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Tribunale di Catania, 14 Giugno 2025, n. 3103/2025
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Recesso del socio da banca popolare e obblighi di correttezza, trasparenza e informazione
Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo...

Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo indeterminato. Ne consegue che la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, ancorché eccedente l’aspettativa di vita dei soci, non è equiparabile alla durata indeterminata e non legittima l’esercizio del recesso ad nutum.

In assenza di una specifica previsione di legge o statutaria, deve escludersi il diritto del socio di ottenere il riacquisto delle proprie azioni da parte della banca emittente, nonché un correlativo obbligo di acquisto in capo a quest’ultima, atteso che la dismissione della partecipazione avviene normalmente mediante circolazione tra privati e che esigenze di tutela della solidità patrimoniale e del sistema finanziario impediscono di configurare un generalizzato obbligo di liquidazione delle azioni.

La Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 del 2 marzo 2009 pur priva di efficacia vincolante, costituisce criterio interpretativo degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione gravanti sugli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), imponendo l’adozione in capo alla banca/intermediario di cautele rafforzate in considerazione delle difficoltà di smobilizzo dell’investimento, a maggior ragione ove l’intermediario coincida con l’emittente dei prodotti. Le azioni di banche popolari di difficile smobilizzo, non negoziate su mercati regolamentati ma su sistema multilaterale di negoziazione, rientrano tra i prodotti finanziari illiquidi, con conseguente obbligo per gli intermediari di fornire un’informazione rafforzata e continuativa al cliente circa le difficoltà di smobilizzo e le condizioni di negoziazione dei titoli.

A fronte dell’allegazione – da parte dell’investitore – dell’inadempimento degli obblighi informativi, l’onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi.

In materia di servizi di investimento, la valutazione di adeguatezza, ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007, è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafogli, mentre, negli altri casi, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, consistente nella verifica del livello di esperienza e conoscenza del cliente e nell’obbligo di avvertirlo qualora l’operazione risulti inappropriata. L’intermediario non adempie all’obbligo di valutazione dell’appropriatezza mediante la mera indicazione formale della non appropriatezza dell’operazione nell’ordine di acquisto, essendo necessario che tale valutazione sia effettivamente parametrata al livello di esperienza e conoscenza del cliente; in ogni caso, la segnalazione di non appropriatezza o non adeguatezza non esonera dall’ulteriore e autonomo obbligo di fornire un’informativa completa e specifica sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario.

In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi e valutativi gravanti sull’intermediario, espressione dei doveri di cui all’art. 21 TUF, sono funzionali a colmare l’asimmetria informativa con il cliente retail e a garantire scelte di investimento consapevoli, imponendo non solo la segnalazione dell’inadeguatezza o inappropriatezza dell’operazione, ma anche l’esplicitazione delle relative ragioni; la loro violazione integra un inadempimento contrattuale, quale vizio funzionale del rapporto, che legittima il cliente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

In materia di intermediazione finanziaria, l’azione di risoluzione per inadempimento investe il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini, che costituiscono meri atti esecutivi; trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., limitatamente alle operazioni eseguite in violazione degli obblighi di condotta dell’intermediario e comporta il diritto alle reciproche restituzioni secondo la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Gli obblighi di restituzione derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento, essendo debiti di valuta a favore della parte non inadempiente, non sono soggetti a rivalutazione monetaria e danno diritto esclusivamente agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.

Tribunale di Bologna, 12 Marzo 2025, n. 618/2025
Recesso ad nutum del socio di società di persone, efficacia differita e criteri di liquidazione della quota
In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita del socio, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato,...

In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita del socio, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà di recesso ad nutum ex art. 2285 c.c.

La dichiarazione di recesso può essere comunicata con efficacia differita, sicché, ai fini della liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., la situazione patrimoniale della società va determinata con riferimento alla data in cui il recesso diviene efficace e non a quella della mera ricezione della relativa comunicazione; nella stima del valore della quota devono inoltre essere considerati anche l’avviamento e la futura redditività dell’impresa, con detrazione degli utili già corrisposti al socio receduto ove già inclusi nel valore patrimoniale della società.

Corte d'appello di Bologna, 16 Maggio 2025, n. 860/2025
Accertamento della qualità di legale rappresentante dell’ente ai fini della regolare costituzione in giudizio
In mancanza di una specifica domanda di accertamento, l’effettiva qualità del legale rappresentante dell’ente, ai fini della valutazione della regolare costituzione in giudizio dell’ente, deve essere verificata alla luce delle...

In mancanza di una specifica domanda di accertamento, l’effettiva qualità del legale rappresentante dell’ente, ai fini della valutazione della regolare costituzione in giudizio dell'ente, deve essere verificata alla luce delle risultanze documentali.

Corte d'appello di Bologna, 3 Febbraio 2025, n. 237/2025
La liquidazione del socio receduto
La liquidazione della quota del socio receduto da s.a.s. avviene secondo l’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale alla data del recesso, valutato con criteri oggettivi ex art. 2289 c.c., privilegiando...

