Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario. Rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio.
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge né di statuto, nell'ipotesi di distribuzione di utili in difformità rispetto a una disposizione statutaria, ma comunque approvata dall'assemblea (e prima di questa dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale). Va in proposito sottolineato che nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c. anche nel testo pre-riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che potrebbe anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.
La competenza territoriale per le cause di garanzia proposte contro società con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che ricadono nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è regolata dall'art. 4, comma 1 bis, bensì dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003. Infatti, l'art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 168/2003 menziona unicamente l’art. 33 c.p.c., omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall'art. 32 c.p.c. Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devolute alle Sezioni specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 168/2003. [Il Tribunale di Bologna ha così ritenuto che la causa di garanzia proposta nei confronti di una società estera, appartenesse alla propria competenza e non a quella del Tribunale di Genova, in applicazione dell'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003].
Qualora parte attrice si dolga esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale, la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, (altro…)
Nell'ambito di tutela degli "altri segni distintivi" ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. (altro…)
Nell’ambito di un giudizio cautelare all’interno del quale venga proposta questione di legittimità costituzionale, posto che il Giudice - qualora ritenga la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante - in presenza del periculum in mora ben può (altro…)
In tema di compravendita di partecipazioni societarie la domanda risarcitoria per inadempimento agli obblighi di garanzia contrattualmente assunti dall'alienante (diversa dalle domande inerenti alla esecuzione della cessione delle quote e alla risoluzione del contratto) non è devoluta alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d'impresa ex art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 e deve pertanto esser decisa dal Tribunale in composizione monocratica (nella specie l'attore, non proponendo richiesta di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote della società acquistata, lamentava di avere subito danni, perché la società ceduta aveva dovuto far fronte a ingenti pagamenti in relazione alla propria attività d'impresa, che non era stata in grado di onorare, finendo per essere dichiarata fallita).
In tema di competenza territoriale correlata al criterio del "forum destinatae solutionis", il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., (altro…)
È legittima la delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia il quale, una volta assegnatario di unità abitativa, non corrisponda il canone mensile previsto dallo statuto sociale.
I rapporti societari tra socio e cooperativa disciplinati dagli artt. 2511 e ss. c.c. sono, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 168/2003, di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell'organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003.