Secondo quanto generalmente previsto, l'erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di finanziamento oppure di conferimento. A tal proposito, tra gli elementi che costituiscono indice utile per la qualificazione della fattispecie in un senso o nell'altro, assume rilievo la qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, in considerazione della soggezione del bilancio stesso all'approvazione dei soci. Quanto premesso è stato oggetto di una pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale infatti "le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento" (Cass., sez. I, 23/03/2017, n. 7471).
[Nel caso di specie, la somma erogata dal socio-attore nella società convenuta è stata qualificata come finanziamento e non come conferimento, come invece eccepito da controparte, non avendo la medesima parte convenuta provato che i finanziamenti oggetto della nota integrativa del bilancio della società fossero ulteriori e/o diversi rispetto a quello oggetto della controversia.
Inoltre, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2467 c.c., la cui norma – rubricata "Finanziamenti dei soci" – enuncia che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, là ove i finanziamenti siano stati concessi "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". Invero, sempre nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'operatività della postergazione quale fatto impeditivo del rimborso della somma erogata dal socio-attore incombe sulla parte convenuta, la quale, tuttavia, non ha fornito la prova dei seguenti elementi: da un lato, della sussistenza di attuali crediti rispetto ai quali il rimborso richiesto da parte attrice avrebbero dovuto essere postergati; dall'altro, dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento o di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, fattori questi eventualmente sussistenti al momento della concessione dei finanziamenti].
Il legislatore ha progressivamente offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. In particolare, con norme a valenza transitoria (ma ripetute nel tempo) ed a finalità essenzialmente fiscali, il legislatore ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (altro…)
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione (altro…)
L'azione di responsabilità promossa dal singolo socio ai sensi dell'art. 2476 co. 3 nei confronti degli amministratori di srl può essere oggetto di rinuncia da parte della società mediante una delibera approvata dall'assemblea sociale senza l'opposizione di tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale. Se tale rinuncia (altro…)
Sugli amministratori grava un obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società che, ove violato, può integrare la responsabilità dell’organo amministrativo (nella specie, il Tribunale ha ritenuto responsabile un amministratore di srl per non aver correttamente esposto la situazione patrimoniale della società e per aver, in forza di ciò, proseguito l'attività sociale in epoca successiva all’integrale perdita del capitale). (altro…)
La funzione della disposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 2476 c.c. è ravvisabile nella necessità di permettere al socio che non partecipa all’amministrazione un controllo sulla società e di consentirgli un utilizzo consapevole dei suoi diritti, pertanto il riferimento normativo ivi previsto ai ‘documenti relativi all’amministrazione’ si estende a tutti i documenti, le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari sociali. (altro…)
Le norme di legge che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione dell’ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano, di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pure irregolare o implicita; con la conseguenza che (altro…)
Il primo comma dell’art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall’autonomia privata. Infatti, pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali. (altro…)
In materia di società di persone, non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti, adottino il metodo assembleare per le deliberazioni sociali. Tuttavia, alle riunioni dell’assemblea della società di persone non si applicano le regole previste per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
La revoca dell’amministratore di società di persone, (altro…)
La clausola compromissoria, inserita nell’atto costitutivo della società, che preveda la deferibilità agli arbitri delle controversie aventi a oggetto le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali, costituisce espressione della volontà delle parti che vi hanno aderito di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale; pertanto, l’operare della suddetta clausola comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore (altro…)
In tema di impugnativa delle deliberazioni delle assemblee di società, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, "l'area dell'indisponibilità" è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che (altro…)