La liquidazione della quota del socio receduto da s.a.s. avviene secondo l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale alla data del recesso, valutato con criteri oggettivi ex art. 2289 c.c., privilegiando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento per società operanti nel settore immobiliare, dove gli asset principali sono i beni immobili. Tale metodo rettifica il patrimonio netto contabile con valori di mercato delle voci di bilancio, riducendo la soggettività e ponendo in secondo piano flussi di cassa futuri.

Le operazioni in corso rilevano solo in presenza di elementi fattuali dimostrativi del loro effetto sul patrimonio alla data di recesso; asserzioni apodittiche senza riscontri non incidono sulla validità della perizia, ancorata a parametri oggettivi

Tribunale di Venezia, 1 Marzo 2024, n. 666/2024
Il recesso del socio di società consortile
Quando vi sia controversia su un presupposto, il tribunale adito in sede di volontaria giurisdizione, al solo fine di decidere sull’istanza proposta e quindi in via incidentale, deve risolvere la...

Quando vi sia controversia su un presupposto, il tribunale adito in sede di volontaria giurisdizione, al solo fine di decidere sull'istanza proposta e quindi in via incidentale, deve risolvere la questione controversa e provvedere sulla domanda proposta in sede di volontaria giurisdizione, fermo restando il diritto di chi vi abbia legittimazione e interesse a proporre giudizio contenzioso a cognizione piena, per ottenere l’accertamento con forza di giudicato su quella questione e ottenere così la rimozione del decreto camerale e dei suoi effetti. [Nel caso di specie, la nomina dell’estimatore per la valutazione del valore della quota della socia receduta presuppone che venga risolta la questione se in una società consortile con forma di s.r.l. debba applicarsi l'art. 2473, co. 3, c.c.].

La forma societaria adottata dalla società consortile non può esser ignorata, non potendosi ammettere che vengano stravolti in ragione della causa consortile i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Tuttavia, non è escluso che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile.

Tribunale di Milano, 30 Novembre 2023
Applicabilità della clausola compromissoria alla controversia sul valore di liquidazione della quota del socio receduto
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso...

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, sicché il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, trattandosi di conflitti che attengono comunque al sodalizio di impresa. La cessazione per qualunque causa del rapporto sociale non comporta l’inapplicabilità nei rapporti tra la società e l’ex socio della clausola arbitrale eventualmente contenuta nello statuto, la quale continua a spiegare i suoi effetti in ordine alle controversie aventi matrice nel contratto sociale, tra le quali devono essere ricompresi i conflitti nascenti dall’esercizio da parte del socio del diritto di recesso.

La controversia attinente alla liquidazione della quota del socio receduto, sebbene sorta successivamente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, ha ad oggetto un credito che ha la sua fonte nel contratto sociale ed è assoggettata all’efficacia della clausola compromissoria: si tratta, infatti, di contesa attinente alla vicenda estintiva del rapporto sociale rispetto al singolo contraente che, considerata nel suo complesso, a prescindere dall’immediata operatività dello scioglimento del vincolo, ricomprende anche la fase della liquidazione del valore della quota del socio receduto, esaurendosi solo con il pagamento della somma dovuta.

Tribunale di Genova, 30 Aprile 2022
Rinunciabilità della competenza arbitrale e rimborso delle quote di capitale in caso di recesso da società cooperativa
Nel caso in cui lo statuto sociale di una società cooperativa preveda espressamente che il rimborso delle quote di capitale versato al socio recedente sia subordinato alla capienza del capitale...

Nel caso in cui lo statuto sociale di una società cooperativa preveda espressamente che il rimborso delle quote di capitale versato al socio recedente sia subordinato alla capienza del capitale sociale al momento della cessazione del rapporto, nulla spetta a titolo di restituzione delle quote sociali al socio uscente [nel caso di specie lo statuto prevedeva la liquidazione delle quote versate “sulla base del bilancio d’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo” e il bilancio evidenziava una consistente perdita].

La parte che, in presenza di clausola compromissoria arbitrale, adisce l’autorità giudiziaria ordinaria, anche per la mera richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo la cui causa petendi comprenda, anche solo in parte, la materia devoluta alla cognizione arbitrale, pone in essere una condotta che implica la rinuncia alla giurisdizione arbitrale e, quindi, la conseguente non opponibilità dell’eccezione di incompetenza all’altra parte che abbia adito l’autorità giudiziaria per una controversia derivante dal medesimo rapporto.

Tribunale di Milano, 16 Maggio 2022
Non sussiste recesso ad nutum in caso di s.p.a. contratta a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo
In tema di recesso dei soci di s.p.a. a tempo indeterminato non quotate in un mercato regolamentato, l’art. 2437 co. 3, c.c. prevede – con disposizione inderogabile – il diritto...

