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Tribunale di Firenze, 28 Aprile 2025, n. 1490/2025
Prelazione statutaria sulle quote: legittimazione del socio pretermesso e onere di provare l’interesse leso
La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto e può essere fatta...

La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto e può essere fatta valere anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola. Tuttavia, il socio che agisce non può limitarsi a dedurre la mera violazione della prelazione, dovendo allegare e provare il concreto interesse leso. L’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini della determinazione del danno lamentato.

In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione l'inefficacia del trasferimento della partecipazione sociale può essere fatta valere in giudizio tanto dalla società, quanto dai singoli soci pretermessi.

Tribunale di Bologna, 1 Aprile 2025
Cessione di quota in spregio alla prelazione statutaria: effetti e rimedi
La violazione da parte del socio di una società a responsabilità limitata della clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione degli altri soci in caso di cessione, totale o...

La violazione da parte del socio di una società a responsabilità limitata della clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione degli altri soci in caso di cessione, totale o parziale, della quota, non comporta la nullità del trasferimento, né il diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione presso il cessionario.

Tale violazione determina, invece, l’inefficacia della cessione e legittima rimedi risarcitori in favore del socio pretermesso secondo le regole generali sull’inadempimento, nonché la facoltà della società di negare all’acquirente l’iscrizione nel libro dei soci, posto che l’osservanza della prelazione costituisce condizione per l’efficace acquisto della qualità di socio.

Tribunale di Catanzaro, 1 Ottobre 2024, n. 1885/2024
Clausola di prelazione: definizione e conseguenze della sua violazione
Le clausole di prelazione sono quel tipo di clausole limitative del trasferimento di quote che attribuiscono ai soci il diritto di essere preferiti a terzi – a parità di condizioni...

Le clausole di prelazione sono quel tipo di clausole limitative del trasferimento di quote che attribuiscono ai soci il diritto di essere preferiti a terzi - a parità di condizioni - in caso di alienazione della partecipazione. Dal punto di vista strettamente operativo, il meccanismo delineato dalle clausole di prelazione prende il suo avvio con la cosiddetta denuntiatio, ossia con l’inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell’art. 1326 c.c. al terzo cessionario. Con riguardo ai caratteri che deve assumere una valida denuntiatio si ritiene che essa debba contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta. Da qui la necessità che la denuntiatio contenga tutte le condizioni dell’offerta e, in particolare, il nominativo del terzo interessato all’acquisto, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all’intuitus personae, non soltanto uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale, ma anche l’esigenza di permettere una valutazione circa l’opportunità di esercitare o meno la prelazione, atteso che la serietà e congruità dell’offerta possono dipendere anche dalla persona dell’offerente e dovendosi dall’altra parte consentire ai soci titolari del diritto di prelazione la valutazione circa l’ingresso nella società di nuovi soci. Si ritiene, inoltre, che la denuntiatio debba indicare il prezzo offerto o concordato con il potenziale acquirente.
Per quanto concerne le conseguenze della violazione delle clausole che limitano la circolazione di partecipazioni di s.r.l., occorre distinguere tra le clausole che abbiano natura parasociale e quelle inserite nello statuto della società. La violazione delle prime comporterà la responsabilità del socio che abbia violato la norma parasociale, ma nessuna conseguenza potrà essere ravvisata sul piano dell’organizzazione sociale. Le conseguenze sono diverse nell’ipotesi in cui il patto di prelazione non sia previsto nel patto parasociale e venga inserito, piuttosto, con apposita clausola, dai soci stipulanti nell’atto costitutivo o nello statuto della stessa società. Infatti, alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi efficacia reale, i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo è ormai pacifico che la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell’oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d’inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. Più in particolare si ritiene che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporti l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni.

Tribunale di Firenze, 22 Aprile 2025, n. 1490/2025
Cessione di partecipazioni in violazione di prelazione statutaria
La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché...

La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto. In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione, dunque, l’inefficacia del trasferimento della quota sociale può essere fatta valere in giudizio non soltanto dalla società, ma anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale a interesse “organizzativo” della società, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola.

La cessione a terzi di quote sociali in violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta automaticamente - nel senso che non determina ipso iure la perdita di efficacia ma deve essere fatta valere dal socio pretermesso - l’inefficacia del negozio traslativo: il socio pretermesso non può limitarsi a lamentare la semplice violazione della clausola ma deve allegare e provare l’effettivo interesse leso dal mancato rispetto della prelazione con l’eventuale conseguente diritto al risarcimento del danno. Tale interesse non può essere individuato nel mero interesse al rispetto del procedimento di cessione. Ancora, l’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

Tribunale di Catanzaro, 29 Luglio 2024, n. 1548/2024
Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio
L’alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il...

L'alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l'alienazione in violazione di clausola limitativa della circolazione di natura parasociale comporterà la sola responsabilità del socio alienante (inadempiente rispetto al patto parasociale), senza che sia ravvisabile alcuna conseguenza sul piano dell'organizzazione sociale.

La denunciato (ossia l'inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell'art. 1326 c.c. al terzo cessionario) deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.

Tribunale di Catanzaro, 7 Agosto 2024, n. 1607/2024
Cessione di partecipazioni sociali: termine di prescrizione, forma e prelazione statutaria
Alle vicende afferenti a un contratto avente a oggetto la cessione di quote sociali deve applicarsi il regime proprio della compravendita, nella quale, in considerazione della specificità dell’oggetto, a fianco...

