Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore sociale, vi provvede il Tribunale ex art. 2487 comma 2 c.c. in sostituzione dell'assemblea.
In tema di scioglimento di società di capitali (nel caso specifico, una società a responsabilità limitata), l’intervento suppletivo del Tribunale volto alla nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. presuppone l’accertamento della già avvenuta messa in liquidazione della società, la quale, ove non derivi dall’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento ex art. 2484, nn. 1-5, c.c., deve risultare da valida deliberazione assembleare adottata con le forme di legge. È, pertanto, inammissibile il ricorso ex art. 2487, co. 2, c.c. volto alla nomina del liquidatore in mancanza di una valida deliberazione assembleare di scioglimento, allorquando l’assemblea abbia sì deliberato lo scioglimento ma senza il rispetto della forma notarile, rimanendo improduttiva di effetti e non potendosi sostituire il Tribunale all’assemblea per una scelta discrezionale, rimessa ai soci, di scioglimento volontario. In mancanza di una causa legale di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., l’inerzia dell’assemblea o l’esistenza di una situazione di stallo nella definizione del piano di liquidazione non legittima l’intervento del Tribunale ai fini della nomina del liquidatore.
Ove la società risulti inattiva e senza organo amministrativo per oltre 10 anni, trovandosi in una situazione di stallo, senza alcun interesse del socio titolare del 99% del capitale sociale alla prosecuzione dell'attività sociale, spetta al Tribunale l'accertamento dello scioglimento della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c. e la nomina dei liquidatori [nel caso di specie, il socio titolare del 99% del capitale sociale era lo Stato, quale erede del socio defunto ex art. 586 c.c.].
La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell'assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell'art. 146 L.F., così come riformulato dall'art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. (altro…)
Legittimato attivo a chiedere lo scioglimento della s.n.c. è il socio o il creditore che vanti nei confronti della società medesima delle ragioni di credito o dirette (quali quelle del socio receduto che chieda la liquidazione della propria quota) o indirette (quali quelle del creditore del socio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge). (altro…)
Lo scioglimento della società a responsabilità limitata trova la propria specifica disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2484 c.c. e ss., pertanto non può trovare applicazione il disposto dell’art. 2275 c.c. (altro…)