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Corte d'appello di Napoli, 14 Gennaio 2026
Non impugnabilità del provvedimento di nomina del curatore speciale
Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. né essere reclamato in altro...

Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. né essere reclamato in altro modo, salva la facoltà degli interessati di chiederne la modifica o la revoca, anche per l’originaria insussistenza dei suoi presupposti, allo stesso presidente del Tribunale che lo abbia adottato ante causam o, una volta che il processo sia iniziato, al giudice procedente, e di farne valere l’eventuale illegittimità mediante l’impugnazione del provvedimento con il quale lo stesso giudice abbia definito il processo.

Corte d'appello di Roma, 13 Agosto 2025
Procedimento ex art. 2485 cod. civ. e fase liquidatoria: limiti dell’intervento del Tribunale e ruolo dell’assemblea
Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece...

Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece che - in caso di accertamento di una causa di scioglimento - gli amministratori “contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento” debbano convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di liquidazione. Il meccanismo definito dalle norme in esame è chiaro nella previsione di un doppio passaggio procedurale per la messa in liquidazione della società, volto a salvaguardare le prerogative assembleari. Di conseguenza, l’intervento sostitutivo del Tribunale ex art. 2485, comma 2, cod. civ. è limitato alla declaratoria di scioglimento della società. Rimane impregiudicata l’eventuale attivazione – ma solo in un secondo momento – di un nuovo intervento giudiziale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea e per l’adozione delle decisioni conseguenti [nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal Tribunale nella parte in cui, accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ha contestualmente proceduto alla nomina del liquidatore].

Ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., la tempestiva verifica della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società compete ai singoli amministratori, i quali rispondono personalmente delle eventuali omissioni. Pertanto, va ravvisato l’interesse del singolo amministratore a interloquire sul provvedimento con cui il Tribunale - ai sensi dell’art. 2485, comma 2, cod. civ. - abbia accertato la causa di scioglimento della società [nel caso di specie è stata respinta l’eccezione, sollevata dai soci reclamati, di difetto di legittimazione attiva in capo al singolo amministratore a proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo dello scioglimento della società].

Il singolo amministratore non è litisconsorte necessario nel procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ., atteso che l’azione contemplata in tale disposizione – che ha come unico oggetto l’accertamento della causa di scioglimento – è prevista unicamente a tutela della società.

Tribunale di Venezia, 25 Settembre 2025
Inammissibilità del reclamo incidentale tardivo
È inammissibile il reclamo incidentale tardivo, non esistendo nell’ambito del c.d. processo cautelare uniforme alcuna previsione che consenta di proporre il reclamo oltre il termine perentorio previsto dall’art. 669- terdecies...

È inammissibile il reclamo incidentale tardivo, non esistendo nell'ambito del c.d. processo cautelare uniforme alcuna previsione che consenta di proporre il reclamo oltre il termine perentorio previsto dall'art. 669- terdecies c.p.c., né potendo trovare applicazione analogica gli artt. 333-335 c.p.c. dettati in tema di disciplina generale delle impugnazioni.

Tribunale di Venezia, 20 Novembre 2025
Reclamabilità e natura esplorativa della descrizione ex art. 129 c.p.i.
La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La valutazione dell’esito ai sensi dell’art. 129, comma 4, non comporta...

La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La valutazione dell’esito ai sensi dell’art. 129, comma 4, non comporta necessariamente la revoca della misura, potendo questa essere confermata anche in presenza di risultato negativo, in quanto caratterizzata da natura esplorativa ed esposta a un’inevitabile alea.

Tribunale di Bari, 4 Dicembre 2024
Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. e divieto di nuove operazioni dopo il codice della crisi
In relazione ai profili di responsabilità imputati agli amministratori in riferimento alla cd azione sociale di cui all’art. 255, n. 1 CCII, va premesso che ai sensi dell’art. 2476 c.c.,...

In relazione ai profili di responsabilità imputati agli amministratori in riferimento alla cd azione sociale di cui all’art. 255, n. 1 CCII, va premesso che ai sensi dell'art. 2476 c.c., conformemente a quanto previsto, in materia di s.p.a., dall'art. 2392, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni che la società subisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, con una presunzione di responsabilità in capo agli amministratori, che sono onerati di fornire la prova liberatoria in ordine all'assenza di colpa, e quindi dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta ai sensi dell'art. 1172 comma 2 c.c., o in alternativa di aver fatto constatare il proprio dissenso rispetto all'operazione che si stava per compiere. Spetta quindi all'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Quanto all’azione spettante ai creditori sociali ex art. 255 n. 2 CCII, questa costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione ex art. 2394 c.c. (disposizione riproposta anche per le srl con l’art. 2476 comma 6 c.civ.) ne esclude, poi, qualsivoglia carattere surrogatorio, attesa la non riconducibilità al novero degli effetti di un mero fenomeno surrogatorio di un così radicale mutamento del titolo di responsabilità, da contrattuale (art. 2392, 2393) ad extracontrattuale (art. 2394), con la conseguenza che, se l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli art. 2392 e 2393 c.c. comporta la devoluzione del risultato utile di essa in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio sociale (mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente beneficio), ciò non è a dirsi in caso di azione proposta ex art. 2394 c.c., ove il danno subito dai creditori costituisce anche (ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire e ciò nei limiti della somma che il creditore, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto. Condizione indefettibile per l’utile esercizio dell’azione in questione è che il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare il credito, da intendersi quale condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall’art. 5 l.f. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l’opposto, vale a dire che l’impresa presenti una eccedenza del passivo sull’attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). Quanto agli altri elementi costitutivi dell’azione sociale in esame, essi vanno individuati nell’ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio della persona giuridica.

