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Tribunale di Milano, 6 Maggio 2025, n. 3663/2025
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Arbitrabilità delle controversie sullo scioglimento di società di capitali e legittimazione processuale della società
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di...

Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.

In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.

Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

Tribunale di Trieste, 3 Ottobre 2024
Ispezione giudiziale: le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali
In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti...

In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.

Tribunale di Ancona, 11 Gennaio 2024
Accertamento giudiziale di scioglimento di s.r.l. ex art. 2485
Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall’amministratore o dal collegio sindacale) per l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento in...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall'amministratore o dal collegio sindacale) per l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento in caso di inerzia degli amministratori, il Tribunale svolge un sindacato a cognizione sommaria, meramente incidentale (incidenter tantum), senza accertare in via definitiva né l'intervenuto scioglimento nè la relativa causa, restando sempre esperibile il giudizio ordinario volto alla rimozione del decreto e dei suoi effetti ove risulti l'insussistenza del presupposto.

Ai fini dell'integrazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), non è sufficiente una conflittualità endosocietaria meramente contingente, occorrendo una paralisi stabile, cronica e non superabile dall'organo assembleare, incidente sulle deliberazioni essenziali al fisiologico funzionamento della società (tra cui, in particolare, l'approvazione del bilancio, la cui omessa adozione assume rilievo quando concerna almeno due esercizi). Parimenti, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale rileva quale causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma, c.c., solo quando presenti caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile la permanenza del vincolo sociale, non essendo, di regola, idonee perdite di gestione che non si traducano in una compromissione irreversibile della prosecuzione dell'attività.

Tribunale di Bologna, 17 Aprile 2025
Presupposti della nomina giudiziale del liquidatore
La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci...

La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina, su istanza ex art. 2487, comma 2, c.c.. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.

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