La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura solidale rispetto a quella degli amministratori e ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci. Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - rivolgendo la sua azione verosimilmente contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo deve ritenersi insussistente quando risulti l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale idonea a garantire il soddisfacimento del credito azionato, con massimale capiente rispetto al danno prospettato e con denuncia del sinistro effettuata durante il periodo di validità della polizza. In tal caso, il creditore può fare legittimo affidamento sull’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’integrale ristoro del pregiudizio.
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).
Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.
In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.
L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento e la riconducibilità degli atti dannosi a specifiche direttive della controllante, poste nell’interesse proprio o di terzi; è onere del danneggiato provare tali presupposti.
Ai fini della responsabilità ex art. 2497 c.c., la mera coincidenza degli organi gestori della controllante e della controllata e il controllo totalitario non sono sufficienti a dimostrare l’esercizio illecito dell’attività di direzione e coordinamento, occorrendo la prova del collegamento tra gli atti di mala gestio e il perseguimento di un interesse proprio della controllante o del gruppo.
Il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2476 sesto comma c.c. quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento del credito, dovendo provare la propria posizione creditoria, la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno.
Integra mala gestio la condotta degli amministratori che, mediante inadempimenti verso i creditori, mancata difesa nei giudizi e assenza di iniziative a tutela del patrimonio sociale, consenta il depauperamento del patrimonio della società, rendendolo incapiente rispetto alle pretese creditorie.
Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere desunto anche da una valutazione prognostica negativa circa la capacità del debitore di conservare il proprio patrimonio con la necessaria prudenza, desunta da una pregressa condotta gestoria negligente e pregiudizievole per i creditori.
In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i., è sufficiente la prova documentale della titolarità dei diritti e la sussistenza di elementi presuntivi di contraffazione, anche corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato anche in presenza di violazioni parziali accertate, mentre il periculum in mora sussiste laddove l’utilizzo dei prodotti contraffatti sia idoneo a determinare sviamento di clientela e svilimento del brevetto, danni non integralmente risarcibili per equivalente.
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.
Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.
La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus boni iuris ricorre in presenza di una narrazione fattuale e giuridica da cui emerga la verosimile esistenza del diritto violato e, dunque, la probabile fondatezza della pretesa azionata; deve essere valutato dal giudicante con un certo rigore ed in presenza di elementi chiari e lineari, atteso che in un procedimento quale quello cautelare, a cognizione necessariamente sommaria, le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono attenuate.
Il periculum in mora, invece, ricorre in presenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; tale requisito deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra il momento in cui i fatti oggetto di giudizio sono divenuti noti al Ricorrente ed il momento in cui questi si è determinato ad agire in giudizio.
Ai fini della distinzione tra le fotografie d'autore e le fotografie semplici, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. In sintesi, la professionalità nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.
L’inibitoria non ha solo la funzione di far cessare la reiterazione dell’illecito in atto, ma svolge anche un'evidente funzione “protettiva” volta a impedire la reiterazione dell’illecito nel futuro, con la conseguenza che essa va disposta anche quando sia momentaneamente cessata la condotta, se appare pur sempre concretamente possibile la sua reiterazione.
In relazione al periculum in mora nel caso di illeciti continuativi va osservato che l'imminenza del pregiudizio è costituita dal rischio di aggravamento della posizione della vittima in conseguenza della ripetizione della lesione. Come noto l’art. 156 l.d.a. tutela con l’azione inibitoria sia la violazione del diritto d’autore sia la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta. Posto che negli illeciti continuativi la permanenza della lesione è sostanzialmente un elemento intrinseco della fattispecie, la condizione necessaria per dare ingresso alla cautela sta nella circostanza che non si sia verificata una stabilizzazione dell’assetto dei rapporti e che la condotta abbia medio tempore accentuato la propria potenzialità lesiva.
La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.
L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
Nell'ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora per l'accoglimento della domanda atteso che la commercializzazione della varietà vegetale coltivata o che potrebbe essere in futuro ancora coltivata, arrecherebbe un danno in termini di sviamento della clientela non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l'estrema difficoltà di determinare l'entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all'esito del giudizio di merito.
Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la concessione del sequestro giudiziario sono: a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell’ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. “fumus boni iuris”); b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”).
Nel sequestro giudiziario, l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”) è stata in passato ravvisata dalla giurisprudenza, oltre che in caso di “pericolo attuale di sottrazione o di distruzione” del bene da sottoporre a sequestro, anche in presenza della prospettazione della “semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta”.
Deve escludersi che la stipula di un contratto di affitto di azienda possa di per sé determinare il pericolo di sottrazione del bene, assumendo l’affittuario la posizione di mero detentore qualificato, in quanto tale non legittimato ad alienare a terzi l’universalità di beni.
Nell'ambito dell'azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, ai fini dell’accoglimento di una domanda di sequestro ex art. 671 c.p.c., è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, di insufficienza patrimoniale e possibile depauperamento del patrimonio del debitore. Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall’art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni approssimative ed ipotetiche, non supportate da idoneo fondamento documentale, in merito alla sussistenza di una situazione patrimoniale del debitore insufficiente rispetto al credito per il quale si agisce. Allo stesso modo, non è consentito al giudice desumere l’esistenza del periculum dalla mera sproporzione tra l’entità del credito, in tesi vantato dal ricorrente, e il valore attuale del patrimonio di cui dispone il debitore e che non è, tanto meno sufficiente, il mero sospetto circa l’intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia del credito tutti o alcuni dei suoi beni. L’inadeguatezza del patrimonio del debitore
rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo.