Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest’ultimo predeterminato.
Il divieto di cui all’art. 2474, che vieta in primo luogo l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie quote, si estende anche all’ipotesi di accollo del debito relativo al pagamento del corrispettivo stabilito nella cessione, poiché anche tale ipotesi pregiudica gli interessi protetti dalla norma. Ne consegue la nullità della pattuizione in contrasto con tale divieto, anche se intervenuta a sei anni di distanza dalla cessione delle quote.
Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, (altro…)
E' invalido l'atto di cessione di azioni qualora i convenuti non intendano avvalersi della relativa procura oggetto di querela di falso a seguito di interpello di parte attrice; ne consegue che la procura deve ritenersi interamente inutilizzabile e l'atto di cessione nullo, per mancanza di volontà alla stipulazione del negozio in capo alla cedente.
La dichiarazione di nullità per assenza di causa del contratto di compravendita azionaria implica che il soggetto cessionario non è mai stato legittimato ad esercitare qualsivoglia diritto sociale (altro…)
Il provvedimento di sequestro conservativo concesso a tutela del diritto di credito alle restituzioni e alle ripetizioni dei pagamenti indebiti in relazione alla domanda di merito di nullità del contratto, perde la sua efficacia - integrando l'ipotesi disciplinata e prevista dall'art. 669 novies cpc - qualora dall'accoglimento (altro…)