Dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio obbligo di prestare la propria collaborazione nell’attività della società. Se così fosse, tutti i soci sarebbero tenuti (anche) ad un conferimento d’opera, che invece costituisce solo uno dei possibili contenuti che il conferimento può assumere. Tale considerazione trova conferma nel fatto che in generale non tutti i soci devono necessariamente partecipare all’amministrazione: ciò è tanto più vero e addirittura indefettibile nelle s.a.s., dove la dicotomia tra soci accomandatari e soci accomandanti si riflette non solo nel regime di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali ma anche nel ruolo e nei poteri gestori, sostanzialmente assenti in capo agli accomandanti.
Il divieto di concorrenza, imposto dall’art. 2301 c.c. a carico dei soci di s.n.c., nelle s.a.s. è applicabile esclusivamente al socio accomandatario, come si desume chiaramente dal fatto che l’art. 2318 c.c. estende ai soli soci accomandatari i diritti e gli obblighi previsti per i soci di società in nome collettivo: "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". È fatta salva la possibilità che per i soci accomandanti un divieto di concorrenza venga introdotto con apposita previsione del contratto sociale. Quand’anche fosse configurabile in capo al socio accomandante un divieto di concorrenza, troverebbe comunque applicazione l’art. 2301, co. 2 c.c., secondo cui il consenso degli altri soci allo svolgimento di attività in concorrenza – che impedisce l’insorgenza dell’obbligazione negativa – si presume se tale attività era preesistente alla stipula del contratto sociale ed essi ne erano a conoscenza.
Per le società di persone l’art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. A differenza dei soci di società di capitali, i soci di società di persone sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione dell’utile, che sorge a fronte della mera produzione di ricavi in misura maggiore rispetto ai costi, come accertato in sede di rendiconto. Fermo il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), gli utili e le perdite sono ripartiti secondo le previsioni del contratto sociale. In mancanza, trovano applicazione i criteri legali suppletivi di ripartizione, secondo cui utili e perdite si presumono i) proporzionali ai conferimenti ovvero ii) uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato nell’atto costitutivo.
È indebita la sovrapposizione tra i) la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, che riguarda i rapporti tra il socio e i creditori sociali e ii) la ripartizione delle perdite, che invece riguarda i rapporti tra socio e società. Inoltre, prima dello scioglimento della società le perdite hanno un rilievo solo indiretto, perché impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Un accordo di investimento e patto parasociale che preveda l'inserimento di una c.d. opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito può considerarsi concluso in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. solo se dall’esame dell’intero e complessivo sistema di clausole dell’accordo in cui l’opzione è inserita emerge la realizzazione di una forma di finanziamento elusivo della causa societatis, idoneo ad escludere il socio in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita del capitale sociale. In tal senso non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. per difetto o illiceità della causa concreta un accordo di investimento e patto parasociale con cui viene attribuito ad un socio un diritto di opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito, esercitabile anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in quanto il caso contrario gli consentirebbe di sottrarsi illegittimamente e in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita, potendo egli sempre ottenere senza la sopportazione di alcun rischio il rimborso del proprio credito mediante la mera retrocessione della partecipazione sociale al prezzo prestabilito (nel caso di specie ciò era possibile anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale).
In difetto di prova di una specifica pattuizione in ordine alla partecipazione agli utili (non ricavi) o alle perdite, il rapporto volto a attribuire una quota parte dei ricavi conseguiti dall'imprenditore (altro…)