socio di maggioranza e conseguente impossibilità di formazione della maggioranza necessaria per la nomina di un nuovo amministratore, l'approvazione del bilancio e la nomina, una volta acclarata la causa di scioglimento della società, di un liquidatore ex art. 2487, primo comma, c.c.
Le spese del procedimento di nomina giudiziale del liquidatore della società vanno poste a carico del socio di maggioranza costituitosi al quale sia addebitabile la stasi della società per non aver presenziato alle assemblee convocate per i vari adempimenti sociali e, pur essendo a conoscenza e non negando la causa di scioglimento della società, abbia costretto il socio di minoranza ad adire l'autorità giudiziaria.
In tema di scioglimento di società di capitali (nel caso specifico, una società a responsabilità limitata), l’intervento suppletivo del Tribunale volto alla nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. presuppone l’accertamento della già avvenuta messa in liquidazione della società, la quale, ove non derivi dall’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento ex art. 2484, nn. 1-5, c.c., deve risultare da valida deliberazione assembleare adottata con le forme di legge. È, pertanto, inammissibile il ricorso ex art. 2487, co. 2, c.c. volto alla nomina del liquidatore in mancanza di una valida deliberazione assembleare di scioglimento, allorquando l’assemblea abbia sì deliberato lo scioglimento ma senza il rispetto della forma notarile, rimanendo improduttiva di effetti e non potendosi sostituire il Tribunale all’assemblea per una scelta discrezionale, rimessa ai soci, di scioglimento volontario. In mancanza di una causa legale di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., l’inerzia dell’assemblea o l’esistenza di una situazione di stallo nella definizione del piano di liquidazione non legittima l’intervento del Tribunale ai fini della nomina del liquidatore.
Deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società a responsabilità limitata per l'accertamento dello stato di scioglimento della società e la nomina giudiziale del liquidatore, difettando in tale fattispecie il presupposto normativo per l'adozione del provvedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c. rappresentato dall'omissione degli amministratori, posto che proprio l'amministratore di s.r.l. è il soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all'accertamento della causa di scioglimento della società. Cosicché, non può ravvisarsi una "competenza sostitutiva" dell'Autorità Giudiziaria a fronte di un'omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare, accertando la causa di scioglimento dell'ente amministrato, convocando poi l'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso, ricorrendo poi al Tribunale per la nomina giudiziale del liquidatore.
Nel procedimento di nomina giudiziale del liquidatore promosso dal socio di s.r.l., la palese mancanza di fondi sociali per provvedere ai costi della liquidazione (rappresentati sia da costi vivi, quali ad esempio il pagamento di diritti camerali, sia dal compenso dovuto al liquidatore) depone essa stessa per una situazione di impossibilità della s.r.l. di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, tale da imporre la segnalazione al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 7, n. 2, l. fall. Infatti, la nomina di un altro liquidatore, dopo il rifiuto di quello precedentemente nominato dovuto alla carenza di fondi per far fronte ai costi di liquidazione, non è di per sé idonea ad ovviare alla situazione di incapienza della s.r.l.; né può ritenersi che la nomina del liquidatore di società di capitali da parte del Tribunale possa dar luogo all'apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato ovvero a carico del liquidatore nominato.
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale quando sia provata l'indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.