Il recesso è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, produce l’effetto estintivo del rapporto negoziale nel momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dal destinatario. La liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. Tale efficacia potrà venire meno soltanto nel caso in cui (condizione quindi risolutiva) la società proceda alla revoca della delibera sulla quale si fonda il recesso oppure venga deliberato lo stato di scioglimento.
Il socio receduto dalla s.r.l. non è più titolare dei diritti sociali né delle prerogative connesse alla sua qualità di socio e pertanto non è legittimato neppure a presentare ricorso ex art. 2409 c.c. e ciò anche nel rispetto dell’esigenza di certezza e rapida definizione degli assetti societari interessati da un simile fenomeno.
La procedura prevista dall'art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l'efficacia del recesso ma sussista tra i soci receduti e la società disaccordo esclusivamente sulla determinazione delle quote; disaccordo da intendersi, concettualmente, come come assenza di intesa o divergenza sul valore della partecipazione del socio, come è dimostrato dal riferimento espresso all'art. 1349 co. 1, c.c. che consente di assumere il meccanismo apprestato dall'art. 2473, co.3, c.c., sotto la generale figura dell'arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell'oggetto del contratto al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto.
Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.
Il socio di società cooperativa, il quale abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall’art. 2532 c.c), ha interesse in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti la legittimità del recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società. Questo perché il silenzio dell’organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere. Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio.
Il recesso convenzionale, oggi disciplinato all’art. 2532 c.c., in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione. Tali clausole volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in rifiuto di provvedere o in diniego assoluto ed immotivato all’approvazione, i quali oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione opera come condizione di efficacia
Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può essere esercitato solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del termine di durata della società. In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, lo stato di liquidazione non si determina automaticamente con la scadenza del termine, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., non potendo la prosecuzione di fatto dell’attività integrare una revoca implicita dello stato di liquidazione.
Il socio che, a seguito dell’azzeramento del capitale per perdite e del contestuale aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., ometta di sottoscrivere la quota di propria spettanza perde la qualità di socio e, con essa, anche la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.
In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato dal tribunale ai sensi degli artt. 2473 e 1349 c.c. è impugnabile solo ove risulti manifestamente erronea o manifestamente iniqua. L’impugnabilità per manifesta erroneità o iniquità non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, essendo necessario che l’errore, seppur tecnico, sia evidente, grave e concettualmente non condivisibile in materia non opinabile.
La determinazione del valore della quota che faccia riferimento al valore intrinseco anziché al valore di mercato non integra una manifesta erroneità ai sensi dell’art. 2473 c.c. idonea a invalidare la determinazione dell’esperto, in quanto i due concetti non presentano un diverso significato concettuale.
La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.
Deve dichiararsi la carenza di legittimazione dell’attore ad impugnare la delibera assembleare qualora lo stesso abbia esercitato il recesso comunicandolo alla società in data anteriore alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. La dichiarazione di recesso è infatti un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola notifica.
La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva, ma una conseguenza stabilita dalla legge.
In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ sez. 1, 31 maggio 2022, n. 17667).
Il potere discrezionale attribuito dalle clausole statutarie al consiglio di amministrazione o all’assemblea dei soci in ordine all’autorizzazione a recede non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso.
Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è ravvisabile carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale dei singoli soci convenuti ove l’attore abbia introdotto anche domande di condanna della società e dei soci, quali obbligati in solido ex art 2291 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti ai fatti che avrebbero giustificato il recesso dalla società e al pagamento del valore di liquidazione della sua partecipazione sociale; rispetto a queste domande (pagamento del valore di liquidazione della quota e risarcimento danni) legittimata passiva è la società ma non può escludersi anche la legittimazione passiva dei soci superstiti al fine di far valere la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Nel concorso tra le due cause di scioglimento del rapporto associativo [nel caso di specie, esclusione e recesso] vi è concorde volontà tra tutti i soci parti del contratto sociale sullo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio uscente; ciò comporta il venire meno di un interesse giuridico attuale all’opposizione con l’assorbimento di ogni questione sulla regolarità formale della decisione dei soci di esclusione.
La società rileva sul piano giuridico non solo come contratto, ma anche come forma di organizzazione di un’attività economica da svolgere nei confronti di altri soggetti. Questo spiega perché il suo scioglimento non faccia venir meno la forza vincolante dell’atto dal quale ha avuto origine, ma segni l’inizio di una nuova fase, la liquidazione, destinata a definire i molteplici rapporti derivati dall’esercizio dell’attività programmata e a ripartire l’eventuale residuo tra i soci. Invero, il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società non comporta la cessazione dell’autonomia patrimoniale, che anzi si rafforza (artt. 2271 e 2280 c.c.), non libera i soci dall’obbligo di effettuare i conferimenti (art. 2280, co. 2, c.c.), né determina la dissoluzione dell’organizzazione sociale, poiché anche in tale fase è individuabile una ripartizione di organi e di competenze finalizzata al raggiungimento di una finalità di comune interesse, ossia la definizione delle passività sociali, che la legge considera necessariamente collegata alla gestione delle società (art. 2280 c.c.). Ciò sta ad indicare che, benché sciolta, la società permane come gruppo organizzato e che i soci continuano a essere titolari di diritti e di obblighi. Conseguentemente, durante il procedimento di liquidazione, i soci comunque continuano a essere titolare di diritti e di obblighi non venendo meno la possibilità di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Considerando il regime della liquidazione del socio recedente ex art. 2437 quater c.c., che prospetta il recesso come un costo per la società solo in via eventuale nell’ipotesi in cui le partecipazioni del recedente non siano state acquistate dai soci o da terzi, il conflitto tra liquidazione del socio recedente e creditori sociali è solo eventuale e la disciplina del recesso dà priorità alla tutela di questi ultimi. Pertanto, lo stato di liquidazione della società non costituisce un limite all’esercizio del recesso, se durante la liquidazione si configura una causa legale o statutaria di recesso. Inoltre, nessuna norma del codice civile dispone nel senso della incompatibilità tra causa di scioglimento individuale del socio e stato di scioglimento della società con relativa liquidazione della stessa, non rinvenendosi, nell’ambito della disciplina delle società, una prevalenza delle cause di scioglimento della società rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale.
