L’altezza inventiva – requisito per la brevettabilità ex art. 48 c.p.i. – sussiste in quanto per passare dallo stato dell’arte al trovato occorra uno sforzo inventivo. Per svolgere la valutazione al proposito, e come suggerito dalle linee guida EPO, è necessario muovere dal trovato più prossimo già noto, confrontarlo con il trovato in esame, e individuare quale sia il problema tecnico affrontato con successo dal secondo, e lasciato irrisolto dal primo; per poi valutare se il tecnico del settore, per risolvere tale problema tecnico, non avrebbe ricevuto dal primo un suggerimento tale da farlo passare direttamente al secondo, secondo una prospettiva ex ante.
Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.
Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per riconoscere una invenzione tutelabile– quali novità, industrialità ed altezza inventiva del trovato – ma si estendono altresì ai difetti di “descrizione”, che riguardano (altro…)
Per la definizione del tecnico del ramo, il settore in cui l'esperto del ramo deve essere collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa in esame e deve avere particolari competenze tecniche nello stesso. In tal senso, l'esperto (altro…)
L’emendatio ex art. 79, co. 3, c.p.i. deve rimanere perentoriamente entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non ampliare l’ambito della protezione conferita dal brevetto; non sono ammesse quindi riformulazioni (altro…)