In tema di recesso dei soci di s.p.a. a tempo indeterminato non quotate in un mercato regolamentato, l’art. 2437 co. 3, c.c. prevede - con disposizione inderogabile - il diritto di recesso ad nutum del socio con preavviso di almeno centottanta giorni, termine che può essere ampliato per Statuto fino ad un anno. La ratio sottostante a tale strumento con efficacia estintiva del vincolo negoziale - quale espressione di un principio più generale nella materia contrattuale in presenza di un vincolo perpetuo - risiede nell’esigenza di tutelare la minoranza e di temperare la potenziale durata perpetua del vincolo sociale, attraverso il disinvestimento del socio. Dunque, il socio di società avente durata indeterminata può esercitare il suo diritto di exit con il solo onere di trasmetterne comunicazione, con un preavviso di almeno centottanta giorni, alla società. Nel caso invece di società a tempo determinato, il recesso è subordinato invece al ricorrere di una delle cause previste nel catalogo di cui all’art. 2437 c.c.

Seppure vi siano orientamenti interpretativi diretti a equiparare, rispetto al regime del recesso, a una società di durata indeterminata quella costituita con durata, sì, determinata, ma con un termine significativamente remoto, tale equiparazione non è corretta, neppure quanto il termine sia talmente lontano da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo. Ciò in quanto, in primo luogo, non si ricava dalla lettera dell’art. 2437 c.c. un’assimilazione tra durata indeterminata e determinata, anche ove particolarmente lunga; tale equiparazione, poi, non è giustificata neppure dall’interpretazione del contratto sociale secondo la volontà delle parti. Inoltre, la ratio della disciplina del recesso, costituendo un rimedio idoneo a determinare un depauperamento della società, è meritevole di interpretazione restrittiva. Infine, è escluso il carattere elusivo della durata secondo statuto eccessivamente lunga, attesa l’assenza di un parametro oggettivo e predefinito per esprimere un giudizio certo rispetto a tale elemento contrattuale, che non può essere identificato né nella durata della vita umana - posta la mancata assimilazione a quanto previsto dall’art. 2285 c.c. - né nella tipologia dell’oggetto sociale - di norma riferito ad attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile. In ogni caso, sono salve le ipotesi in cui il termine sia in assoluto elusivo, apparente o insignificante, ossia quando esso esorbiti qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in sé stesso del tutto arbitrario e irrazionale (come, ad esempio, nel caso di un termine di durata da oggi sino all’ anno 2324). In tale ipotesi, è giustificata l’applicazione della disciplina della società a tempo determinato in tema di recesso.

Tribunale di Bologna, 14 Giugno 2021
Recesso del socio e determinazione del valore della quota: indicazioni metodologiche
La determinazione del valore della quota di capitale sociale del socio recedente da una s.a.s. che svolga attività immobiliare è da effettuarsi, preferibilmente, utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima...

La determinazione del valore della quota di capitale sociale del socio recedente da una s.a.s. che svolga attività immobiliare è da effettuarsi, preferibilmente, utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, che attenua gli effetti derivanti dai limiti dei due metodi puri patrimoniale e reddituale, in modo da valutare il patrimonio inserito in una gestione aziendale nella sua possibilità di produrre reddito futuro.

Tribunale di Milano, 28 Giugno 2021
Sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio receduto
Resta cristallizzato il valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori qualora il socio receduto non provveda ad adire il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, richiedendo la nomina dell’esperto...

Resta cristallizzato il valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori qualora il socio receduto non provveda ad adire il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, richiedendo la nomina dell’esperto o quantomeno a chiedere nel corso del giudizio la sua rideterminazione mediante una consulenza tecnica.

La determinazione del valore delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso viene effettuata dagli amministratori tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali dell’impresa con la conseguenza che, per la corretta determinazione del valore, si deve aver riguardo al patrimonio sociale e non già al valore nominale delle azioni desumibile dalla mera operazione matematica di divisione del capitale sociale, che rappresenta un dato numerico non necessariamente rispondente al valore patrimoniale delle stesse.

Tribunale di Milano, 15 Aprile 2019
In Evidenza
Posizione del socio recedente e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
Si verifica un mutamento della posizione del socio rispetto all’organizzazione della compagine conseguente all’esercizio del diritto di recesso, in quanto dopo tale esercizio il socio – la cui manifestazione di...

Si verifica un mutamento della posizione del socio rispetto all'organizzazione della compagine conseguente all'esercizio del diritto di recesso, in quanto dopo tale esercizio il socio - la cui manifestazione di recesso è irrevocabile trattandosi di un atto unilaterale recettizio - è titolare del solo diritto alla liquidazione della quota e quindi di un diritto di partecipazione per così dire affievolito. (Cfr. Trib. Roma 11.05.2005). (altro…)

Tribunale di Milano, 12 Marzo 2018
Determinazione del valore della quota: l’esibizione degli estratti conto per quantificare la situazione patrimoniale
L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota...

L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota del socio receduto, essendovi contrasto circa la sua valorizzazione. Infatti (altro…)

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