La dichiarazione di recesso del socio non ha come effetto immediato quello dello scioglimento del rapporto sociale, in quanto questo è il risultato di un procedimento i cui momenti possono essere così individuati: decorso dello spatium deliberandi della società per la revoca della delibera o la decisione di porsi in scioglimento/determinazione del valore della partecipazione/liquidazione della partecipazione al socio nelle sue varie forme. Ne consegue che il socio con la dichiarazione di recesso non perde automaticamente il suo status di socio acquisendo quello di creditore della società, ma continua a far parte della società finché non è conclusa tutta la fase di liquidazione della quota. Lo stesso socio recedente, pertanto, non assume la veste di creditore, non esistendo, in effetti, dall’altra parte una posizione debitoria predefinita nel quantum e nella individuazione dell’elemento soggettivo della obbligazione. Un credito liquido ed esigibile del socio nei confronti della società per il recesso intervenuto nella fase liquidatoria sorge solo con l'approvazione del bilancio di liquidazione.
La disposizione di cui all’art. 2491, co. 2, c.c., secondo cui i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, è espressione del principio di carattere generale per il quale ogni distribuzione patrimoniale in favore dei soci deve essere subordinata alla certezza di non compromettere la tenuta finanziaria della società, assumendo questo principio nella liquidazione un valore particolarmente significativo.
La responsabilità solidale e illimitata del socio di s.n.c. per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società. Nella liquidazione di una società in bonis, se i fondi per il pagamento dei debiti sociali sono insufficienti, il liquidatore può richiedere ai soci, oltre ai conferimenti ancora ineseguiti, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. La norma non si applica alla società fallita, nel senso che la contribuzione del socio illimitatamente responsabile si sostanzia nella sottoposizione del socio stesso a fallimento, ai sensi e nei limiti degli artt. 10 e 147 l.fall., mentre il socio cessato da oltre un anno, e quindi non assoggettabile a fallimento, non è nemmeno soggetto all’applicazione dell’art. 2280, co. 2, c.c., proprio perché ormai estraneo al rapporto sociale.
Il curatore non ha un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori del fallito nell'esercizio di azioni corrispondenti a diritti di cui essi siano titolari, quando non si tratti di azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito o quando una siffatta legittimazione non sia stata espressamente prevista dal legislatore, come ad esempio accade nel caso dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali contro gli amministratori della società fallita, che gli artt. 2394 e 2394 bis c.c. esplicitamente legittimano il curatore ad esperire. Con riguardo alle azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito (le cc.dd. azioni di massa), i dati qualificanti consistono nella reintegrazione della garanzia generica del credito e nel carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Al contrario, quando una pretesa richiede l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori o, pur interessando una platea più o meno estesa, ma non la generalità del ceto creditorio, necessita pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, l’azione non può qualificarsi di massa e non compete la legittimazione del curatore in sostituzione dei singoli creditori.
La sostituzione nella legitimatio ad causam del curatore al singolo creditore non esiste in assenza, da una parte, di una norma espressa di legge e, dall’altra, di un’azione di massa, che benefici indistintamente il ceto creditorio nel suo insieme, come un’azione revocatoria o di simulazione. Nessuna disposizione toglie al creditore sociale la facoltà di agire nei confronti del socio non fallito di s.n.c., poiché l’onere di sottoporsi all’accertamento del passivo (art. 52 l.fall.) e il divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 l.fall.) riguarda le sole pretese nei confronti del fallito e i beni compresi nel fallimento. Il risultato utile dell’azione non può andare indistintamente a beneficio della massa creditoria, visto che il curatore, per essere coerente con la sua tesi, dovrebbe formare una massa attiva separata, destinandone il ricavato ai soli creditori di cui l’ex socio deve rispondere ex art. 2290 c.c. Tuttavia, la legge fallimentare ammette bensì masse separate ai fini del riparto, ma solo in quanto esistano prelazioni speciali (ipoteca, pegno ecc.), o in quanto, specificamente nella società con soci illimitatamente responsabili, il socio sia personalmente fallito. Se invece il curatore destina il risultato dell’azione indistintamente a beneficio della generalità dei creditori e quindi riversa le somme incassate dall’ex socio non fallito nel conto della massa attiva sociale, aggrava la posizione dell’ex socio, visto che le somme versate andrebbero a pagare spese prededucibili (innanzitutto, i compensi del curatore e dei suoi ausiliari) e i crediti concorsuali secondo la rispettiva graduazione e non necessariamente quelli di cui il non fallito deve rispondere, lasciandolo esposto medio tempore e dopo la chiusura della procedura a pagare una seconda volta a mani del creditore.