Il licenziatario che, scaduta la licenza, non abbia venduto o commercializzato opere del licenziante e/o autorizzato terzi a diffonderle, essendosi, all’opposto, diligentemente adoperato per porre fuori dal mercato dette opere, non può ritenersi responsabile di alcuna relativa illecita distribuzione.
La “grave difficoltà” di provare il danno dà ingresso al giudizio equitativo; occorre, tuttavia, che si tratti di impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare e non sull’esistenza del danno; in altre parole, occorre che l’evento lesivo sia certo ma sia incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi.
La valutazione equitativa del danno non deve sopperire all’inerzia del danneggiato, nel senso che, se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati e di quegli elementi che per la loro notorietà non hanno bisogno di prova.
In giurisprudenza è diffuso il riferimento al c.d. prezzo del consenso in relazione al corrispettivo che potrebbe essere richiesto dal titolare del diritto per l’utilizzazione dell’opera (cfr. C. Appello Milano 7.6.2012, C. Appello Milano 24.11.2010, Tribunale Roma 22.4.2008, Tribunale Milano 8.7.2009). Sulla base di tale principio, alla luce della domanda di risarcimento del danno in via forfettaria formulata dalla parte attrice, è equo determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento in misura pari all’importo in precedenza percepito dallo stesso autore per la cessione dei propri diritti alla convenuta, oltre rivalutazione e interessi.
Non risulta doverosa l’applicazione di una maggiorazione alla royalty ricavabile dall’analisi di mercato, per il fatto che il contraffattore non assume gli stessi costi e rischi di un legittimo licenziatario. Non vi sono, infatti, nel nostro ordinamento, specifici riferimenti normativi da cui dedurre la doverosità della maggiorazione della royalty media di settore, considerato che l’art. 125, comma 2, CPI, cui è raffrontabile l’art. 158 L. 633/41, si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa per le ipotesi in cui sia difficile determinare l’importo effettivo del danno.
(Nel caso di specie l’attrice, l’erede universale del regista di un’opera teatrale, ha chiesto che l’entità del danno venisse determinata in via equitativa alla luce dell’intervenuta perdita di chance in relazione all’importo che avrebbe potuto percepire se la convenuta non avesse violato i propri obblighi contrattuali).
L’entità del risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore di s.r.l. che in presenza di azzeramento del capitale sociale non abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 2482 ter cov.civ. non è dato in via equitativa dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, ma dal raffronto tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art.2482 ter cod.civ. e il risultato dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.
Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori, quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela (altro…)
In tema di contraffazione di un modello registrato e/o concorrenza sleale per imitazione servile, al fine di valutare l'entità del risarcimento del danno, il quantum del pregiudizio patito deve essere determinato (altro…)
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)
Ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il danno da contraffazione deve essere determinato tenendo conto di ” tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative - compreso il mancato guadagno - del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici”, di talchè ben vi può essere un danno risarcibile (altro…)
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo (altro…)
In materia di risarcimento del danno causato da abuso di posizione dominante, l’accertamento effettuato dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e/o dal giudice amministrativo nel giudizio avviato dall’impugnazione della delibera dell’Autorità, costituisce (altro…)
E' legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell'art. 2601 c.c. l'associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta (altro…)
Il reclutamento arrembante e duraturo, mirato soprattutto o soltanto sul personale di un ben individuato concorrente, (altro…)