Il soggetto che non sia amministratore della società non ha il potere di impegnare la società medesima; né può invocarsi, al proposito, la figura dell'amministratore di fatto, poiché tale è il ruolo di chi, appunto, gestisce di fatto, ma non formalmente e, per ciò stesso, non ha poteri di rappresentanza della società (per spendere i quali si avvale della interposizione dell’amministratore formale).
L’art. 2384 c.c. – ove prevede che le limitazioni del generale potere di rappresentanza degli amministratori sono irrilevanti verso l’esterno, anche se pubblicate, salvo che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società – si applica anche alla c.d. rappresentanza processuale.
In tema di annullabilità delle deliberazioni assembleari, la fattispecie di cui all’art. 2377, co. 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto; la sostituzione preclude, cioè, la pronuncia di invalidità della delibera sostituita solo nel caso in cui la delibera sostitutiva sia valida. Pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce l’applicazione dell’art. 2377, co. 8, c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale.
La deliberazione assembleare, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un falsus procurator, è viziata da annullabilità. Il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell’art. 1399 c.c.
Le delibere modificative non iscritte nel registro delle imprese ex art. 2436 c.c. – espressamente richiamato, in tema di s.r.l., dall’art. 2480 – costituiscono un’ipotesi tipica di delibera inefficace; l’inefficacia può, come tale, essere fatta valere anche oltre il termine di decadenza posto dall’art. 2377 c.c. da chiunque vi abbia interesse.
Lo scopo della norma di cui all’art. 2468, co. 5, c.c. è quello di individuare un unico interlocutore con la società, al fine di agevolare i rapporti tra questa e i partecipanti alla comunione. La norma è chiara nel sancire la obbligatorietà dell’esercizio di tutti i diritti dei comproprietari, senza alcuna eccezione, per il tramite del rappresentante comune. Sicché, la chiara espressione omnicomprensiva e lo scopo di rendere più agevoli – dal punto di vista organizzativo – i rapporti tra la società e i comproprietari della partecipazione sociale inducono a ritenere che ogni diritto connesso alla titolarità della quota debba essere necessariamente esercitato per il tramite del rappresentante comune. Si tratta, dunque, di un caso di rappresentanza necessaria.
Dall’investitura del rappresentante comune derivano due distinti rapporti, l’uno interno, tra comproprietari e rappresentante comune, e l’altro esterno, tra rappresentante comune e società, con applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante comune, delle istruzioni impartitegli dai comproprietari sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall’altro, potrà essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.
Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale di una società abbia disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, può sussistere manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l’atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata. La rappresentanza, infatti, può essere dedotta da ogni altro elemento da cui risulti che l’attività di tale soggetto si svolge, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito; di conseguenza la contemplatio domini può essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente.
La c.d. contemplatio domini non richiede l'uso di formule sacramentali né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale
Il voto espresso in assemblea da una società-socia attraverso un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza ma non in seguito ad una corretta formazione della volontà della società-socia è inefficace e tale resta se non interviene la ratifica da parte del dominus.
Nel caso di specie, il voto espresso in assemblea in nome e per conto di una società-socia dal presidente del consiglio di amministrazione della stessa che, pur dotato per statuto della rappresentanza generale, era tuttavia privo del potere gestorio mancando un’apposita delibera del consiglio di amministrazione rende il voto inidoneo a produrre l’effetto di concorrere alla formazione della volontà assembleare.
Tale vizio nella formazione della volontà sociale dell'ente socio produce come ulteriore conseguenza l’annullabilità della deliberazione assunta con l’apporto determinante del voto espresso in violazione della disciplina della rappresentanza.
La legittimazione a impugnare la deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha disposto il commissariamento di un’associazione non riconosciuta associata al medesimo va sicuramente riconosciuta in capo a quest’ultima – quale "socia" dell’ente riconosciuto ENCI e soggetto direttamente interessato dalla decadenza del proprio organo direttivo e dalla sostituzione dei membri con un commissario straordinario – e non ai relativi associati. A tale conclusione si giunge facendo applicazione dei principi che regolano le società di capitali e, in particolare, dell’art. 2388 c.c., che riconosce ai soci la legittimazione a impugnare le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti (nel caso di specie, alcuni degli attori sono “soci della socia”, privi del potere di rappresentanza dell’associazione verso terzi, per cui non possono far valere nel processo un diritto altrui in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso ex art. 81 c.p.c.).
L’amministratore unico di una società di capitali che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell’altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. Tale circostanza (altro…)
E' invalido l'atto di cessione di azioni qualora i convenuti non intendano avvalersi della relativa procura oggetto di querela di falso a seguito di interpello di parte attrice; ne consegue che la procura deve ritenersi interamente inutilizzabile e l'atto di cessione nullo, per mancanza di volontà alla stipulazione del negozio in capo alla cedente.
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte a una situazione ragionevolmente attendibile (ancorché non conforme a realtà) non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità (altro…)
L’attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici (altro…)
In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta nei confronti della parte e non del difensore, la cui attività, seppur provvisoria, ha comunque determinato l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria (altro…)
Nel sistema vigente le società – ed, in particolare, quelle di capitali – si pongono come soggetti di diritto ben distinti dalle persone dei soci, dotate di un proprio patrimonio e di autonomia patrimoniale perfetta. Il che implica che solo colui che abbia la legale rappresentanza della società può validamente contrarre in nome e per conto della stessa, ed impegnare nei rapporti esterni la volontà dell’ente, spendendo la qualità ed il potere rappresentativo; per converso, analogo potere non può riconoscersi ai soci in quanto tali (nella specie il Tribunale, (altro…)