L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e corretto; secondo la Relazione ministeriale che di accompagnamento al D.lgs n. 127 del 1991, con cui è stata data attuazione alle Direttive n. 78/660 e 83/349 (IV e V Direttiva) “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione economica finanziaria e patrimoniale, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori di bilancio operino correttamente le stime e rappresentino il Risultato.” Il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza. Inoltre, l’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015 ha codificato il cd principio di rilevanza, che consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Orbene, pur in difetto di una precisa definizione di rilevanza e di individuazione di specifici criteri qualitativi e quantitativi si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio. la significatività dell’errore è oggetto di espressa disciplina nell’ambito del D.lgs. n. 39 del 2010 avente ad oggetto la revisione legale dei conti, esplicitata nei principi di revisione ISA Italia n. 320 e ISA 450 e nel caso di specie lo scostamento non è in grado di alterare la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale o del risultato di esercizio.
Il principio di chiarezza, espressamente menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, la violazione dei precetti di chiarezza, precisione e completezza sul fronte informativo nel bilancio di esercizio rende quest’ultimo illecito, e per tale via corrispondentemente nulla, proprio ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare volta alla sua approvazione. Ricorre l’illiceità della delibera di approvazione del bilancio in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.
Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli facoltativi) e ai documenti relativi alla gestione societaria (inclusi i documenti fiscali e contabili, i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi, le fatture, gli estratti conto), anche tramite professionisti di sua fiducia, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Il diritto di consultazione del socio di S.r.l. ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati e si estende a qualsiasi documento riferibile alla società, senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione, poiché il socio, non essendo un terzo, non è tenuto a indicare le finalità, né a identificare analiticamente la documentazione che intende consultare.
La funzione dei diritti di informazione e di ispezione viene tradizionalmente individuata in quella di permettere al socio un certo controllo sull’amministrazione sociale, e di consentirgli l’esercizio cosciente del diritto di voto e di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione; sotto quest’ultimo profilo, l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se alienare, e a quali condizioni, la propria partecipazione, ovvero se esercitare, o meno, il diritto di opzione in sede di aumento del capitale.
In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e amministrazione della società, genericamente descritto dall’art. 2476, co. II, c.c., come diritto ad avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, ferme restando le differenze tra il diritto citato ed il diritto di ispezione e di consultazione dei libri sociali e dei documenti degli amministratori per il fatto di realizzare, il primo, una forma di controllo indiretto sull’attività di gestione ed il secondo, una forma di controllo diretto, l’effettiva estensione del diritto d’informazione del socio, in presenza del generico tenore letterale della norma, va accertata in base alle circostanze del singolo caso concreto, effettuando un giudizio di bilanciamento tra l’interesse del singolo socio ad esercitare l’attività di controllo diffuso sull’attività gestionale – anche alla luce della riforma introdotta con il nuovo Codice della Crisi – e l’interesse generale della società.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del socio ad ottenere informazioni riguardanti le forniture dei prodotti avvenute tramite operazioni cd. “intercompany”, consentendogli di ottenere tutti i dati a disposizione della società al fine di poter analizzare le politiche di prezzo delle forniture infragruppo nonché la loro sostenibilità.]
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.
Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” - a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Le gravi irregolarità devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammissibile solo in presenza di gravi irregolarità gestionali concretamente riferibili a violazioni di doveri di legge o statutari degli amministratori, idonee ad arrecare danno alla società. Non può, invece, fondarsi su meri sospetti generici, su questioni attinenti alla convenienza o all'opportunità delle scelte imprenditoriali, né su condotte già sottoposte a verifiche ispettive o penali che non abbiano evidenziato irregolarità.
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, allorché la società sia successivamente posta in liquidazione e nominato un liquidatore, poiché la revoca ha già esaurito i suoi effetti e l’eventuale illegittimità della delibera può dar luogo solo al diritto al risarcimento del danno, non al ripristino della carica.
I poteri ispettivi di cui all’art. 2476 c.c. sono diretti ad assicurare al socio che non partecipi all’amministrazione un adeguato controllo in relazione alla gestione della società, controllo che può essere esercitato sino a quando la stessa esista, senza che sia, dunque, ravvisabile alcun ostacolo nel fatto che quest’ultima sia in fase di scioglimento e di liquidazione. Pertanto, anche attesa l’applicabilità delle norme relative alla responsabilità dell’organo amministrativo ai liquidatori (art. 2489 c.c.), non pare potersi revocare in dubbio che il socio possa esercitare il suo potere ispettivo, onde verificare la gestione della società, anche durante la fase di liquidazione.
L’art. 2476, co. II, c.c. attribuisce un vero e proprio diritto potestativo del socio di accesso a tutti i documenti relativi all'amministrazione della società, limitato soltanto dal rispetto dei principi di correttezza (ex art. 1176 c.c.) e buona fede (ex art. 1375 c.c.). Quanto all’estensione della facoltà di accesso alla documentazione sociale, il potere di controllo della gestione sociale è attribuito al socio non amministratore dall’art. 2476 comma II c.c. mediante il riconoscimento del diritto potestativo ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ivi compresa la documentazione contrattuale, trattandosi di un potere di controllo non solo sull’andamento generale della gestione sociale ma anche su singoli affari.
Il diritto di accesso si estende, quindi, a tutta la documentazione contrattuale, anche eventualmente a quella contenuta nella corrispondenza che l’amministratore ha l’obbligo di conservare pure al solo fine di consentire ai soci la verifica della correttezza della sua gestione, ma non può spingersi a ricomprendere la pretesa della formazione di appositi documenti di rendiconto nell’ipotesi della mancata conservazione dei documenti relativi a singoli affari o della loro mancata e incompleta contabilizzazione. Il diritto del socio di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto esercitabile senza che lo stesso sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse ed è tutelabile in via d’urgenza con riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.
Le controversie aventi ad oggetto atti negoziali compiuti da una società in accomandita semplice (Sas), anche se poi trasformata in Srl, non rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La competenza si determina, infatti, in base al petitum sostanziale e alla causa petendi riferiti alla forma giuridica esistente all’epoca dei fatti, rimanendo irrilevante, ai fini del riparto di competenza ratione materiae, la successiva trasformazione in società di capitali.
In caso di recesso inquadrato nell’ambito di un mero disinvestimento e quindi di risoluzione consensuale del rapporto, poiché tale situazione non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 2473 c.c. ne deriva necessariamente come non possa trovare applicazione nemmeno il disposto di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. rispetto alla nomina dell’esperto, in quanto tale nomina è prevista esclusivamente nei casi disciplinati dal medesimo articolo. Dovranno le parti individuare un soggetto idoneo allo scopo ai fini della liquidazione della quota. Invero, pur essendo pacifico che la nomina dell’esperto rientri tra i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, tuttavia non possono le parti adire il Tribunale al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, non esistendo nel nostro ordinamento la possibilità di coinvolgere l’autorità giudiziaria ai fini meramente suppletivi al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal legislatore.
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
La figura del socio occulto non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. all’ispezione della documentazione e delle scritture contabili costituisce un diritto potestativo che può essere fatto valere in ogni momento al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell’attività gestoria e ad avere contezza dell’andamento societario. In tal modo il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o revoca nei confronti degli amministratori.
Il diritto di controllo pieno ed incondizionato di consultare documenti inerenti alla gestione, come disciplinato dall’art. 2476, co. 2, c.c., spetta al socio anche nella fase di liquidazione della società e viene esercitato nei confronti dei liquidatori.
Il potere di controllo del socio non amministratore di s.r.l. deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente osservando il principio di buona fede e correttezza.