L’art. 146 l. fall. va interpretato nel senso che il curatore può esperire tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di qualsiasi società, anche di persone, dovendosi così ritenere ammissibili le domande promosse dalla curatela nei confronti di amministratori di s.n.c., individuando quale norma di riferimento l’art. 2260 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di società di persone per i danni dai medesimi arrecati alla società, espressamente richiamato dall’art. 2293 c.c.
In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità, il termine di prescrizione quinquennale non può che iniziare a decorrere dalla cessazione della carica in virtù di quanto disposto dall’art. 2941, n. 7, c.c., a nulla rilevando che gli illeciti denunciati possano risalire anche ad epoca antecedente. Circa la sicura applicazione di detta disposizione alle società di persone, giova ricordare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del predetto articolo nella parte in cui non prevede l’equiparazione tra tutte le società commerciali ai fini della sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità da parte della società nei confronti degli amministratori finché sono in carica.
Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali, rappresentavano un costo a carico della società per l’attività svolta dal coniuge dell'ex-socio a favore della stessa, è necessario dimostrare che i lavori svolti dal percipiente erano stati effettivamente commissionati dalla società beneficiaria ed allegare eventualmente le ricevute attestanti che i prelievi effettuati dall’ex-socio fossero destinati a retribuire l’attività lavorativa svolta a favore della società.
In ogni caso, il pagamento delle somme dovute al lavoratore deve essere chiesto direttamente alla società, non potendo essere posto a carico di un solo socio.
(Nel caso di specie, il Giudice qualificava il prelievo delle somme da parte dell’ex-socio quale acconto sugli utili ed accoglieva la richiesta del cessionario a vedersi restituire tali somme, a quest’ultimo spettanti sulla base del contratto di cessione).
Per scopo sociale, ai sensi dell'art. 2247 c.c., deve necessariamente intendersi l'esercizio in comune di un'attività economica, ossia un'attività produttiva, creatrice di ricchezza finalizzata alla formazione, all'esito del processo produttivo, di beni e servizi per lo scambio, mediante offerta sul mercato, ovvero allo scambio di beni o servizi prodotti da altri. Tale ultimo requisito non ricorre nel caso in cui un'attività consista nel semplice godimento, da parte dei soci, di un complesso immobiliare il cui diritto di proprietà è intestato alla società, configurandosi in ipotesi del genere una comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose e che, ai sensi dell'art. 2248 c.c., è disciplinata dagli articoli riguardanti la comproprietà, con l'esclusione della configurabilità di una società di qualsiasi tipo. Inoltre, la mera intestazione della proprietà dei beni in capo alla società non rappresenta alcuna attività e, anche qualora i soci abbiano inteso utilizzare personalmente i beni intestati alla società, l'attività di godimento di tali beni rappresenta un'attività intrinsecamente inidonea a produrre un qualche lucro e non si presta neppure ad essere definita come attività esercitata in comune.
Alla luce di tali principi, non è possibile ritenere che la S.n.c. costituita al solo scopo di consentire ai soci il godimento delle porzioni di un terreno, abbia natura di società commerciale/produttiva. Peraltro, dalla difformità tra l'accordo trasfuso nell'atto costitutivo della società in questione e quanto voluto dalle parti conseguono, da un lato, l'inesistenza della S.n.c. per simulazione del contratto sociale e, dall'altro, l'applicazione ex tunc delle norme dettate in tema di comunione, essendo tra le parti intercorso esclusivamente un rapporto di comunione (di godimento del citato terreno).
Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina.
Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante il fatto che dall'estratto del Registro delle Imprese attestante l'iscrizione dell'atto di nomina del liquidatore figuri anche l'iscrizione dei soci amministratori, di per sé relativa alle vicende sociali antecedenti ma certo non in grado di elidere la disposizione di legge in questione.
Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l'evoluzione del rapporto è affidata all'iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. (altro…)
Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma (altro…)
L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota del socio receduto, essendovi contrasto circa la sua valorizzazione. Infatti (altro…)
A fronte della domanda giudiziale di accertamento della liceità dell'esercizio del diritto di recesso per giusta causa asseritamente dovuto ad un complessivo inadempimento della socia amministratrice ai propri doveri di rendicontazione e consultazione della socia ricorrente, incombe sulla socia amministratrice - secondo il consolidato e condivisibile orientamento di cui a Cass. S.U. n. 13533/2001 in tema di azione contrattuale, applicabile anche la presente fattispecie riguardante rapporti di esecuzione del contratto sociale - l'onere della prova del proprio adempimento. (altro…)
La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. (altro…)
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 2287 c.c. (altro…)
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)
Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare una gravissima paralisi gestionale nonchè l'impossibilità di arrivare a una compiuta formazione della volontà sociale, tale da (altro…)