La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.
La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.
La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.
La novità deve dirsi sussistente laddove l’invenzione (definita, a norma dell’art. 52 c.p.i., dalle rivendicazioni) non sia stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. Tale valutazione, ove compiuta rispetto ad una singola rivendicazione, ha esito negativo quando tutte le caratteristiche rivendicate risultano presenti in un’anteriorità.
Ai sensi dell’art. 52 c.p.i. i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, che devono, a loro volta, essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni. Ne consegue che tali elementi (descrizione e disegni) sono confinati in un ruolo esclusivamente interpretativo e, come tali, non possono aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono né consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato. Ne discende che in caso di divergenza tra quanto descritto e quanto rivendicato è possibile tutelare esclusivamente quegli elementi che risultino contemporaneamente compresi sia nella descrizione che nelle rivendicazioni.
L’art. 79 c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularlo, aggiungendo elementi specificativi e non, invece, generalizzando la portata delle rivendicazioni originarie mediante l’elisione di elementi ivi previsti, con un doppio limite: la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni è esclusivamente il contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; e l’oggetto del brevetto che consiste nell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie. Viola tale limite la riformulazione che si risolva nella generalizzazione di caratteristiche originariamente più specificatamente rivendicate perché tale da apportare un quid novi non ammesso. Tale principio si giustifica con l’esigenza di tutelare i terzi, al fine di consentire a questi ultimi di identificare con sicurezza l’area massima che potrà essere coperta dal futuro brevetto fin dalla pubblicazione della relativa domanda.
Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè (altro…)
Il giudice dinanzi al quale viene fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda ha, per l’applicazione del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, la (altro…)
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell'art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico; non costituisce per contro divulgazione la presentazione di (altro…)
Fermo restando che la caratteristica giuridica del modello di utilità è rappresentata dalla sua particolare novità intrinseca, diretta a determinare un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente, ai fini della verifica circa la sussistenza del diritto di privativa, integrano (altro…)