Quanto al divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dall’art. 2485 c.civ. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento non potendosi sic et simpliciter applicare il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante la procedura di liquidazione giudiziale per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate.

Tribunale di Milano, 11 Luglio 2024
In Evidenza
La natura devolutivo-sostitutiva del reclamo e la finalità dell’ordine di pubblicazione di un provvedimento
Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo mezzo di impugnazione faccia sì che la competenza in relazione...

Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo mezzo di impugnazione faccia sì che la competenza in relazione all’attuazione della misura cautelare spetti al giudice del reclamo. È dunque il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, ad essere competente per l’attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.

La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione, individuando al contempo il canale più adeguato a tale scopo. Se così è, l’inserimento di un link all’interno della homepage del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quindi autoevidente la notizia medesima.

Tribunale di Firenze, 24 Ottobre 2024
Reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione
La disposizione contenuta nell’art. 2492 CC, secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione della legittimazione passiva della società: consistendo detto strumento processuale nella...

La disposizione contenuta nell’art. 2492 CC, secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione della legittimazione passiva della società: consistendo detto strumento processuale nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l’unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata a produrre direttamente effetto, determinando il perfezionamento della procedura liquidatoria (se di rigetto) o la sua prosecuzione (se di accoglimento). Tanto questo è vero, che il reclamo dev’essere annotato al R.I, adempimento che non avrebbe molto senso se il procedimento coinvolgesse esclusivamente le persone fisiche dei soci e dei liquidatori.

La norma, pertanto, dev’essere letta – se non come impositiva di una mera denuntiatio litis - nel senso della necessaria partecipazione dei liquidatori alla causa, dalla quale potrebbero scaturire elementi per una loro responsabilità individuale, per consentire loro di spiegare le decisioni assunte. Secondo questa ultima interpretazione, la legge impone un litisconsorzio necessario processuale tra liquidatori e società; ma, allora, laddove una causa sia introdotta contro un litisconsorte necessario con pretermissione di un altro, la violazione dei diritti di quest’ultimo può sempre essere sanata, non potendosi però sostenere che, fino a quando la sanatoria non avviene, la causa non sia neppure pendente. L’azione giudiziaria spiega un effetto immediato al momento della sua proposizione, che, nel caso di specie, è quello di evitare la decadenza del potere di impugnare il Bilancio e la sua conseguente irrevocabilità, e che si verifica anche in quei casi in cui l’introduzione della causa sia viziata dalla omessa citazione di una parte necessaria; in tali ipotesi, il vizio del procedimento, se non sanato, si può tradurre nella inidoneità del suo atto conclusivo a realizzare i suoi effetti tipici (talché, seguendo l’ipotesi, una sentenza che accogliesse il reclamo potrebbe essere considerata inutiliter data); non, invece, nella inammissibilità originaria del reclamo per decadenza.

La proposizione del reclamo contro il bilancio finale di liquidazione ha poi l'effetto di impedire la sua definitività e, di conseguenza, l'acquisto del diritto da parte dei soci del diritto individuale alla ripartizione dell’attivo.

Tribunale di Genova, 31 Dicembre 2024
La casetta stilizzata dello stucco Mascheri: limiti alla coesistenza di segni distintivi e uso confusorio dopo una transazione
Il principio di preclusione per coesistenza è un importante e complesso strumento giuridico per offrire una tutela dei marchi caratterizzato dalla finalità di bilanciare i contrapposti interessi delle imprese e...

Il principio di preclusione per coesistenza è un importante e complesso strumento giuridico per offrire una tutela dei marchi caratterizzato dalla finalità di bilanciare i contrapposti interessi delle imprese e dei consumatori, in quanto la sua applicazione consente di garantire la tutela dei diritti dei titolari dei marchi e allo stesso tempo favorisce la concorrenza e la libertà d’impresa, purché però non vi sia un concreto rischio di confusione per i consumatori.

La mancanza di buona fede nella registrazione esclude l’applicabilità dell’istituto della coesistenza.

Tribunale di Roma, 8 Settembre 2023
Revoca e modifica di provvedimenti cautelari ex art. 669 decies c.p.c.: aspetti processuali e sostanziali
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto resa ex art. 669 decies c.p.c. a seguito di un’istanza di revoca o di modifica di un provvedimento cautelare....

È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto resa ex art. 669 decies c.p.c. a seguito di un’istanza di revoca o di modifica di un provvedimento cautelare. In tal caso compito del giudice del reclamo è soltanto quello di sindacare la valutazione da parte del g.i. della persistente meritevolezza della misura cautelare alla luce delle risultanze progressivamente acquisite nella causa di merito, verificando l’effettivo mutamento delle circostanze e l’idoneità di tale mutamento a far venire meno i presupposti del provvedimento revocando.

Non integra mutamento delle circostanze, che costituisce il presupposto della richiesta revoca o modifica del provvedimento cautelare ex art. 669 decies c.p.c., l’avere adempiuto totalmente o parzialmente all’ordine impartito con lo stesso provvedimento di cui si chiede la modifica. Ciò in quanto tale adempimento costituisce la fisiologica esecuzione del provvedimento.

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