Alle vicende afferenti a un contratto avente a oggetto la cessione di quote sociali deve applicarsi il regime proprio della compravendita, nella quale, in considerazione della specificità dell’oggetto, a fianco della disciplina codicistica di cui agli artt. 1470 ss. c.c., troverà applicazione anche quella dettata in materia di trasferimento e trasferibilità delle partecipazioni sociali, di cui agli artt. 2468 e ss. c.c., senza che ciò comporti, tuttavia, l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 2949 c.c. per quanto concerne i diritti derivanti da rapporti sociali, non venendo, infatti, annoverati tra gli stessi quelli connessi ad una compravendita di quote, dal momento che si tratta di un atto nel quale l’elemento societario interviene unicamente a qualificare il particolare oggetto della disposizione. Dunque, in tema di cessione di partecipazioni sociali, ove l’unico elemento di carattere “societario” esistente è l’oggetto della compravendita, dovrà applicarsi l’ordinario termine prescrizionale decennale, di cui all’art. 2946 c.c., operante in materia di rapporti contrattuali, il cui dies a quo deve essere individuato nella data dalla quale il credito può essere fatto valere secondo i principi racchiusi nell’art. 2935 c.c..

Il contratto di cessione di partecipazioni, nei rapporti interi tra cedente e cessionario, è valido ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ab substantiam, né ad probationem. Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l'adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale.

Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali e avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, giacché preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. Ciò non di meno, il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali vincola il socio nei confronti degli altri soci nonché nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra socio cedente e terzo cessionario.

Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2025
Violazione della prelazione statutaria e presupposti per la concessione del sequestro giudiziario
Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto...

Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015), sicché in ogni caso, e financo in astratto, non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa.

Tribunale di Roma, 13 Luglio 2023
Sequestro giudiziario di partecipazioni alienate in violazione della prelazione societaria
Il patto di prelazione, inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, siccome preordinato a garantire un particolare assetto proprietario ha efficacia...

Il patto di prelazione, inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, siccome preordinato a garantire un particolare assetto proprietario ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.

La violazione di tale clausola statutaria comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione della cessione della partecipazione societaria, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni.  L’efficacia reale del patto non implica la configurabilità di un diritto potestativo del socio pretermesso di “riscattare” la partecipazione nei confronti dell’acquirente e pertanto, proprio per la struttura e la natura della clausola di prelazione statutaria, il socio pretermesso non può ottenere una pronuncia di risoluzione o di nullità dell’atto di compravendita della partecipazione sociale (né tantomeno il riscatto), ma soltanto una pronuncia di accertamento dell’inefficacia dell’atto medesimo nei confronti della società. Quest’ultima, infatti, è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione.

Nel caso in cui, nonostante l’intervenuta accettazione della denuntiatio da parte del socio prelazionario, la partecipazione venga alienata ad un terzo, viene in rilievo direttamente il disposto di cui al terzo comma dell’art. 2470 c.c. Infatti, poichè il contenuto della denuntiatio ha la natura e gli effetti di una proposta contrattuale,  la semplice accettazione da parte del destinatario è idonea a perfezionare il contratto di trasferimento delle partecipazioni, con conseguente immediato trasferimento della partecipazione sociale in favore del prelazionario. Verificandosi una siffatta ipotesi, si deve valutare se l’intervenuto acquisto - perfezionatosi mediante l’accettazione del prelazionario della denuntiatio - debba in ogni caso prevalere rispetto all’acquisto effettuato dal terzo, applicando l’ultimo comma dell’art. 2470 c.c. che impone di tener conto della buona fede nell’acquisto del secondo acquirente della quota. Quanto alla buona fede, essa va intesa come “mancata possibilità di conoscenza” e di conseguenza  non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

Il primo comma dell’art. 669-septies c.p.c. dispone che l’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. L’identità delle domande cautelari deve essere comunque rapportata alla prospettata domanda di merito, sicché la diversità di causa petendi e di petitum delle due domande di merito comporta la non sovrapponibilità della domanda cautelare (e l’esclusione dell’esistenza di un giudicato cautelare).

Tribunale di Catanzaro, 4 Ottobre 2022
Sequestro giudiziario di azioni, efficacia della prelazione statutaria e conseguenze della sua violazione
Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa disposizione normativa di cui all’art. 2352 c.c.; in relazione alla...

Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa disposizione normativa di cui all’art. 2352 c.c.; in relazione alla strumentalità del sequestro richiesto ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni su cui è stato autorizzato e posto il vincolo, spetta al ricorrente dedurre di aver proposto, nel giudizio arbitrale di merito pendente, la domanda di restituzione delle azioni in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o inesistenza/annullabilità della delibera assembleare (e ciò a prescindere dall’eventuale ammissibilità e fondatezza di tale azione restitutoria).

Con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo si attribuisce alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria.

Alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi "efficacia reale" i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo, la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni. La violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi. La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto, dunque, non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l’assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento al socio pretermesso.

Tribunale di Palermo, 17 Febbraio 2021
Patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile...

Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. A differenza della clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale che ha effetti obbligatori tra le parti – con conseguente rilievo della sua violazione solo sul piano risarcitorio – quella contenuta nello statuto ha efficacia reale e, in caso di violazione è opponibile anche al terzo acquirente.

Il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l’esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione. L’interesse ad agire, in termini generali, costituisce, infatti, una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e s’identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza.

Tribunale di Milano, 8 Giugno 2021
Violazione di una clausola di prelazione e tutela reale
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote...

Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

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